Corretta identificazione CCNL applicabile negli atti di gara: indicazioni ANAC

A seguito di segnalazioni e richiesta di indicazioni sulla corretta identificazione dei CCNL da indicare negli atti di gara, il Comunicato ANAC n. 2 del 10.02.2026 ha fornito un quadro di indicazioni più dettagliate alle stazioni appaltanti.
Tra i contratti collettivi individuati come aventi una stretta connessione alle prestazioni oggetto dell’appalto (o della concessione), la stazione appaltante dovrà selezionare i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Per fare ciò la stazione appaltante dovrà:
1.    individuare i CCNL presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro;
2.    nel caso in cui l’oggetto dell’appalto attenga ad un settore per il quale non esistono le tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il CCNL stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il nuovo Codice degli appalti stabilisce che nei documenti di gara inziali e nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto o della concessione. In particolare, il comma 1 dell’articolo 11 dispone, come previsione generale, l’obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro che abbia i seguenti requisiti:
1.    sia in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del contratto;
2.    sia stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
3.    sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa, anche in maniera prevalente.

L’obbligo di individuare il CCNL non si applica, di regola, ai contratti per i quali tale indicazione non appare pertinente, come i contratti di servizi aventi natura intellettuale e i contratti di fornitura senza posa in opera.
I criteri individuati dal Codice si applicano, in quanto compatibili, anche all’individuazione dei contratti collettivi di lavoro da applicare ai lavoratori impiegati nelle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto (o della concessione) che si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività.

Il Codice individua nel dettaglio le modalità attraverso le quali le stazioni appaltanti devono individuare la stretta connessione dell’ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione, seguendo i seguenti passaggi:
1.    la prima operazione da compiere da parte delle stazioni appaltanti è l’individuazione del CCNL più attinente rispetto all’oggetto dell’appalto e alle attività da eseguire, anche in maniera prevalente, e che gli operatori economici saranno chiamati a svolgere.
2.    In secondo luogo, le stazioni appaltanti dovranno individuare l’ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il CNEL.

INDICAZIONI ALLE STAZIONI APPALTANTI IN MERITO ALLA    CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL CCNL NEGLI ATTI DI GARA

1. Inquadramento normativo

L’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 stabilisce che nei documenti di gara inziali e nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto o della concessione, da individuarsi in conformità a quanto stabilito dall’articolo 11, comma 1 e dall’allegato 1.01, quest’ultimo introdotto con il decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 (c.d. decreto correttivo).

In particolare, il comma 1 dell’articolo 11 dispone, come previsione generale, l’obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro che abbia i seguenti requisiti:

  1. sia in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del contratto;
  2. sia stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  3. sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa, anche in maniera prevalente.

L’obbligo di individuare il CCNL non si applica, di regola, ai contratti per i quali tale indicazione non appare pertinente, come i contratti di servizi aventi natura intellettuale e i contratti di fornitura senza posa in opera, come chiarito da questa Autorità nella Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023 in cui si legge che “Sulla base del combinato disposto delle due norme [articoli 11, commi 1 e 2, e 57, comma 1], è stato ritenuto di poter aderire all’interpretazione che vede l’articolo 11 come enunciazione di un principio generale e l’articolo 57 come declinazione pratica di tale principio. È stato quindi ritenuto possibile perimetrare l’applicazione dei principi di cui all’articolo 11 all’ambito oggettivo individuato dall’articolo 57, escludendo i contratti di servizi aventi natura intellettuale. Inoltre, è stato ritenuto opportuno escludere le forniture senza posa in opera”.

A seguito del decreto correttivo è stato inserito il comma 2 bis all’articolo 11 del Codice, che ha introdotto l’obbligo per le stazioni appaltanti di indicare nei documenti di gara inziali e nella decisione di contrarre, anche il CCNL applicabile ai lavoratori impiegati nelle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto (o della concessione) che si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività.

A corollario di quanto indicato all’articolo 11 del Codice, l’allegato 1.01 disciplina nel dettaglio i criteri e le modalità per l’individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre, del contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni.

In forza dell’attività di supporto che questa Autorità deve fornire alle stazioni appaltanti, anche in attuazione dell’Accordo interistituzionale sottoscritto con il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) il 16 giugno 2025, si riportano di seguito le modalità cui fare riferimento per la corretta identificazione del CCNL negli atti di gara.

2. Modalità attraverso le quali le stazioni appaltanti devono procedere all’identificazione del CCNL applicabile

Come già anticipato nel quadro normativo di riferimento, l’identificazione del CCNL di riferimento da indicare negli atti di gara, deve avvenire secondo i criteri indicati all’articolo 11, commi 1 e 2 e all’articolo 2 dell’allegato 1.01 al Codice.

In particolare, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro che sia:

  • in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro;
  • strettamente connesso    alle    prestazioni    oggetto    dell’appalto    o    della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente;
  • dotato del criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.

I criteri individuati all’articolo 2 dell’allegato 1.01 al Codice si applicano, in quanto compatibili, anche all’individuazione dei contratti collettivi di lavoro da applicare ai lavoratori impiegati nelle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto (o della concessione) che si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività.

2.1. Stretta connessione con l’oggetto dell’appalto

È l’articolo 2, comma 2, dell’allegato 1.01 al Codice ad individuare nel dettaglio le modalità attraverso le quali le stazioni appaltanti devono individuare la stretta connessione dell’ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione, seguendo i seguenti passaggi:

  1. la prima operazione da compiere da parte delle stazioni appaltanti è l’individuazione del CCNL più attinente rispetto all’oggetto dell’appalto e alle attività da eseguire, anche in maniera prevalente, e che gli operatori economici saranno chiamati a svolgere.

A tal fine, le stazioni appaltanti dovranno preventivamente identificare il settore di riferimento dell’attività o delle attività oggetto dell’appalto (o della concessione) attraverso l’identificazione del rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT, quale risultante dalla Struttura della classificazione reperibile sul sito internet istituzionale dell’Istat al link https://www.istat.it/it/archivio/17888.

L’articolo 2, comma 2, lettera a) dell’allegato I.01, suggerisce di procedere con il raffronto tra codice ATECO e codice CPV indicato nel bando. A tal fine si evidenzia che all’interno della tabella D dell’allegato II. 2bis al Codice, è reperibile la correlazione tra codice ATECO e codice CPV utilizzabile per associare correttamente i due dati e che alcune piattaforme di approvvigionamento digitale mettono a disposizione una funzione che consente di individuare quali codici CPV corrispondono ad un certo codice ATECO e viceversa.

Come chiarito nella Relazione illustrativa al bando tipo, approvata dal Consiglio dell’Autorità dell’11 novembre 2025, al fine di individuare correttamente il CPV, le stazioni appaltanti dovranno seguire le indicazioni fornite con il Comunicato del Presidente del 9 maggio 2023.

  1. In secondo luogo, le stazioni appaltanti dovranno individuare l’ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il CNEL (articolo 2, comma 2, lettera b) dell’allegato 01).

A tal riguardo, si rappresenta che, con Delibera della Commissione dell’Informazione del CNEL, in data 11 settembre 2025, sono stati emanati gli indirizzi generali e le direttive per la riorganizzazione dell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.1 (Secondo gli indirizzi forniti in questo documento, ai fini della collocazione dei testi contrattuali nell’Archivio, verrà adottata una classificazione dei contratti incentrata sui codici ATECO, secondo la quale l’articolazione in macrosettori e sottosettori sarà definita utilizzando la vigente classificazione Ateco non oltre la seconda cifra di classificazione, ovvero per “Sezione ” e relative “Divisioni”. La collocazione dei CCNL nell’Archivio in base alla classificazione Ateco (“Sezione” e relativ e “Divisioni”) verrà disposta per i contratti che trovano un grado di applicazione minimo, come documentato dai flussi Uniemens).

Nelle more della riorganizzazione dell’Archivio, è possibile individuare l’ambito di applicazione del CCNL in relazione ai sottosettori in cui sono attualmente classificati i contratti collettivi accedendo alla sezione del sito del CNEL denominata “Contratti collettivi del settore privato” e, dalla stessa, accedendo alla cartella “Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi”.

All’interno di tale cartella Excel si trovano, tra gli altri, anche i seguenti fogli: uno che collega i CCNL ai sottosettori e un altro che collega i CCNL ai codici Ateco 2025 fino alla sesta cifra, in modo da consentire alle stazioni appaltanti la scelta del livello di classificazione ATECO strettamente connesso alle prestazioni oggetto del contratto. Per quanto concerne i settori e sottosettori contrattuali con cui attualmente il CNEL classifica i contratti, il relativo elenco è consultabile nella medesima cartella Excel, all’interno della quale è presente il foglio “guida alla lettura” che illustra il contenuto, con le relative indicazioni applicative, di ciascun foglio Excel che la compone.

 

2.2. Criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro

L’articolo 2, comma 3, dell’allegato 1.01 al Codice stabilisce che tra i contratti collettivi individuati come aventi una stretta connessione alle prestazioni oggetto dell’appalto (o della concessione), la stazione appaltante dovrà selezionare i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Per fare ciò la stazione appaltante dovrà:

  1. individuare i CCNL presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, adottate ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del Codice (articolo 2, comma 3, lettera a), dell’allegato I.01);
  2. nel caso in cui l’oggetto dell’appalto attenga ad un settore per il quale non esistono le tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il CCNL stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell’appalto.

Al fine di individuare i contratti collettivi nazionali del lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, si rappresenta che all’indirizzo internet https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default                                        sono consultabili le tabelle già adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la determinazione del costo medio del lavoro ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del Codice.

3. Utilizzo di un diverso CCNL

La disciplina per la determinazione delle modalità di attestazione dell’equivalenza delle tutele normative ed economiche tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente negli atti di gara e quello diverso indicato dall’operatore economico in offerta, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, è rimessa alle linee guida in corso di adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si precisa, ad ogni modo, che l’articolo 4 dell’allegato 1.01 al Codice definisce i parametri da considerare ai fini dell’equivalenza delle tutele normative ed economiche e che il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l’equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell’invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali. “.

L’articolo 3 dell’allegato 1.01 al Codice rubricato “presunzione di equivalenza” stabilisce, inoltre, che si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell’operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell’impresa.

Appare doveroso evidenziare che per gli appalti relativi al settore dell’edilizia2 (Trattasi di appalti pubblici di lavori aventi ad oggetto le attività di cui all’Allegato X del decreto legislativo n. 81/2008comprese quelle affini direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori) l’articolo 3, comma 2, dell’allegato 1.01 stabilisce che si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012, F015, F018”.

Pertanto, relativamente al settore edile, è il legislatore stesso che fornisce indicazioni precise alle stazioni appaltanti, individuando direttamente i contratti collettivi nazionali da ritenersi applicabili e quelli equivalenti, e ciò in ragione del fatto che trattasi di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che si differenziano solo in ragione della dimensione o tipologia di impresa (industria, piccola impresa, impresa artigiana, impresa cooperativa).

fonte: sito ANAC