Consiglio di Stato, sez. VI, 03.07.2014 n. 3361
(sentenza integrale)
Legittimamente la Stazione appaltante prevede nel disciplinare di gara che il procedimento di aggiudicazione di un appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sia affidato a due commissioni differenti, qualora senza alcuna commistione tra i diversi momenti procedimentali ad una siano affidati i compiti tipici del seggio di gara c.d. “aggiudicatrice”, e all’altra c.d. “giudicatrice” vengano affidati in via esclusiva le valutazioni delle offerte ai sensi dell’art. 84 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163.” (Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 249), non essendo stata questa modalità peraltro esclusa dal bando, risultando nella specie riunite nella stessa persona le funzioni di Presidente delle due commissioni (altresì Responsabile del procedimento), né essendovi stata impugnazione da parte della ricorrente dei decreti di nomina delle due commissioni emanati il 30 aprile 2012 (decreti del Presidente dell’Autorità portuale n. 23 e n. 25 del 2012). (omissis)
Secondo l’indirizzo costantemente affermato da questo Consiglio, “…per quanto attiene alla valutazione delle offerte da parte di una Commissione di gara, il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione dell’offerta integra una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci prestabilito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi di soglia, sia sufficientemente articolato, chiaro ed analitico da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare le singole posizioni in applicazione di puntuali canoni predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità: onde solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione del punteggio attribuito.” (Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 661).
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RISORSE CORRELATE
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- Sufficienza del punteggio numerico per la valutazione delle offerte tecniche
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- Valutazione dell'offerta svolta soltanto da alcuni Commissari esperti - Successiva "presa d'atto" da parte dell'intera Commissione di gara - Legittimità - Ragioni (Art. 84)
- Offerta tecnica, valutazione, esclusivamente mediante punteggio numerico, assenza di ulteriore motivazione, possibilità, presupposti
- Opportunità di nominare una nuova Commissione nel caso di rinnovo della gara (Art. 84)
- Situazioni di incompatibilità dei commissari e legittimità della "doppia" commissione di gara (Art. 84)
- Art. 84. Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa