Chiarimenti sui limiti del soccorso istruttorio (Art. 46)

admin-seaC.G.A. Reg. Sic., Sez. riun., 15.09.2015 n. 787
(sentenza integrale)

Sul punto è necessario rammentare che in via generale l’esercizio del “dovere di soccorso” della pubblica amministrazione (art. 6 legge 241/1990) è consentito solo nei casi in cui l’eventuale integrazione documentale a carico di uno dei partecipanti non leda il principio di parità delle parti con specifico collegamento ad un chiaro obbligo di dichiarazione o di allegazione previsto dalla lex specialis; nel senso che deve trattarsi di una omissione che per espressa previsione del bando di gara o di concorso non determini ipso facto una ipotesi di esclusione dalla procedura concorsuale, in quanto in tal caso ammettere uno dei concorrenti alla possibilità di rimediare ad una propria manchevolezza, anche di natura formale, si tradurrebbe nella diretta lesione dell’interesse legittimo degli altri concorrenti che hanno puntualmente ottemperato le specifiche previsioni del bando di gara o di concorso, con diretta lesione del principio di parità delle parti e di non discriminazione.
In tal senso è la giurisprudenza amministrativa in tema di evidenza pubblica che puntualizza come nelle gare d’appalto il c.d. dovere di soccorso (art. 46, D. Lgs. n. 163/2006 – Codice degli appalti) deve intendersi limitato a consentire la “sanatoria” di difformità e carenze di carattere meramente formale e facilmente riconoscibili, come tali inidonee a violare gli altrettanto fondamentali principi di parità di trattamento dei concorrenti e di non discriminazione non potendo pertanto con esso supplirsi a sostanziali carenze dell’offerta presentata, integrandola o rielaborandola (v. per tutte: Consiglio di Stato, Sez. V, 26-09-2013, n. 4760 che riforma la sentenza breve del T.a.r. Molise, sez. I, 7 dicembre 2012, n. 744).

Nel caso in esame, le dichiarazioni omesse dal ricorrente attengono a circostanze espressamente sanzionate dal bando di concorso, rimasto inoppugnato, con l’esclusione; né la predetta dichiarazione obbligatoria può in alcun modo ritenersi meramente formale e quindi suscettibile di essere successivamente integrata attraverso un eventuale soccorso istruttorio. D’altro canto è appena il caso di rilevare che la P.A. non può disapplicare la legge di gara se non attraverso l’unico rimedio consentito costituito dall’esercizio del potere di autotutela”.

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