1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione é demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.
2. La commissione, nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, é composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
3. La commissione é presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall’organo competente. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’articolo 51 cod. proc. civ..
8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
(comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.
10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, é riconvocata la medesima commissione.
(i commi 2, 3, 8 e 9, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi da Corte Cost. con sentenza n. 401 del 2007, con efficacia dal 29/11/2007, nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevedono il loro carattere suppletivo e cedevole)
RISORSE CORRELATE
- 1) Commissione di gara in caso di ripetizione della procedura - 2) Incompatibilità dei Commissari - Presupposti (art. 84 d.lgs. n. 163/2006 - art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Punteggio numerico, sufficienza - Divieto di introduzione di sub-pesi e sub-punteggi da parte della Commissione - Valutazione dell'esperienza dei Commissari (art. 83 , art. 84 d.lgs. n. 163/2006)
- 1) Avvalimento, prestito effettivo dei requisiti, indagine circa l'efficacia del contratto, va svolta in concreto - 2) Commissione di gara, valutazioni, insindacabilità (Artt. 49, 84, d.lgs. n. 163/2006)
- 1) Commissione di gara, numero dispari, segretario verbalizzante, non va computato - 2) Presidente della Commissione, soggetto che ha svolto o svolge attività o funzioni afferenti il contratto, RUP, compatibilità - 3) Manomissioni delle offerte, contestazione, va suffragata da circostanze ed elementi concreti (Art. 84 , d.lgs. n. 163/2006)
- Concessioni di servizi - Principi relativi alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice - Applicabilità (Artt. 30, 84, d.lgs. 163/2006)
- Valutazione dell'offerta - Giudizio della Commissione - Divieto di integrazione postuma in sede di giudizio (Art. 84)
- Commissione giudicatrice - Disposizioni del Codice - Non si applicano nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso (Art. 84)
- 1) Commissione giudicatrice, supporto mediante esperti esterni, possibilità, limiti - 2) Soggetto indicato come direttore tecnico, mancanza dei requisiti, sostituzione, equivale a modificazione dell'offerta, soccorso istruttorio, inapplicabilità (Artt. 38, 46, 84)
- 1) Commissione giudicatrice, nomina di un consulente esterno, possibilità, limiti - 2) Richiesta di chiarimenti sull'offerta, ammissibilità - 3) Valutazione mediante mero punteggio numerico - 4) Gara telematica, sottoscrizione dei documenti, non occorre, firma digitale, sufficienza (Artt. 46, 84)
- 1) Differenza tra la Commissione "aggiudicatrice" e quella "giudicatrice": conseguenze sull'obbligo di composizione in numero dispari - 2) Oneri di sicurezza quantificati in misura percentuale, ammissibilità (Artt. 84, 86, 87)
- Valutazione dell'offerta svolta soltanto da alcuni Commissari esperti - Successiva "presa d'atto" da parte dell'intera Commissione di gara - Legittimità - Ragioni (Art. 84)
- Commissione di gara - Competenza tecnica e professionale dei Commissari - Va intesa in senso unitario, sistematico e contestualizzato (Art. 84)
- Commissione di gara, composizione, Commissari diversi dal Presidente: possono essere funzionari non dipendenti a tempo indeterminato (Art. 84)
- Commissione di gara - Membri - Devono essere esperti della materia (Art. 84)
- Opportunità di nominare una nuova Commissione nel caso di rinnovo della gara (Art. 84)
- Commissione di gara: non tutti i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto (Art. 84)
- Situazioni di incompatibilità dei commissari e legittimità della "doppia" commissione di gara (Art. 84)
- Qualifica di esperto nella commissione di gara: requisiti (Art. 84)
- Composizione della Commissione di gara e garanzia di pubblicità delle sedute (Artt. 2, 84)
- Nomina della Commissione di gara nelle concessioni di servizi (Artt. 30, 84)
- Illegittima composizione della Commissione e ripetizione della gara (Art. 84)
- Onere di immediata impugnazione del bando e motivazione dei punteggi assegnati dalla Commissione.
- Differenza tra commissione "giudicatrice" ed "aggiudicatrice" e sufficienza del punteggio numerico
- Nomina della Commissione per l'affidamento di una concessione di servizio (Art. 84)