
Consiglio di Stato, sez. V, 07.01.2026 n. 106
9. Ritiene il Collegio che sia infondato e da disattendere anche il motivo con il quale parte appellante deduce l’erroneità della decisione nella parte in cui il giudice di primo grado non avrebbe rilevato la modifica postuma dell’offerta, avvenuta peraltro addirittura in sede di procedimento per l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione e non in sede di verifica dell’anomalia, con incremento dei costi della manodopera di oltre 200.000 euro rispetto a quanto indicato in sede di offerta e di giustificazioni nel sub procedimento di verifica dell’anomalia.
9.1. Secondo la consolidata giurisprudenza anche della Sezione, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, “nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è ammissibile in termini generali una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche per porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo; invero, l’immodificabilità dell’offerta economica attiene esclusivamente al complessivo corrispettivo richiesto ed eventualmente a quelle specifiche voci che la lex specialis impone di precisare, mentre le altri voci di costo sono elementi che restano nella piena disponibilità dell’offerente e che possono essere modificati sia in sede di chiarimenti e giustificazioni, sia nel corso dell’esecuzione del rapporto, rientrando tale potere nella libertà negoziale ed imprenditoriale” (Cons. Stato, V, n. 6710 del 2025; Cons. Stato, V, n. 1624 del 2023).
9.2. Sull’offerta e sul costo della manodopera il giudice di primo grado, richiamato il costante orientamento secondo cui sono “ammesse modifiche relative alla composizione interna delle singole voci di costo dell’offerta, purché l’importo complessivo del prezzo offerto – e la correlata offerta economica – rimanga inalterato e l’offerta tecnica immutata, in quanto in questo modo non vi è modifica della struttura sostanziale (ed essenziale) dell’offerta (intendendosi per tale la combinazione tra offerta tecnica ed economica) né variazione dell’impegno assunto (realizzazione delle prestazioni di cui all’offerta tecnica con le complessive risorse di cui all’offerta economica)”: (…)