
Consiglio di Stato, sez. V, 12.05.2016 n. 1889
La distribuzione dei punteggi fra un minimo ed un massimo predeterminato ( da 0,1 ad 1,00 ) non deve essere giustificata dalla Commissione con uno specifico giudizio circa le ragioni concrete poste a base della attribuzione dei punti, essendo all’uopo sufficiente il solo giudizio finale ( eccellente, ottimo, distinto, buono, sufficiente, insufficiente, scarso, nullo ) individuato dalla legge di gara in corrispondenza di ciascun punteggio ( 1 – 0,9 – 0,8 – 0,7 – 0,6 – 0,5 – 0,4 – 0,3 – 0,2 – 0,1 ), utile di per sé a rendere trasparente e conoscibile dai partecipanti alla gara la valutazione dei singoli parametri; ciò, del resto, risponde al principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione integra una sufficiente motivazione quando siano prefissati con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio (e ciò non è in discussione nel presente giudizio in virtù della veduta declaratoria di inammissibilità della relativa impugnazione) i criterii di valutazione e questi prevedano un minimo ed un massimo di punteggio in corrispondenza di una griglia particolareggiata di giudizi, sì che gli uni coordinatamente con gli altri consentono al concorrente di ripercorrere il percorso valutativo compiuto e quindi di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico.
RISORSE CORRELATE
- Sub criteri di valutazione - Mancanza - Non comporta onere di motivazione discorsiva in capo alla Commissione giudicatrice - Punteggio numerico - Sufficienza (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Sufficienza del punteggio numerico per la valutazione delle offerte tecniche
- Punteggio numerico, sufficienza - Divieto di introduzione di sub-pesi e sub-punteggi da parte della Commissione - Valutazione dell'esperienza dei Commissari (art. 83 , art. 84 d.lgs. n. 163/2006)
- Valutazione dell'offerta - Punteggio numerico - Sufficienza - Condizioni - Mancata predisposizione di una griglia di criteri - Motivazione - Occorre (Art. 83)
- 1) Commissione giudicatrice, nomina di un consulente esterno, possibilità, limiti - 2) Richiesta di chiarimenti sull'offerta, ammissibilità - 3) Valutazione mediante mero punteggio numerico - 4) Gara telematica, sottoscrizione dei documenti, non occorre, firma digitale, sufficienza (Artt. 46, 84)
- Il solo punteggio numerico è sufficiente a motivare gli elementi di un offerta economicamente più vantaggiosa?
- Punteggio numerico, riparametrazione, finalità - Ulteriore motivazione, non occorre, presupposti
- Offerta tecnica, valutazione, esclusivamente mediante punteggio numerico, assenza di ulteriore motivazione, possibilità, presupposti
- Differenza tra commissione "giudicatrice" ed "aggiudicatrice" e sufficienza del punteggio numerico