TAR Firenze, 22.04.2015 n. 642
(sentenza integrale)“La gara in questione, indetta dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 90/2014 (convertito nella legge n. 114/2014), ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 39 del d.l. medesimo, il quale ha introdotto il comma 2 bis dell’art. 38 e il comma 1 ter dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006.
Per effetto di tali norme l’amministrazione è tenuta ad assegnare al concorrente un termine non superiore a dieci giorni per la produzione di dichiarazioni mancanti; in tal modo il legislatore, perseguendo l’obiettivo di una disciplina sostanzialistica e semplificatrice in tema di documentazione e accertamento dei requisiti soggettivi, ha esteso e procedimentalizzato il potere di soccorso istruttorio (che diviene doveroso per ogni ipotesi di mancanza o di irregolarità anche “essenziali” delle dichiarazioni sostitutive) ed ha relegato l’esclusione dalla gara come conseguenza dell’omessa produzione, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni carenti entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, e non più quale effetto di carenze originarie. In tal modo vengono evitate, nella prima fase dell’ammissione delle offerte, immediate esclusioni dalla procedura selettiva per carenze documentali, compresa la mancanza assoluta delle dichiarazioni (Cons. Stato, VI, 27.11.2014, n. 5890).
Non può indurre ad una diversa conclusione il disciplinare di gara, laddove (pagina 11) impone a pena di esclusione la declaratoria dei requisiti di moralità dei procuratori speciali, senza tenere conto del diverso ricordato precetto di cui all’art. 39 del d.l. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014.
Invero, ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006, sono nulle le clausole del bando che dettino prescrizioni a pena di esclusione che non trovino supporto in disposizioni legislative o di regolamento.
Pertanto, il contrasto tra la previsione dell’immediata sanzione dell’esclusione sancita dalla pagina 11 del disciplinare di gara e la statuizione introdotta dall’art. 39 citato si risolve con la nullità della prima e con il necessario ingresso, nella fattispecie in esame, del soccorso istruttorio imposto dalla disposizione legislativa.”www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- Cosa si intende per "irregolarità essenziale" ai fini del soccorso istruttorio?
- La mancata dimostrazione di una sede operativa nel territorio del Comune appaltante (o limitrofo) può essere sanata mediante soccorso istruttorio?
- 1) Commissione giudicatrice, nomina di un consulente esterno, possibilità, limiti - 2) Richiesta di chiarimenti sull'offerta, ammissibilità - 3) Valutazione mediante mero punteggio numerico - 4) Gara telematica, sottoscrizione dei documenti, non occorre, firma digitale, sufficienza (Artt. 46, 84)
- Capacità economico-finanziaria e capacità tecnica - Dimostrazione - Documentazione prevista a pena di esclusione - Mancanza - Non è sanabile mediante soccorso istruttorio (Art. 46)
- Soccorso istruttorio - Ambito di applicazione - Può giungere fino al completamento di dichiarazioni esistenti (Art. 46)
- Carenza di una parte essenziale dell’offerta tecnica: non può essere sanata mediante soccorso istruttorio (Art. 46)
- Grave negligenza, malafede o errore grave: differenza tra dichiarazione non veritiera ed omessa dichiarazione ai fini del soccorso istruttorio (Art. 38)
- Soccorso istruttorio rispetto all'offerta economica: limiti (Art. 46)
- Criteri interpretativi in ordine al "soccorso istruttorio" (Artt. 38, 46)
- Garanzia provvisoria negli affidamenti in economia - Definizione del soccorso istruttorio - Commistione tra requisiti di partecipazione e di valutazione
- Dichiarazioni sostitutive prodotte in copia anzichè in originale: opera il soccorso istruttorio (Artt. 38, 36)
- Dichiarazioni ex art. 38 e soccorso istruttorio (Artt. 38, 46)
- Avvalimento SOA: necessaria specificità del contratto, differenze nei casi di appalti di lavori, servizi e forniture ed utilizzabilità del soccorso istruttorio (Artt. 46 e 49 DLgs n. 163/2006 ed 88 DPR n. 207/2010)
- Ratio del soccorso istruttorio, indicazione degli oneri di sicurezza negli appalti diversi dai lavori, dichiarazioni per i procuratori ad negotia (Artt. 38, 46)
- Tassatività delle cause di esclusione e soccorso istruttorio (Artt. 38, 46)