TAR Cagliari, 23.10.2017 n. 664
La procedura oggetto della controversia è stata gestita con sistemi telematici.
In proposito, la giurisprudenza amministrativa si è espressa, ormai da tempo, nel senso della non necessarietà, nell’ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l’apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).
Il predetto orientamento è stato trasfuso, a livello normativo, nell’art. 295, comma 7, D.P.R. 207/2010 (e successivamente dall’art. 58 d.lgs. 50/2016 per quanto non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica.
In definitiva, il principio è che la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data ed all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura; le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).
Particolarmente convincente è quanto affermato dalla pronuncia del T.a.r. Lombardia Brescia, 12 gennaio 2016, n. 38 secondo cui “non essendo possibile dubitare, grazie ai vincoli del sistema informatico, della genuinità dei dati che costituiscono le offerte, la sanzione dell’annullamento dell’intera gara sarebbe sproporzionata e priva di utilità, in quanto non ristorerebbe alcun danno, né a vantaggio dell’interesse pubblico né a favore dei singoli concorrenti”.
Con la conseguenza che il mancato perfezionamento della comunicazione relativa alla seduta pubblica, non determina alcuna lesione dell’interesse alla verifica dell’integrità dei plichi, interesse perfettamente tutelato e garantito dalle modalità di espletamento della procedura di gara.
RISORSE CORRELATE
- Gara telematica - Apertura delle offerte - Seduta pubblica - Non è necessaria (art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Rallentamento della piattaforma - Non può andare in danno del concorrente - Riapertura dei termini - Legittimità (art. 58 , art. 79 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica – Manuale operativo – Integra il disciplinare di gara – Conseguenze (art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Possibilità per i singoli Commissari di visionare le offerte tecniche direttamente dalla piattaforma - Principi di segretezza e trasparenza - Cautele tecniche - Verbalizzazione (art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Malfunzionamento del sistema - Non può andare a danno del concorrente - Diniego di riapertura dei termini per presentazione offerte - Illegittimità (art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Documentazione amministrativa (domanda di partecipazione) in formato .doc anziché .pdf - Conseguenze - Soccorso istruttorio (art. 58 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Mepa - Criticità del sistema - Soccorso istruttorio (art. 58 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - File .pdf presente nel sistema per l'offerta economica - Mancato utilizzo - Esclusione - Inapplicabile soccorso istruttorio (art. 58 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - File contenente l'offerta economica illeggibile o danneggiato - Conseguenze (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Apertura delle offerte tecniche - E' necessaria la seduta pubblica?
- Gara telematica - Caratteristiche e tempistiche (timing) - Firma digitale e marcatura temporale - Procedura di caricamento (upload) nella piattaforma - Differenze
- Apertura dei plichi, seduta pubblica, necessità - Circostanza che si tratti di gara telematica, irrilevanza - Violazione del principio di trasparenza, prova concreta, non occorre e non spetta all'operatore economico (Art. 2, d.lgs. n. 163/2006)
- 1) Commissione giudicatrice, nomina di un consulente esterno, possibilità, limiti - 2) Richiesta di chiarimenti sull'offerta, ammissibilità - 3) Valutazione mediante mero punteggio numerico - 4) Gara telematica, sottoscrizione dei documenti, non occorre, firma digitale, sufficienza (Artt. 46, 84)
- Art. 58, (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)