Offerta tecnica, valutazione, esclusivamente mediante punteggio numerico, assenza di ulteriore motivazione, possibilità, presupposti

Consiglio di Stato, sez. V, 02.12.2015 n. 5450
(sentenza integrale)

“nelle gare d’appalto improntate al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell’offerta tecnica, in presenza di criteri puntuali e stringenti fissati dalla lex specialis come nella specie, come detto, può estrinsecarsi mediante l’attribuzione di punteggi senza la necessità di una ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso il giudizio della commissione oc se nella graduazione e ponderazione dei punteggi assegnati in conformità ai criteri (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3361).
Infine, l’appellante non ha in alcun modo dimostrato la sussistenza di errori di fatto o macroscopici vizi tali da rendere sindacabile la valutazione compiuta dalla commissione di gara”.

il legale rappresentante della C., compilando il modello di dichiarazione predisposto dalla Stazione Appaltante, ha espressamente dichiarato per se e per l’altro socio al 50%, Sig. G., che nessuno dei soggetti di cui all’articolo 38 del Codice Appalti si trovava in alcuna delle cause di esclusione ivi previste. Si tratta di dichiarazione del tutto legittima, alla luce di una visione non formalistica, ma sostanziale degli obblighi dichiarativi in gara (cfr., in termini, Consiglio di Stato, Ad. Pl., 30 luglio 2014, n. 16).
Peraltro, ai sensi dell’art, 38, comma 2-bis, del Codice dei Contratti Pubblici, in caso di incompletezza delle dichiarazioni, ove il concorrente sia in possesso del requisito richiesto è soltanto più prevista una penale in favore della stazione appaltante, con la conseguenza che le eventuali omissioni non possono più ritenersi ex se causa di esclusione”.

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