Deve ritenersi illegittima l’esclusione dalla gara basata sull’assenza della firma digitale in una dichiarazione comunque sottoscritta sul cartaceo, convertito in pdf, e corredata da documento di identità.
La firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità di un atto.
Tanto chiarito, il documento privo di firma digitale – redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato da copia della carta di identità e trasformato in pdf può ritenersi conforme al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000 e 65, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 82 del 2005.
Dalle prime disposizioni si inferisce il comprovato rispetto del regime giuridico in materia di autocertificazione, mentre la seconda norma menzionata – prevista nel codice dell’amministrazione digitale – consente l’inoltro per via telematica alle p.a. delle dichiarazioni se, in alternativa alla firma digitale, sono “… sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità” (sul punto, TAR Catanzaro, 29.06.2018 n. 1291).
RISORSE CORRELATE
- Gara telematica - Offerta tecnica non firmata digitalmente da tutti i componenti del Raggruppamento - Tesi sostanzialistica - Ammissibilità (art. 58 d.lgs. n. 50/2016)
- Firma digitale dell'offerta: non è sufficiente l'accesso alla piattaforma telematica
- Firma elettronica avanzata e qualificata - Firma digitale in formato CADES e PADES - Effetti giuridici nella procedura di gara
- Sottoscrizione digitale dell'offerta tecnica ed economica - Mancanza - Conseguenze (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Caratteristiche e tempistiche (timing) - Firma digitale e marcatura temporale - Procedura di caricamento (upload) nella piattaforma - Differenze
- 1) Commissione giudicatrice, nomina di un consulente esterno, possibilità, limiti - 2) Richiesta di chiarimenti sull'offerta, ammissibilità - 3) Valutazione mediante mero punteggio numerico - 4) Gara telematica, sottoscrizione dei documenti, non occorre, firma digitale, sufficienza (Artt. 46, 84)