Verifica anomalia – Progressiva riperimetrazione dei parametri di costo e compensazione di sottostime e sovrastime – Ammissibilità (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 24.03.2023 n. 3085

Ed invero, come più volte affermato dalla giurisprudenza, il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (tra le tante, Cons. di Stato, V, 2 maggio 2019, n. 2879; III, 29 gennaio 2019, n.726; V, 23 gennaio 2018, n. 430; 30 ottobre 2017, n. 4978). L’esito della gara può infatti essere travolto solo quando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economicamente non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità a garantire la regolare esecuzione del contratto volta al perseguimento dell’interesse pubblico.
D’altro canto va anche rammentato che la formulazione di un’offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall’esecuzione futura di un contratto e per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile (così espressamente Cons. di Stato, V, 2018, 3480). Pertanto la valutazione di congruità costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (ex multis, Cons. Stato, V, 17 maggio 2018 n. 2953; 24 agosto 2018 n. 5047; III, 18 settembre 2018 n. 5444; V, 23 gennaio 2018, n.230).
La motivazione del giudizio di non anomalia pertanto non deve essere specifica ed estesa, potendo essere effettuata anche mediante rinvio per relationem alle risultanze procedimentali e alle giustificazioni fornite dall’impresa. La stazione appaltante non è poi tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell’offerta e su tutti i costi, anche marginali, ma può legittimamente limitarsi alla richiesta di giustificativi con riferimento alle voci di costo più rilevanti, in grado di incidere sulla complessiva attendibilità dell’offerta sì da renderla non remunerativa e inidonea ad assicurare il corretto svolgimento del servizio (Cons. Stato, Sez. III, 14.11.2018, n. 6430).
In sede di procedimento di verifica dell’anomalia è poi pacificamente ammessa la progressiva riperimetrazione, nella dialettica della fase giustificativa, dei parametri di costo, con compensazione delle precedenti sottostime e sovrastime, sia per porre rimedio a originari errori di calcolo, sia, più in generale, in tutti i casi in cui l’entità dell’offerta economica rimanga immutata, (C.d.S., V, sent. n. 1874/2020; C.d.S., V, n. 4400/2019; C.d.S., V, 4680/2017).
Inoltre, secondo la giurisprudenza, condivisa dalla Sezione, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, salvo il caso in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è dato stabilire una soglia di utile al di sotto della quale l’offerta va considerata anomala – potendo anche un utile modesto comportare un vantaggio significativo (Cons. Stato Sez. V, 22/03/2021, n. 2437; Cons. Stato Sez. III, Sent., 13-07-2021, n. 5283).
Infine, in base ai consolidati principi della giurisprudenza, se in sede giurisdizionale il ricorrente deduce l’inattendibilità dell’offerta per aspetti non specificatamente presi in considerazione dalla stazione appaltante, legittimamente l’aggiudicataria può difendersi in giudizio provvedendo a giustificare tali voci in sede processuale (Cons. Stato, Sez. III, 14.11.2018, n. 6430; Consiglio di Stato, sez. III, 15.02.2021 n. 1361).
9. Peraltro, avuto riguardo anche alle eccezioni al riguardo mosse dalle parti appellate, va precisato che la disamina dei motivi di appello sarà condotta considerando la loro corrispondenza con quanto dedotto nel ricorso di prime cure, dovendo altrimenti la singola censura, non esattamente corrispondente alle doglianze del ricorso introduttivo di prime cure, considerarsi inammissibile per violazione del divieto dei nova, ex art. 104 comma 1 c.p.a..
Né rileva la circostanza che le ricorrenti, nel corso del giudizio di prime cure avessero meglio specificato le censure, anche all’esito della produzione documentale effettuata dalle controparti, con memorie difensive.
Ed invero laddove le censure potessero essere specificate dalle parti ricorrenti – sulla base della documentazione di cui erano a conoscenza – già all’atto della proposizione del ricorso introduttivo, la successiva specificazione avrebbe dovuto considerarsi tamquam non esset, in quanto tardiva, e la censura non sufficientemente specificata, in violazione della prescrizione dell’art. 40 comma 1 lett. d) c.p.a., considerarsi generica (come in effetti statuito dal giudice di prime cure con riferimento alla censura riferita alla non idoneità dei mezzi indicati nell’offerta); laddove invece le ricorrenti avessero appreso dal deposito documentale effettuato in corso di causa, ovvero all’esito dell’accesso, elementi ulteriori per la migliore articolazione delle doglianze formulate nel ricorso introduttivo, le stesse erano onerate dal proporre un ricorso per motivi aggiunti (c.d. vecchio tipo), volto all’impugnativa degli atti già oggetto del ricorso introduttivo, per porre nuove ragioni a sostegno delle domande già formulate, ex art. 43 comma 1 c.p.a., nel termine perentorio di rito decorrente dal deposito dei documenti (ex multis Cons. Stato Sez. VI, 24/08/2018, n. 5050; Consiglio di Stato, sez. IV, 10 luglio 2013, n. 3674).

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