
Il solo punteggio numerico è sufficiente a motivare gli elementi di un offerta economicamente più vantaggiosa? Il punteggio numerico può essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa soltanto nell’ipotesi in cui il bando di gara abbia espressamente predefinito specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione, visto che tale criterio di aggiudicazione svincola l’amministrazione da una valutazione meccanica, attribuendole un potere fortemente discrezionale. Tale esigenza risponde al principio di correttezza dell’azione amministrativa, a garanzia dell’imparziale svolgimento di tali procedimenti ed al fine di consentire la verifica dell’operato dell’Amministrazione sia da parte del privato interessato, che del Giudice Amministrativo, al quale deve essere permesso di poter ricostruire l’iter logico seguito dalla stazione appaltante (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 31 agosto 2007, n. 4543; Cons. di Stato, sez. V, 28 maggio 2004, n. 3471; TAR Emilia Romagna, sez. I, 14 gennaio 2009, n. 15).
E’ pur vero che, secondo una ricorrente giurisprudenza, “Nelle gare pubbliche d’appalto, una volta accertata la correttezza dell’applicazione del metodo del confronto a coppie ovvero quando non ne sia stato accertato l’uso distorto o irrazionale, non c’è spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati e, in particolare, sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l’ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 24 aprile 2015, n. 2050).
Tuttavia, allorquando sussista l’impossibilità del preliminare accertamento della correttezza dell’applicazione del metodo del confronto a coppie o dell’eventuale uso distorto o irrazionale del medesimo deve ritenersi illegittimo l’operato della stazione appaltante.
Del resto, la CGUE ha più volte stabilito (cfr., ad esempio, la sentenza Wienstrom, C-448/01) che i criteri di valutazione non devono mai conferire una libertà incondizionata di scelta alle stazioni appaltanti. Tale libertà deve essere limitata attraverso la definizione di criteri specifici, correlati al prodotto e quantificabili o, secondo le parole della Corte di giustizia, “adeguatamente specifici e obiettivamente quantificabili”. Ciò significa che la commissione di gara deve essere posta in grado di verificare effettivamente che le offerte rispondano ai criteri sulla base di informazioni e documenti oggettivi messi a disposizione dagli offerenti. (TAR Milano, 30.12.2015 n. 2868 e Consiglio di Stato, sez. VI, 23.10.2015 n. 4883)
RISORSE CORRELATE
- Sub criteri di valutazione - Mancanza - Non comporta onere di motivazione discorsiva in capo alla Commissione giudicatrice - Punteggio numerico - Sufficienza (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Offerta economicamente più vantaggiosa - Peculiarità - Assegnazione del punteggio (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Punteggio numerico e discrezionalità della Stazione Appaltante (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Sufficienza del punteggio numerico per la valutazione delle offerte tecniche
- Valutazione dell'offerta - Motivazione - Punteggio numerico - Sufficienza - Presupposti
- Valutazione dell'offerta - Punteggio numerico - Sufficienza - Condizioni - Mancata predisposizione di una griglia di criteri - Motivazione - Occorre (Art. 83)
- La Commissione giudicatrice ha l'obbligo di fornire una motivazione minuziosa relativamente al punteggio attribuito?
- Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediato dal sistema del confronto a coppie - Applicazione - Modalità (Art. 83)
- 1) Commissione giudicatrice, nomina di un consulente esterno, possibilità, limiti - 2) Richiesta di chiarimenti sull'offerta, ammissibilità - 3) Valutazione mediante mero punteggio numerico - 4) Gara telematica, sottoscrizione dei documenti, non occorre, firma digitale, sufficienza (Artt. 46, 84)
- Formule matematiche per la valutazione delle offerte: vanno preventivamente indicate nella lex specialis? La Commissione di gara può scegliere o modificare quelle applicabili?
- Offerta economicamente più vantaggiosa - Criteri di aggiudicazione - Possono consistere anche in formule o espressioni matematiche - Ampia discrezionalità tecnica per la Stazione appaltante - Sussiste (Art. 83)
- Art. 83. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa