Valutazione sull’ anomalia – Competenza – Può essere effettuata da un singolo membro della Commissione dotato di professionalità specifica rispetto agli aspetti tecnico-economici dell’offerta – Mancata nomina di una Commissione tecnica o investitura del RUP – Non rileva – Condizioni (Art. 86)

admin-seaConsiglio di Stato, sez. V, 20.10.2015 n. 4796
(sentenza integrale)

“E’ infondato anche il motivo teso a contestare il difetto di motivazione e la violazione delle regole di competenza che inficerebbero il giudizio di anomalia.
Va infatti ribadito il pacifico insegnamento pretorio secondo cui il giudizio positivo di anomalia non richiede una specifica motivazione, mentre incombe su chi contesti l’aggiudicazione l’onere, nel caso di specie non assolto, di individuare gli specifici elementi tesi a dimostrare che la valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione sia stata manifestamente irragionevole, ovvero basata su fatti erronei o travisati (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2014, n. 3800).
Va peraltro soggiunto che:
– la stazione appaltante ha sottoposto a verifica di congruità, ex art. 86, comma 3, del codice dei contratti pubblici, entrambe le offerte presentate dagli unici due concorrenti;
non è fondata la censura relativa al mancato rispetto del comma 3 bis della stessa norma, atteso che non è stato impugnato il bando di gara e che, in conformità alla disciplina di legge, la stazione appaltante ha specificamente verificato l’adeguatezza dell’offerta della controinteressata alla stregua del contratto collettivo indicato nell’istanza di partecipazione e delle tabelle fornite dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;
– la richiesta amministrativa di chiarimenti in merito al contratto collettivo in concreto assunto dalla controinteressata quale parametro per il costo del lavoro, rientra nel normale esplicarsi del contraddittorio che informa la valutazione di congruità e la verifica di anomalia;
– non è, infine, fondata l’ulteriore censura per cui il giudizio sulla congruità dell’offerta sarebbe illegittimo in quanto reso da un componente della commissione, atteso che assume rilievo esclusivo, in assenza di norme specifiche di segno diverso, la professionalità del soggetto cui essa viene affidata, nella specie garantita dalla circostanza che l’ing. G. è il Direttore generale di A. S.p.a., dotato di una professionalità specifica rispetto agli aspetti tecnico-economici dell’offerta;
– in assenza di regole che precludano a un membro della commissione l’espletamento dell’istruttoria relativa all’anomalia, deve ritenersi sufficiente il possesso, da parte del soggetto all’uopo incaricato, della competenza tecnico-specialistica necessaria in relazione all’oggetto di gara;
in ogni caso non risulta esplicitato alcun profilo di vulnus derivato alla ricorrente dalla mancata nomina di una commissione tecnica ovvero dalla mancata investitura del responsabile unico del procedimento;

Reputato, in definitiva, che il ricorso deve essere respinto e che le spese devono seguire la regola della soccombenza nei termini in dispositivo specificati”.

www.giustizia-amministrativa.it

RISORSE CORRELATE