Archivi tag: PNRR

SIMOG : obbligo di comunicazione dati su pari opportunità generazionali e di genere PNRR

Dal 27 luglio 2022 entra in vigore obbligo di comunicazione dati su pari opportunità generazionali e di genere mediante SIMOG

Entra in vigore oggi 27 luglio 2022, l’obbligo di comunicare all’Anac i dati sulle pari opportunità generazionali e di genere previste per gli appalti e le concessioni, sopra soglia e sotto soglia, che riguardano gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari
Con un Comunicato (in corso di pubblicazione) del presidente dell’Anac, l’Autorità ha reso noto che dal 27 luglio sono in linea le modifiche al sistema Simog (Sistema informativo monitoraggio gare) necessarie per l’acquisizione dei dati individuati con la Delibera n. 122 del 16 marzo 2022.

I dati e le informazioni da comunicare

• Pari opportunità

Il primo dato da comunicare è la previsione nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto sia all’occupazione giovanile (under 36) sia all’occupazione femminile.
L’obbligo è previsto dal Decreto semplificazioni e governance del Pnrr (il decreto 77 del 31 maggio 2021) e dalle successive Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali adottate con Dpcm il 7 dicembre 2021 e prevede alcune deroghe motivate che vanno comunicate alla banca dati Anac. 

• Misure premiali per l’attribuzione del punteggio

Un altro dato che le stazioni appaltanti dovranno comunicare è la previsione nel bando di ulteriori misure premiali che attribuiscono un punteggio aggiuntivo al candidato: ad esempio se vengono utilizzati strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti o modalità innovative di organizzazione del lavoro; o se si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, donne, giovani under 36 e persone con disabilità per l’esecuzione del contratto; o abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere.

• Obblighi per occupazione disabili

Una ulteriore informazione da trasmettere riguarda il richiamo nel bando della necessità da parte del concorrente di aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità.

fonte: sito ANAC

Conversione in Legge del Decreto n. 36/2022 “PNRR 2”: novità in materia di appalti pubblici

In G.U. n. 150 del 29 giugno 2022 è pubblicata la Legge 29 giugno 2022, n. 79: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e che aveva introdotto modifiche al Codice dei contratti pubblici vigenti dal 1 maggio 2022.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE 30 aprile 2022, n. 36

Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30
APRILE 2022, N. 36 
 All'articolo 7: [...]
         dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. All'articolo 73, comma 1-bis, del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, le parole: "d'ufficio o" sono soppresse. 
        2-ter. L'articolo 106, comma 1, lettera c),  numero  1),  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che  tra  le  circostanze
indicate al primo periodo sono incluse  anche  quelle  impreviste  ed
imprevedibili che alterano in  maniera  significativa  il  costo  dei
materiali necessari alla realizzazione dell'opera. 
        2-quater. Nei casi indicati al comma  2-ter,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza  pubblica,  la  stazione  appaltante  o
l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata  la  natura
generale del  contratto  e  ferma  restando  la  piena  funzionalita'
dell'opera, una variante in  corso  d'opera  che  assicuri  risparmi,
rispetto alle previsioni iniziali, da  utilizzare  esclusivamente  in
compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei
materiali. 
Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 18-bis (Misure per favorire l'attuazione del  PNRR).  -  1.
All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito   il   seguente:   "Per   la
realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post  del
PNRR e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per  l'anno  2022  e  di
500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da  destinare  alla  stipula  di
convenzioni con universita', enti  e  istituti  di  ricerca,  nonche'
all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca  da
assegnare tramite procedure competitive". 
    2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma  1  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
    3. Le amministrazioni aggiudicatrici interessate a  sviluppare  i
progetti secondo la formula  del  partenariato  pubblico  privato  ai
sensi  degli  articoli  180  e  seguenti  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  di
importo superiore a 10 milioni di euro, da  calcolare  ai  sensi  del
medesimo codice, sono tenute a richiedere  un  parere  preventivo  al
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato al fine della preliminare valutazione
della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto
all'allocazione dei  rischi  e  alla  contabilizzazione.  Il  parere,
emesso dal DIPE di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i
successivi quarantacinque giorni, non assume carattere vincolante per
le  amministrazioni  richiedenti.  E'  facolta'  dell'amministrazione
aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato
che dia conto delle  ragioni  della  scelta,  nonche'  dell'interesse
pubblico soddisfatto. 
    4. La richiesta del parere di cui al comma 3 e' preliminare  alla
dichiarazione di fattibilita' della relativa proposta di partenariato
pubblico privato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. 
    5.  La  richiesta  del  parere  di  cui  al  comma  3  da   parte
dell'amministrazione  aggiudicatrice  interessata   e'   sottoscritta
dall'organo di vertice della stessa  ed  e'  inviata  al  DIPE  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello   Stato,   allegando   il   progetto   di
fattibilita'  tecnico-economica   della   proposta,   la   bozza   di
convenzione, il piano economico-finanziario  asseverato  con  formule
visibili,  la  matrice  dei  rischi   e   la   specificazione   delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' ogni ulteriore
documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere. 
    6. Per le finalita' di cui al comma  3,  e'  istituito,  mediante
protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso  il  DIPE,
un apposito comitato di coordinamento, composto da sei membri, di cui
tre designati dal DIPE e tre  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato.  Ai
componenti del comitato non spettano compensi, gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
    7. Per le  finalita'  di  cui  ai  commi  3  e  6,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato  e'  altresi'  autorizzato  ad  assumere,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unita'  di
personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, con le
medesime competenze. Al fine  di  garantire  anche  il  perseguimento
degli obiettivi fissati dal PNRR (M1C1-112), l'Agenzia delle  entrate
e' autorizzata,  nei  limiti  dei  posti  disponibili  della  propria
vigente dotazione organica, ad  assumere,  con  contratto  di  lavoro
subordinato  a  tempo  indeterminato,  un  contingente  di  personale
corrispondente alle facolta' assunzionali disponibili a  legislazione
vigente gia' autorizzate ai sensi  dell'articolo  35,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o da autorizzare ai  sensi
del predetto articolo 35, comma 4, entro  la  data  del  31  dicembre
2022. Il reclutamento del contingente di personale di cui al  periodo
precedente  avviene  mediante  l'avvio   di   procedure   concorsuali
pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia  di  concorso
unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013,  n.  125,  e  a  quelle  in  materia  di  procedure  di
mobilita', ovvero tramite lo scorrimento di  vigenti  graduatorie  di
concorsi pubblici. Le  risorse  variabili  dei  Fondi  delle  risorse
decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e  2021
sono incrementate, rispettivamente,  di  euro  7.487.544  e  di  euro
4.004.709. Al relativo onere, pari ad euro 7.487.544 per l'anno  2022
e ad euro 4.004.709 per l'anno  2023,  si  provvede  a  valere  sulle
risorse  iscritte  nel  bilancio  dell'Agenzia  delle  entrate.  Alla
compensazione in  termini  di  indebitamento  e  fabbisogno,  pari  a
3.856.086 euro per l'anno 2022 e a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale,
l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle  attivita'  istituzionali
da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione  ai
sensi dell'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge  22  ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  dicembre
2016, n. 225, puo' conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a  tempo
determinato  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  6,   del   decreto
legislativo n. 165 del 2001, anche in eccedenza rispetto alle  misure
percentuali previste dal predetto articolo 19, comma  6,  nei  limiti
dei  posti  disponibili  della  dotazione  organica   dei   dirigenti
dell'Agenzia delle entrate e delle facolta' assunzionali  disponibili
a legislazione vigente. 
    8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di  cui  al  comma  7,
pari a euro 94.009 per l'anno 2022  e  a  euro  188.018  a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
    9.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle   concessioni
autostradali nonche' alle procedure che prevedono  l'espressione  del
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile (CIPESS). 
    10. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni
centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti  dal  PNRR,  da
programmi cofinanziati dall'Unione europea e da  programmi  operativi
complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020  e  2021/2027
non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti  di  spesa
previsti dalla normativa vigente. All'articolo 1 del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2006, n. 233, il comma 24-quinquies e' abrogato. 
    11. Per il rafforzamento,  in  particolare,  delle  articolazioni
territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,
in relazione alle finalita' previste dall'articolo 8,  comma  1,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, per il biennio  2022-2023,  a  reclutare  con
contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  in  aggiunta
alle  vigenti  facolta'  assunzionali,  nei  limiti   della   vigente
dotazione organica, un contingente  di  50  unita'  di  personale  da
inquadrare nell'Area III, posizione economica  F1,  senza  il  previo
svolgimento delle procedure di  mobilita',  mediante  l'indizione  di
apposite procedure  concorsuali  pubbliche  o  lo  scorrimento  delle
vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine  e'  autorizzata
la spesa di euro 1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222  annui
a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal  presente  comma
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
    12. All'articolo 48 del decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
      "7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicita' legale di  cui
all'articolo 216, comma 11, del codice di cui al decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle  centrali  di  committenza  in
attuazione di quanto previsto dal presente articolo,  possono  essere
posti a carico delle risorse di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
presente decreto". 
 
 All'articolo 32: 
      al comma 1: [...]
      dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 
        «c-bis)  all'articolo  54,  comma   1,   del   codice   delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, dopo le parole: "non possono imporre per l'impianto  di
reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica" sono
inserite le seguenti: ", nonche' per la modifica o lo spostamento  di
opere o impianti resisi necessari per  ragioni  di  viabilita'  o  di
realizzazione di opere pubbliche"; 
        c-ter) all'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
          "3-bis. Al fine di  raggiungere  l'obiettivo  di  un'Europa
digitale, stabilito  nel  programma  Next  Generation  EU  e  per  il
tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione  digitale
di cui al regolamento (UE) 2021/240  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al  31
dicembre 2026, per gli interventi relativi  ai  lavori  di  scavo  di
lunghezza inferiore a 200 metri per la posa di infrastruttura a banda
ultralarga non e' richiesta la procedura di  valutazione  d'incidenza
di  cui  all'articolo  5  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore  di
rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta  giorni
l'inizio  dei  lavori  all'autorita'  competente  alla  verifica   in
questione,  allegando  un'autodichiarazione  per  l'esclusione  dalla
procedura, nonche' una descrizione sintetica dell'intervento  recante
altresi' documentazione fotografica"; 
      c-quater) al fine di favorire maggiore efficienza e celerita'
nella  realizzazione  di  reti  di  telecomunicazioni,   nonche'   di
assicurare la piena e corretta  applicazione  dell'articolo  8  della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
febbraio 2014, e dell'articolo  11  della  direttiva  2014/23/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, i contratti
e le concessioni di cui all'articolo 15 del codice di cui al  decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  sono  integralmente  esclusi
dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo codice e,
conseguentemente,   non   trovano   applicazione   le    disposizioni
eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti,  contratti  e
atti di qualunque natura. I soggetti titolari dei contratti  o  delle
concessioni di cui al periodo precedente, affidati con  procedure  di
gara, e in possesso dei  requisiti  necessari,  nell'esercizio  della
loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione
di  criteri   di   semplificazione,   efficacia,   trasparenza,   non
discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto  del  preminente
interesse  nazionale  alla  sollecita  realizzazione  delle  reti  di
telecomunicazioni»;
All'articolo 34: 
      al comma 1: 
        all'alinea, dopo la parola: «Al» sono inserite  le  seguenti:
«codice dei contratti pubblici, di cui al»; 
        alla lettera a), dopo le parole:  «all'articolo  46-bis  del»
sono inserite le seguenti: «codice delle pari opportunita' tra uomo e
donna, di cui al»; 
        alla lettera b), le parole: «e  l'adozione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, e l'adozione»  e  dopo  le  parole:  «all'articolo
46-bis del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al».
All'articolo 35: 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: 
          "7-bis.  In  ogni  caso,  i  compensi  dei  componenti  del
collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del  comma  7,  non
possono  complessivamente   superare   con   riferimento   all'intero
collegio: 
          a) in caso di collegio consultivo tecnico composto  da  tre
componenti: 
          1)  l'importo  pari  allo  0,5   per   cento   del   valore
dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di
euro; 
          2) l'importo pari allo 0,25 per  cento  per  la  parte  del
valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni
di euro; 
          3) l'importo pari allo 0,15 per  cento  per  la  parte  del
valore dell'appalto eccedente 100  milioni  di  euro  e  fino  a  200
milioni di euro; 
          4) l'importo pari allo 0,10 per  cento  per  la  parte  del
valore dell'appalto eccedente 200  milioni  di  euro  e  fino  a  500
milioni di euro; 
          5) l'importo pari allo 0,07 per  cento  per  la  parte  del
valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro; 
          b) in caso  di  collegio  consultivo  tecnico  composto  da
cinque componenti: 
          1)  l'importo  pari  allo  0,8   per   cento   del   valore
dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di
euro; 
          2) l'importo pari allo 0,4  per  cento  per  la  parte  del
valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni
di euro; 
          3) l'importo pari allo 0,25 per  cento  per  la  parte  del
valore dell'appalto eccedente 100  milioni  di  euro  e  fino  a  200
milioni di euro; 
          4) l'importo pari allo 0,15 per  cento  per  la  parte  del
valore dell'appalto eccedente 200  milioni  di  euro  e  fino  a  500
milioni di euro; 
          5) l'importo pari allo 0,10 per  cento  per  la  parte  del
valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro"».

Articolo in aggiornamento

Decreto n. 36/2022 misure urgenti per attuazione PNRR : modifiche al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016)

Pubblicato il D.L. 30.04.2022 n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (GURI n. 100 del 30.04.2022).
Di seguito le norme di interesse in materia di appalti e contratti pubblici in vigore dal 1 maggio 2022.

Art. 34
Rafforzamento del sistema
di certificazione della parita’ di genere

1. Al (( codice dei contratti pubblici, di cui al )) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 93, comma 7, le parole «decreto legislativo n. 231/2001» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo n. 231 del 2001, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del (( codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, di cui al )) decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,»;
b) all’articolo 95, comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «(( e l’adozione di )) politiche tese al raggiungimento della parita’ di genere comprovata dal possesso di certificazione della parita’ di genere di cui all’articolo 46-bis del (( codice di cui al )) decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».

Art. 50
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Bando Tipo aggiornato con clausole revisione prezzi , PNRR parità di genere e generazionale , persone con disabilità

L’ANAC con Delibera n. 154 del 16 marzo 2022 ha aggiornato il Bando di gara tipo per i contratti pubblici sopra soglia comunitaria introducendo le misure sulle pari opportunità di genere e generazionali, sull’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e le clausole di revisione dei prezzi.

Delibera n. 154 del 16.03.2022 – Aggiornamento Bando tipo n. 1 / 2021

Bando tipo n. 1 / 2021 – Integrazione

Bando tipo n. 1 / 2021 – Nota illustrativa

La delibera, n. 154 del 16 marzo 2022, ha recepito le norme previste dal Dpcm del 7 dicembre 2021 in materia di parità e quelle più recenti, introdotte con il Decreto sostegni ter, per far fronte all’aumento dei prezzi.

Clausole su persone con disabilità e parità di genere e generazionale
Per quanto riguarda gli investimenti pubblici finanziati dal Pnrr e dal Pnc (Piano nazionale degli investimenti complementari), nel Bando tipo è stata inserita la clausola che prevede come causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell’offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità. Inoltre l’operatore economico al momento della presentazione dell’offerta deve assumersi l’obbligo di riservare, in caso di aggiudicazione del contratto, sia all’occupazione giovanile, sia all’occupazione femminile, una quota di assunzioni pari almeno al trenta per cento di quelle necessarie per l’esecuzione del contratto.

Le stazioni appaltanti possono derogare a tale obbligo o prevederne una quota inferiore dandone adeguata motivazione. Nel caso in cui la deroga riguardasse la sola occupazione femminile, motivata da un tasso di femminilizzazione nel settore di riferimento inferiore al 25%, le stazioni appaltanti devono tendere ad aumentare il tasso di occupazione femminile per una percentuale superiore di 5 punti percentuali.

Clausola revisione prezzi
Tra gli elementi fondamentali che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara c’è anche la clausola sui prezzi: Anac infatti ha inserito nel Bando tipo le novità del decreto sostegni ter che ha introdotto l’obbligo, fino al 31/12/2023, di inserire nei documenti di gara le clausole di revisione dei prezzi di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice dei contratti pubblici, finora soltanto facoltative, con l’obiettivo di incentivare gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti alla pandemia e alla guerra in Ucraina.

Il bando di gara tipo
Il Bando di gara tipo riguarda la procedura aperta, svolta totalmente con sistemi telematici, per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ed è stato adottato dall’Autorità in attuazione del codice appalti con l’obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento che garantisca efficienza, standard di qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti.

fonte: sito ANAC

PNRR: dati ed informazioni che le Stazioni Appaltanti devono fornire alla Banca Dati ANAC attraverso SIMOG

Pari opportunità negli appalti del Pnrr
Attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’Anac sarà possibile monitorare il rispetto delle pari opportunità, generazionali e di genere, e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del Pnrr. I dati e le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla banca dati sono stati stabiliti da Anac con la delibera N.122 del 16 marzo 2022.

I dati da comunicare ad Anac
Il primo dato da comunicare, attraverso il sistema SIMOG (sistema informativo monitoraggio gare), è la previsione nel bando di gara dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto sia all’occupazione giovanile (under 36) sia all’occupazione femminile. L’obbligo è previsto dal Decreto semplificazioni e governance del Pnrr (il Decreto 77 del 31 maggio 2021) e dalle successive Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali adottate con Dpcm il 7 dicembre 2021 e prevede alcune deroghe motivate che vanno comunicate alla banca dati Anac.

Una ulteriore informazione da trasmettere riguarda il richiamo nel bando della necessità da parte del concorrente di aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità.

Un altro dato che le stazioni appaltanti dovranno comunicare è la previsione nel bando di ulteriori misure premiali che attribuiscono un punteggio aggiuntivo al candidato: ad esempio se vengono utilizzati strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti o modalità innovative di organizzazione del lavoro; o se si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, donne, giovani under 36 e persone con disabilità per l’esecuzione del contratto; o abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere.

Cause di esclusione e applicazione penali
Tra i dati e le informazioni sui contratti finanziati con le risorse del Pnrr ve ne sono alcuni utili, oltre che al monitoraggio sulle pari opportunità, anche all’inserimento nel casellario informatico dei contratti pubblici gestito dall’Autorità. Si tratta, in particolare, delle ipotesi di esclusione dalle procedure di affidamento e di applicazione delle penali per inadempimento degli obblighi assunti dagli operatori economici aggiudicatari.

Qualche esempio. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che al momento della presentazione dell’offerta non assumono l’obbligo del rispetto, in caso di aggiudicazione del contratto, della quota del 30% relativa all’assunzione di donne e giovani o degli obblighi della legge sul lavoro delle persone con disabilità. L’esclusione tuttavia non pregiudica la partecipazione dell’operatore economico a future procedure se regolarizza la propria posizione. Se gli operatori economici che occupano tra i 15 e i 50 dipendenti non consegnano alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto una relazione sulla situazione del personale maschile e femminile vengono interdetti dalla partecipazione agli appalti del Pnrr per un anno.

 

fonte: sito ANAC

Appalti finanziati con PNRR e requisito quota 30% di assunzioni occupazione giovanile e femminile : applicazione

Parere MIMS n. 1133/2021

Codice identificativo: 1133
Data ricezione: 12/01/2022
Argomento: Appalti PNRR e PNC
Oggetto: Contratti finanziati con PNRR – requisito quota 30% di assunzioni occupazione giovanile e femminile

Quesito: Per i contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR e del PNC al comma 4 dell’art. 47 del Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 è previsto, quale requisito necessario per l’offerta, l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.
Si chiede a riguardo cosa si intenda per “assunzioni necessarie” e, in particolare, se tale obbligo di assunzione sussista solo qualora il datore di lavoro abbia una effettiva necessità di ricorrere a nuove assunzioni per poter svolgere le attività oggetto della gara, e quindi la misura del 30% sia da riferirsi al numero di nuovi assunti, oppure se sussista l’obbligo di effettuare nuovi assunzioni anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già un numero di dipendenti tale da consentirgli di eseguire le attività oggetto della gara.

Risposta: In merito all’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazioni ricadenti nel PNRR e PNC, si rinvia alle previsioni di cui al Paragrafo 5 delle “Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” approvate con DM 7 dicembre 2021, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309. In base a dette Linee guida la quota del 30% dei neoassunti destinati a nuova occupazione giovanile e femminile (art. 47, comma 4, del DL n. 77/2021), deve essere riferito unicamente alle assunzioni “necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali”, da determinarsi avendo riguardo all’intero arco temporale di esecuzione del contratto ed applicando un criterio di funzionalità di dette nuove assunzioni rispetto all’esecuzione del contratto aggiudicato nei tempi e secondo le modalità previste.

PNRR : indicazioni Ministero dell’ Interno per gestione, monitoraggio, controllo, rendicontazione delle misure

Circolare Ministero dell’ Interno n. 9 del 24.01.2022

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Indicazioni sul rispetto degli obblighi euro unitari e di ogni altra disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure.

(estratto)

Gli Enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse nonché attuatori dei relativi progetti, di cui alle citate linee di finanziamento, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione. monitoraggio. controllo e rendicontazione delle misure, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. Gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l’inserimento dell’esplicita dichiarazione “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” all’interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea;
2. l’obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del supera mento dei divari territoriali;
3. Gli obblighi in materia contabile, quali l’adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
4. l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
5. l’obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant harm”) disposto dall’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.
[…]
Si fa presente, inoltre, che a seguito del passaggio delle risorse sopra rappresentate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i Comuni beneficiari che hanno awiato le procedure di affidamento successivamente alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale del 06 agosto 2021 (avvenuta, come detto, il 24 settembre 2021) sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal Decreto Legge n. 77/2021, derogatoria del D. Lgs. n. 50/2016.
Tra le altre, particolare importanza riveste l’art. 52, comma 1.2, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, che, nell’ottica di favorire l’accentramento delle procedure di gara, ha disposto che “nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia“.
Per le procedure afferenti alle opere a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, viene, dunque, prevista la sospensione degli obblighi di aggregazione di cui al co. 4 art. 37, che era stata prevista dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n 32/2019, ed inserita la possibilità di procedere all’acquisizione di forniture servizi e lavori, oltre che con le modalità già previste dall’articolo 37 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche tramite unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane o Comuni capoluogo di provincia.

PNRR : indicazioni attuative per rendicontazione costi del personale ed esperti esterni

Circolare Ragioneria Generale dello Stato, 18 gennaio 2022 n. 4

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative.

In adempimento a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 1 del decreto – legge n. 80 del 2021, la circolare della Ragioneria Generale dello Stato intende chiarire alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a a titolarità.

fonte: sito RGS

Fondi PNRR per i piccoli Comuni – Bandi Tipo ANAC : Concorsi di progettazione e idee per la coesione territoriale

Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale

Per sostenere i piccoli Comuni nell’accesso ai fondi del Pnrr, in particolare al “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, ANAC ha elaborato un bando tipo, affiancando gli enti locali nella progettazione su scala territoriale degli investimenti. Gli enti beneficiari, secondo l’indicazione dei decreti legge governativi, sono localizzati nel Mezzogiorno e nelle isole, nelle regioni Umbria e Marche, e nei comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne.

Decreto Direttore generale n. 312/2021 (.pdf)

Schema di disciplinare di gara – Procedura aperta / ristretta telematica per concorso di progettazione in due gradi (.doc)

Schema di disciplinare di gara – Procedura aperta / ristretta telematica per concorso di progettazione in due gradi (.pdf)

Nota illustrativa – Procedura aperta / ristretta telematica per concorso di progettazione in due gradi (.pdf)

Schema di disciplinare di gara – Procedura telematica aperta / ristretta per concorso di idee (.doc)

Schema di disciplinare di gara – Procedura telematica aperta / ristretta per concorso di idee (.pdf)

Nota illustrativa – Procedura telematica aperta / ristretta per concorso di idee (.pdf)

Destinatari

Gli schemi di bando tipo per i concorsi di progettazione e idee sono disponibili sul sito dell’Agenzia per la coesione territoriale. Si tratta di un contributo tecnico pensato da Anac per gli uffici dei piccoli Comuni, in vista della ripartizione delle risorse. Al Fondo accedono comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti, ma anche le città metropolitane e le Province comprese nelle aree indicate dal Fondo.

Gli obiettivi

Le proposte progettuali devono essere utili a realizzare uno di questi obiettivi: transizione verde dell’economia locale; trasformazione digitale dei servizi; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; sviluppo armonico del territorio anche dal punto di vista infrastrutturale, sviluppo turistico, ricerca e innovazione sociale, cura della salute, miglioramento dei servizi per l’infanzia. I progetti devono privilegiare la vocazione dei territori, ed essere agevolmente e celermente realizzabili.


Il sostegno al rilancio della progettazione su scala territoriale degli investimenti è stato oggetto di un recente importante intervento legislativo (decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.156, articolo 12, che introduce l’articolo 6-quater al decreto legge 20 giugno 2017, n. 91), con il quale è stato istituito il “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”. L’ambito territoriale di riferimento del Fondo riguarda enti beneficiari localizzati nel Mezzogiorno, nelle Regioni Umbria e Marche – e, più in specifico, riguarda i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, le Città metropolitane e le Province –  nonché i Comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne. Il principale obiettivo del Fondo è sostenere il processo di progettazione su scala locale per favorire la partecipazione dei territori ai bandi attuativi del PNRR e della programmazione 2021-2027 dei Fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. In questo contesto, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, dando seguito ad una specifica disposizione della norma istitutiva del Fondo (art. 6-quater, comma 10 del citato d.l. n. 91/2017), a seguito della collaborazione con l’ANAC, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale schemi di bando tipo per i concorsi di progettazione e idee, così come precedentemente approvati dal Consiglio della stessa ANAC. Gli schemi costituiscono contributi tecnici per gli Uffici competenti degli enti beneficiari, in vista del completamento della procedura per l’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la ripartizione delle risorse previsto dalla norma istitutiva del Fondo (comma 3).

fonte: sito ANAC

PNRR e prevenzione infiltrazioni mafiose – D.L. n. 152/2021 : conversione in Legge n. 233/2021

In Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O. n. 48 è stata pubblicata la Legge 29 dicembre 2021, n. 233 : Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Testo D.L. coordinato con Legge di conversione

Linee Guida contratti pubblici PNRR PNC: opportunità di genere, generazionali e disabilità

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA
Decreto 7 dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficial, Serie Generale n. 309 del 30.12.2021
Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunita’ di genere e generazionali, nonche’ l’inclusione lavorativa delle persone con disabilita’ nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.

Il nuovo subappalto dal 1 novembre 2021 dopo il Decreto semplificazioni e PNRR

Codice identificativo: 998
Data ricezione: 13/08/2021

Argomento: Subappalto

Oggetto: L’istituto del subappalto dal 1 novembre 2021.

Quesito:
La L. 108/21 prevede che, dal 01/11/2021, vengano eliminati i limiti quantitativi al subappalto in subordine all’introduzione di un nuovo meccanismo per il quale, l’istituto in parola, sarà possibile solo per le prestazioni individuate dalla Stazione Appaltante (SA) in ragione della loro specificità e sulla base della valutazioni dalla stessa svolte. Potrebbe quindi essere che l’SA, nel predisporre una gara, non individui alcuna specifica prestazione e che quindi non vi sia subappalto?

Risposta:
Con riferimento a quanto richiesto, si rappresenta che prima di affidare un appalto occorre necessariamente individuare la/le prestazioni, le categorie per i lavori, indicando le prestazioni o le lavorazioni da eseguire direttamente a cura dell’aggiudicatario. Si rammenta, inoltre, che vige il divieto di cessione dell’appalto di cui all’art. 105, comma 1 del Codice, ribadito anche dall’art. 49 co. 1 del dl 77/2021 che prevede espressamente: “A pena di nullita’, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non puo’ essere ceduto, non puo’ essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonche’ la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita’ di manodopera.”
Quanto alla possibilità di prevedere l’eventuale divieto di subappalto, questo deve essere espressamente previsto nei documenti di gara e dovrà essere adeguatamente motivato.


Si rammenta che ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, dal 1 novembre 2021, all’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

  • al comma 2, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessita’ delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita’ di cantiere e piu’ in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una piu’ intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’ articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.“; 
  • b) il comma 5 è abrogato;
  • b-bis) al comma 7, secondo periodo, le parole da: «la certificazione attestante» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all’articolo 81»;))

    PER QUESITI O INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI RISPOSTA RAPIDA, CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO E SULLA PIATTAFORMA GARE TELEMATICHE DI SENTENZEAPPALTI.IT O PER UN PREVENTIVO GRATUITO, SI INVITA A COMPILARE IL MODULO SEGUENTE

    Richiesta:*

    Nome, cognome, Ente o Società:*

    Email:*

    N.B. I servizi sono attivabili su richiesta e modulabili sulla base di specifiche esigenze. Per ulteriori informazioni si invita a visitare le pagine dedicate del sito oppure a contattare info@sentenzeappalti.it.

    PRIVACY. Letta l’informativa sulla privacy, si acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo ed all’invio di eventuale materiale informativo. 
    

    Accettazione privacy*

    Novità subappalto : indicazioni operative su CCNL lavoratori dipendenti del subappaltatore

    Oggetto: modifica alla disciplina del subappalto – Art. 49 D.L.n. 77/2021 (conv. da L.n. 108/2021) – Indicazioni operative.

    Il D.L. n. 77/2021 (conv. da L. n. 108/2021) ha introdotto, con l’art. 49, modifiche alla regolamentazione del subappalto in ambito pubblico.

    Più in particolare si richiama l’attenzione su quanto previsto dal comma 1 lett. b) punto 2 dell’art. 49 che ha modificato il comma 14 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, introducendo un periodo ai sensi del quale “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.

    In altri termini, alle condizioni previste dal nuovo comma 14, è stata introdotta una misura di garanzia per i lavoratori dipendenti del subappaltatore che svolgano determinate attività in ragione dell’appalto.

    Precisamente, le attività oggetto di subappalto devono essere ricomprese nell’oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto nel capitolato e non essere, quindi, marginali o meramente accessorie rispetto all’opera o al servizio complessivamente appaltato, oppure far parte della categoria prevalente ossia, come previsto dall’art. 3 comma 1 lett. oo-bis), “la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara”. In questo ultimo caso, tuttavia, le lavorazioni devo essere incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

    Ricorrendo le predette condizioni la norma assicura quindi, ai lavoratori in questione, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente in ragione del CCNL dal medesimo applicato.

    In relazione a quanto sopra, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 8344 del 28 settembre u.s., si rappresenta quanto segue.

    Preliminarmente va considerato che tale disposizione va letta in stretta connessione con quanto stabilito dall’art. 30, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, in tema di principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, secondo il quale “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per Direzione centrale il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”.

    In proposito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 14775 del 26 luglio 2016, nel richiamare quanto previsto dal citato art. 30, comma 4, ha ripreso il contenuto del parere ANAC n. 6 del 4 febbraio 2015, il quale pone l’attenzione sull’oggetto dell’affidamento e non sulle tipologie di attività esercitate eventualmente dall’operatore economico. In altre parole, ciò che conta è essenzialmente l’oggetto del contratto di appalto ed è ad esso che occorre riportarsi nella selezione del CCNL.

    A riguardo anche il Consiglio di Stato, sezione III – da ultimo con sentenza 25/02/2020, n. 1406 – ha affermato che l’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n.50 del 2016, “nell’imporre l’applicazione al personale impiegato nel servizio oggetto di gara un contratto collettivo (in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, nonché) “strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”, intende riferirsi al contratto che meglio regola le prestazioni cui si riconnette la singola commessa pubblica e che dovranno essere rese dalla categoria dei lavoratori impiegati nell’espletamento del servizio, ad esse riferendosi secondo un criterio di prossimità contenutistica”.

    Allo stesso modo sempre il Consiglio di Stato, con decisione n. 5574/2019, aveva previsto che, in materia di appalti pubblici, “la scelta del contratto collettivo da applicare rientra dunque nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, con il limite però che esso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto (in termini Cons. Stato, V, 1 marzo 2017, n. 932; V, 12 maggio 2016, n. 1901; III, 10 febbraio 2016, n. 589)”.
    Individuato il contratto collettivo di riferimento, applicato dal contraente principale nei termini sopra chiariti, va quindi verificata la ricorrenza delle condizioni normative stabilite dal comma 14 dell’art. 105, sopra illustrate. Ove ne sia riscontrata la ricorrenza il subappaltatore ha l’obbligo di “riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale” in relazione alle medesime attività lavorative.

    Tanto premesso si ritiene che, laddove nell’ambito dell’attività di vigilanza si riscontrino, in relazione ai singoli istituti retributivi o normativi (es. ferie, permessi, orario di lavoro, disciplina delle tipologie contrattuali), condizioni inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL applicato dall’appaltatore, sia possibile adottare provvedimento di disposizione ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004 inteso a far adeguare il trattamento da corrispondere per tutto il periodo di impiego nell’esecuzione del subappalto. L’adeguamento retributivo naturalmente comporta una rideterminazione dell’imponibile ai fini contributivi che dà luogo ai conseguenti recuperi.

    Va infine ricordato che sui differenziali retributivi e contributivi non corrisposti si consolida il regime di responsabilità solidale, di cui agli artt. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c., espressamente richiamato dalcomma 8 dello stesso art. 105. (Circolare INL 06.10.2021)

    PNRR : istruzioni tecniche per la selezione dei progetti

    Circolare MEF del 14 ottobre 2021, n. 21
    Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR

    Al fine di supportare le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR nelle attività di presidio e vigilanza nell’esecuzione dei progetti / interventi di competenza che compongono le misure del Piano e di fornire indicazioni comuni a livello nazionale, sono state predisposte le “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”. Il documento detta regole e principi a cui le richiamate Amministrazioni sono invitate ad attenersi, finalizzati a:

    • individuare requisiti di ammissibilità ed eventuali cause di esclusione, attribuibili al Soggetto attuatore e/o alla proposta progettuale, il cui mancato soddisfacimento può comportare una criticità con impatto sul processo di attuazione dell’iniziativa, nonché in fase di controllo e rendicontazione della stessa;
    • fornire elementi utili sui processi di attuazione che potranno essere ripresi nelle apposite sezioni delle procedure di selezione dei progetti (ossia negli atti amministrativi di varia natura, tra cui decreti ministeriali e bandi).

    Documenti:
    Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”
    Allegato alla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21

    Riferimenti normativi
    Decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77