20.10.2025
Verifica anomalia offerta : mancata o tardiva produzione delle giustificazioni non comporta esclusione automatica (art. 110 d.lgs. 36/2023)
Consiglio di Stato, sez. III, 20.10.2025 n. 8107
11. Con il primo motivo di appello, la ricorrente ribadisce quanto dedotto in primo grado circa il fatto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara perché avrebbe presentato, nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia, i giustificativi richiesti solo in data 9 luglio 2024, quindi in ritardo rispetto al termine assegnatole dalla legge e dalla lex specialis (più nel dettaglio, la nota del RUP con cui sono stati richiesti i giustificativi è stata inoltrata all’impresa il giorno 19 giugno 2024, con termine di consegna stabilito per il 27 giugno 2024).
11.1. Il motivo non è fondato. I giustificativi sono stati inviati tempestivamente con PEC del 27 giugno 2024 (cfr. allegato 14 depositato dall’Azienda Provinciale in primo grado con la memoria del 19 novembre 2024), ma per un disguido, la stazione appaltante inizialmente non è stata in grado di leggerli perché i documenti erano riuniti in un unico file compresso tramite il software “winzip”. L’aggiudicataria ha quindi corrisposto alla richiesta di inviare nuovamente i documenti in un diverso formato non compresso. La documentazione ricevuta con l’invio dei file singoli, successivamente richiesta e ricevuta in data 9 luglio 2024 (cfr. allegato 15 depositato dall’Azienda in primo grado), corrisponde poi a quanto contenuto nel file zip originariamente inviato, come dimostra la verifica della firma digitale apposta sui documenti.
11.2. In ogni caso, la mancata o anche la tardiva produzione delle giustificazioni dell’offerta non può comportare l’automatica esclusione dell’offerta sospettata di anomalia, perché in questi casi la stazione appaltante deve comunque valutare la stessa, anche sulla sola scorta della documentazione posseduta. D’altra parte, l’art. 110 del codice, né il disciplinare di gara indicano come perentorio il termine di 15 giorni relativo alla presentazione dei giustificativi dell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 2019, n. 690 – Consiglio di Stato, sez. V, 22 dicembre 2014, n.6231).
