
Consiglio di Stato, sez. V, 25.02.2016 n. 780
L’art. 84 (Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) si riferisce all’attività di giudizio a carattere tecnico sottesa alla scelta di quel criterio di selezione delle offerte, come si evince dal riferimento testuale operato dal comma 1 alla «valutazione» (il contenuto integrale del comma in esame è: «Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento»).
Oltre questo dato letterale, in termini logici e sistematici è evidente che le puntuali disposizioni contenute nell’art. 84 concernenti le modalità di nomina e la composizione della commissione di gara in tanto si spiegano in quanto nelle procedure in cui la selezione delle offerte avviene secondo criteri di carattere discrezionale – e non già meramente meccanicistico come quelle da aggiudicare sulla base del massimo ribasso, per le quali nulla è infatti previsto – occorre assicurare la massima imparzialità, trasparenza e competenza dei soggetti preposti alla formulazione dei giudizi tecnici sulle offerte.
Il corollario da ciò ritraibile è dunque che le norme contenute nei successivi commi, ivi compreso l’ottavo, concernente il ricorso a commissari esterni, che si assume violato nel caso di specie, sono applicabili ai soli organi incaricati della valutazione tecnica delle offerte.
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- Nomina della Commissione per l'affidamento di una concessione di servizio (Art. 84)
- Art. 84. Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa