1) Commissione giudicatrice, nomina di un consulente esterno, possibilità, limiti – 2) Richiesta di chiarimenti sull’offerta, ammissibilità – 3) Valutazione mediante mero punteggio numerico – 4) Gara telematica, sottoscrizione dei documenti, non occorre, firma digitale, sufficienza (Artt. 46, 84)

Consiglio di Stato, sez. III, 15.01.2016 n. 112
(testo integrale)

1. – Sono condivisibili anche le successive affermazioni del primo giudice: “Non è infatti inibito alle commissioni di gara avvalersi di consulenze esterne (C.d.S. VI, 5 aprile 2012 n. 2026; T.A.R. Puglia Bari I, 20 agosto 2012 n. 1583); è invece essenziale che l’attribuzione dei punteggi avvenga da parte dei soli componenti la commissione in seduta plenaria della stessa. Tanto è accaduto nel caso di specie poiché l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche è stata effettuata nella seduta del 16 settembre 2014, alla presenza dei soli componenti della Commissione e del segretario verbalizzante, senza il consulente esterno.

2 – Altrettanto infondata si appalesa l’ulteriore censura riferita alla convocazione e l’audizione personale di tutte le concorrenti sulle caratteristiche del progetto tecnico presentato. Condivide la Sezione i principi affermati dal primo giudice secondo cui “E’ priva di pregio l’ulteriore censura avverso l’operato della Commissione poiché l’art. 46 del d.lgs. n. 163 espressamente consente, al comma 1, alle stazioni appaltanti di chiedere chiarimenti sulle offerte ai singoli concorrenti. E’ stato stabilito, a tale proposito, che “l’art. 2 della direttiva 2004/18 non osta a una disposizione del diritto nazionale…….. secondo cui l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere per iscritto ai candidati di chiarire la loro offerta, senza tuttavia chiedere o accettarne alcuna modifica. Nell’esercizio del potere discrezionale di cui dispone, l’amministrazione aggiudicatrice deve trattare i diversi candidati in maniera uguale e leale di modo che, all’esito della procedura di selezione delle offerte e tenuto conto del risultato di quest’ultima, non possa apparire che la richiesta di chiarimenti abbia indebitamente favorito o sfavorito il candidato o i candidati cui essa è rivolta” (Corte giustizia UE IV, 29 marzo 2012 n. 599). Non è quindi inibito alle stazioni appaltanti chiedere chiarimenti sulle offerte ai concorrenti in gara, fermo restando che nell’ambito di tale attività deve essere garantito il principio (basilare) di parità di trattamento. La ricorrente non deduce l’esistenza di specifiche circostanze tali da far ritenere che alcuno dei concorrenti sia stato favorito a scapito di altri e, pertanto, la censura si presenta generica e deve essere respinta”.
I rilievi svolti in sede di appello dall’istante non sono idonei a confutare quanto affermato dal primo giudice; peraltro il ricorso la metodica utilizzata dalla Commissione – rispettosa del principio della par condicio tra i concorrenti – le ha consentito di meglio svolgere la valutazione tecnica di offerte relative a servizi caratterizzati da particolare complessità sotto l’aspetto tecnico, come correttamente rilevato dal primo giudice.

3. – Anche l’ultima censura relativa all’operato della Commissione deve essere rigettata in quanto, come ha correttamente rilevato la difesa dell’E. , la valutazione dell’offerta tecnica, in presenza di criteri sufficientemente puntuali, come nel caso di specie, può estrinsecarsi mediante l’attribuzione di punteggi senza la necessità di ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso il giudizio della Commissione ex sé nella graduazione e ponderazione dei punteggi assegnati. È noto che la Commissione di gara, per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nell’attribuzione dei punteggi agli elementi costituenti l’offerta tecnica gode di un’ampia discrezionalità, che non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale sempre che sia in linea con i criteri predefiniti nella lex specialis di gara e non presenti macroscopiche irrazionalità ed incongruenze. Invero, il riscontro del Giudice amministrativo su tali valutazioni discrezionali deve essere svolto in modo estrinseco, nei limiti della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, essendo preclusa una sostituzione dell’Amministrazione, che costituirebbe ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla P.A. (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato sez. V 07 luglio 2015 n. 3339; T.A.R. Lazio Roma sez. II 23 dicembre 2014 n. 13119; TAR Lombardia, Milano, Sezione III, 8 gennaio 2014, n.14).

4. – Correttamente il primo giudice ha respinto la censura rilevando che la gara era telematica il che comporta l’apposizione della firma digitale e non della sottoscrizione cartacea.

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