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PNRR : divieto per soggetti non qualificati come centrali di committenza o non iscritti al registro società in house

Per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori, nell’ambito del Pnrr e del Piano degli investimenti complementari (Pnc), gli enti locali non possono avvalersi di soggetti che non siano qualificati né come centrali di committenza né come soggetti aggregatori. Non è possibile nemmeno servirsi di soggetti che non risultino iscritti all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. Lo chiarisce un comunicato del presidente Anac approvato l’1 febbraio 2023 in seguito a numerose segnalazioni sui servizi espletati in favore degli enti locali nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da soggetti che non sono centrali di committenza né sono iscritti al registro delle società in house gestito dall’Anac.

L’Autorità ricorda infatti che il decreto governance Pnrr n. 77 del 31 maggio 2021 ha disposto la sospensione dell’obbligo di aggregazione solo per le procedure che non riguardano gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR/PNC. Quindi a un soggetto non qualificabile come centrale di committenza è precluso lo svolgimento di attività di centralizzazione delle committenze ossia: l’acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti.

Un operatore economico privato può offrire attività di committenza ausiliaria (come ad esempio, consulenze sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto, messa a disposizione di infrastrutture tecniche) ma nel rispetto dei princìpi previsti dal codice appalti per gli affidamenti diretti, nel rispetto del divieto di frazionamento artificioso degli appalti oltre che al rispetto del principio di rotazione. Anac avverte che, ad esempio, risultano elusivi della disciplina ripetuti affidamenti nei confronti dello stesso soggetto e per lo stesso servizio da parte della stessa stazione appaltante, in relazione a un orizzonte temporale breve. Nell’ipotesi, quindi, in cui non sia possibile procedere all’accorpamento degli affidamenti, dovrà essere applicato il principio di rotazione.

Le stesse considerazioni valgono se si intendano affidare attività di supporto dei RUP: anche in questo caso gli affidamenti devono avvenire nel rispetto della disciplina del Codice. Infine, non è possibile, da parte degli enti locali, ricorrere a soggetti privi dei requisiti necessari per la qualificazione quale società in house, ai fini del supporto tecnico – operativo per il Pnrr. Quanto alla clausola che impone all’aggiudicatario il pagamento del corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per i servizi di committenza e le altre prestazioni correlate allo svolgimento di gara, le stazioni appaltanti sono invitate a non prevedere nella documentazione di gara clausole che impongono ai concorrenti di assumere l’obbligo di pagare, in caso di aggiudicazione, direttamente al prestatore del servizio, il corrispettivo per il supporto che quest’ultimo ha assicurato alla stazione appaltante.

fonte: sito ANAC

Appalti PNRR – Comuni non capoluogo di Provincia – Obbligo di ricorrere a Centrale di committenza, Stazione unica appaltante o strutture simili

TAR Milano, 23.01.2023 n. 212

Dal suesposto quadro normativo – in particolare dall’art. 52, comma 1.2, del decreto legge n. 77 del 2021, convertito con legge n. 108 del 2021 – emerge che per gli appalti superiori alle soglie di cui all’art. 37, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016 – come è per l’appalto oggetto del presente giudizio, avente un valore pari a € 179.161,95 – banditi da Comuni non capoluogo di Provincia, al cui novero appartiene anche il Comune di -OMISSIS-, è necessario ricorrere a una centrale di committenza, a una stazione unica appaltante, o a strutture simili, non potendo tali Enti procedere in autonomia alla celebrazione della gara. Tale regime deve applicarsi ai Comuni beneficiari che hanno avviato procedure di affidamento successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale del 24 settembre 2021 (cfr. il citato Comunicato ministeriale del 17 dicembre 2021).
Ne discende che le gare indette dal Comune di -OMISSIS- in data 26 luglio e 19 agosto 2022 sono state avviate allorquando non risultava più possibile per il predetto Comune bandire in autonomia le richiamate procedure, essendo cogente l’obbligo di rivolgersi a una Centrale di committenza o a un soggetto idoneo, secondo la normativa in precedenza indicata.
Alla luce delle suesposte premesse risulta corretta la determinazione del Comune di -OMISSIS- di annullare in autotutela le procedure bandite in proprio, essendo le stesse palesemente illegittime per contrasto con norme di legge e comportando il rischio della perdita dei finanziamenti (cfr. all. 14 e 15 del Comune, che si riferiscono ai controlli della Corte dei conti sulla procedura in oggetto; sulla legittimità della revoca di una precedente gara di appalto al fine di rinnovare la procedura per fruire dei fondi P.N.R.R., cfr. T.A.R. Campania, Napoli, I, 1° dicembre 2022, n. 7512).
L’intervento in autotutela ha peraltro avuto a oggetto delle procedure concorsuali non ancora aggiudicate in via definitiva, con la conseguenza che nessuna posizione di affidamento qualificato sussisteva in capo alla parte ricorrente e nessun obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di annullamento incombeva sull’Amministrazione procedente (cfr. Consiglio di Stato, V, 11 gennaio 2022, n. 202; T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 25 maggio 2021, n. 1085; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, I, 21 settembre 2020, n. 320; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 30 luglio 2018, n. 1868). Infatti, “nelle gare pubbliche, la decisione della Pubblica amministrazione di procedere alla revoca [o all’annullamento] dell’aggiudicazione provvisoria non è da classificare come attività di secondo grado (diversamente dal ritiro dell’aggiudicazione definitiva), atteso che, nei confronti di tale determinazione, l’aggiudicatario provvisorio vanta solo un’aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento: pertanto, l’assenza di una posizione di affidamento in capo all’aggiudicatario provvisorio, meritevole di tutela qualificata, attenua l’onere motivazionale facente carico alla Pubblica amministrazione, in occasione del ritiro dell’aggiudicazione provvisoria, anche con riferimento alla indicazione dell’interesse pubblico giustificativo dell’atto di ritiro” (Consiglio di Stato, III, 6 agosto 2019, n. 5597; anche, V, 11 ottobre 2018, n. 5863; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 7 marzo 2022, n. 529; T.A.R. Lazio, Roma, III quater, 11 marzo 2020, n. 3142). Del resto, la procedura di gara si conclude solo con l’aggiudicazione definitiva e, pur restando ancora salva la facoltà per la Stazione appaltante di manifestare il proprio ripensamento – in questo caso secondo le forme proprie dell’autotutela decisoria – per contro, prima di questo momento, l’Amministrazione resta libera di intervenire sugli atti di gara con manifestazioni di volontà di segno opposto a quello precedentemente espresso senza dovere sottostare a dette forme (cfr. Consiglio di Stato, V, 4 gennaio 2019, n. 107). Ad abundantiam, va altresì rilevato che sussiste per l’Amministrazione la possibilità di intervenire in autotutela perfino dopo l’aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto (cfr. Consiglio di Stato, V, 27 gennaio 2022 n. 590).

Appalto PNRR : deroga quota pari opportunità e generazionali

Quesito: Stiamo procedendo con procedura negoziata per la scelta del progettista di un appalto lavori finanziato da fondi PNRR. E’ corretto escludere la quota del 30 % giovani motivandola per “necessità di esperienza o di particolari abilitazioni professionali”? Abbiamo lasciato la quota del 30 % personale femminile in caso di nuove assunzioni.

Risposta: Il comma 7 dell’art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. prevede
che “le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche” . Si tratta di una facoltà rimessa alla Stazione appaltante, la quale può, in ogni caso, decidere di non avvalersi delle suddette deroghe, anche qualora ricorressero in linea astratta alcuni presupposti per la loro applicazione, e comunque l’applicazione delle indicate deroghe richiede un onere motivazione particolarmente stringente, che la SA è tenuta ad esternare, con atto espresso del responsabile della SA, prima o contestualmente all’avvio della procedura ad evidenza pubblica. Tanto premesso, si rileva che le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC)” adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2021 ai sensi del comma 8 dell’indicato art. 47, specificano che l’attivazione delle deroghe è subordinata all’esistenza degli specifici presupposti stabili dal comma 7 ed che le stazioni appaltanti devono fornire adeguata e specifica dimostrazione delle ragioni per cui l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati dalla stazione appaltante rendano impossibile tale applicazione. (Parere MIMS n. 1522/2022)

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    Appalti PNRR PNC : rating di legalità non equivalente alla Certificazione SA8000

    Quesito: Con riferimento Decreto Presidenza Consiglio Ministri – Dipartimento Pari Opportunità 7/12/2021 Linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC e a quanto indicato al paragrafo 9 relativamente al criteri premiale “Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA8000 o equivalente” si chiede se può essere considerato equivalente il rating di legalità rilasciato dall’AGCM con punteggio massimo.

    Risposta: I requisiti per il rating di legalità massimo (n. tre stellette) non possono essere considerati equivalenti ai requisiti previsti per l’acquisizione della certificazione secondo lo standard SA8000 e pertanto la risposta è negativa. In sintesi le tre stellette non indicano in modo automatico che l’O.E. abbia un sistema di gestione conforme
    alle indicazioni della SA8000 (anche se non certificato), proprio perché il meccanismo delle tre stellette del rating di legalità prevedono un sistema facoltativo.
    Infatti, nella Delibera AGCM del 12 novembre 2012, “Regolamento attuativo in materia di rating di legalità”, modificato con la delibera n. 28361 del 28 luglio 2020, fra i requisiti necessari per l’ottenimento del punteggio massimo (tre stellette) di cui all’art. 3, alla lettera d) è prevista l’ “adozione di processi organizzativi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility, anche attraverso l’adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l’acquisizione di indici di sostenibilità”, ma questo requisito rappresenta uno dei sette altri requisiti facoltativi previsti dallo stesso art. 3. Si rileva che nel quesito in esame non è indicato se l’O.E. abbia soddisfatto il requisiti di cui alla lettera d) dell’art. 3 sopra richiamato, ed in caso con quale modalità (oltre alla certificazione volontaria secondo gli standard: SA8000). Al riguardo si ricorda l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui non rileva tanto il possesso formale della certificazione
    ma il concreto rispetto dello standard richiesto nell’organizzazione dell’impresa (cfr. sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 17.04.2020; CdS SezV del 22/07/2021 n.5513). (Parere MIMS n. 1495/2022)

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      Appalti PNRR : motivazione deroga ad obbligo di assunzione giovanile e femminile (art. 47, comma 7 , D.L 77/2021)

      Quesito: Con riferimento all’art. 47, comma 7 del D.L 77/2021, vista la possibilità di escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4 o stabilirne una quota inferiore, si chiede, al fine di poter darne adeguata e specifica motivazione, e con riferimento a quanto indicato nelle Linee Guida, quali parametri, tabelle, indici ufficiali (Istat, Ministero del Lavoro…) siano da prendere come punto di riferimento attendibile per valutare il livello di discostamento dalla media nazionale complessiva dei tassi di occupazione femminile e giovanile in relazione ai diversi settori produttivi (codici Ateco).

      Risposta: In merito al quesito posto, si rappresenta che il comma 7 dell’art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. prevede che le stazioni appaltanti possano escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Al riguardo le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC)” adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2021 ai sensi del comma 8 dell’indicato art. 47, specificano che l’attivazione delle deroghe è subordinata all’esistenza degli specifici presupposti stabili dal comma 7 ed che le stazioni appaltanti devono fornire adeguata e specifica dimostrazione delle ragioni per cui l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati dalla stazione appaltante rendano impossibile tale applicazione, fra i quali rientra anche il mercato di riferimento. Si specifica, inoltre, che le medesime Linee Guida richiamano i tassi di occupazione rilevati dall’ISTAT, indicando che, in merito alla quota di genere delle nuove assunzioni, le stazioni appaltanti possono motivare il ricorso alla deroga “specificando che nel settore in questione il tasso di occupazione femminile rilevato dall’ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati”, e che può costituire adeguata e specifica motivazione della deroga in questione l’individuazione di un target differenziato rispetto alla quota del 30 percento in relazione al differente tasso di occupazione femminile nel settore Ateco di riferimento, target che comunque garantisca una applicazione orientata all’aumento del tasso di occupazione. (Parere MIMS n. 1480/2022)

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        RUP appalti PNRR : carenza in organico della Stazione Appaltante di professionalità adeguate e nomina supporto

        Quesito: Questo Comune ha approvato un progetto preliminare, sulla base del quale è stato richiesto un finanziamento a valere su risorse PNRR, che prevedeva lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. Affidate le successive fasi di progettazione, l’importo dei lavori è risultato superiore alla soglia. Il RUP nominato a suo tempo non è in possesso di laurea magistrale, ma di laurea triennale e anni di esperienza. L’ufficio non ha altri tecnici. Come si può rispettare il disposto delle Linee Guida ANAC che per appalti di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria prevedono il possesso di laurea magistrale?

        Risposta: Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che l’art. 31, comma 11, del Codice espressamente dispone che “nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale”.
        Parimenti, le Linee Guida ANAC n. 3, in attuazione del summenzionato disposto normativo, precisano che, nell’ipotesi di carenza in organico della stazione appaltante di professionalità adeguate allo svolgimento dell’incarico di RUP, la SA può individuare un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. In tal caso, in ossequio all’interpretazione letterale della disposizione richiamata, sarà cura della SA affiancare il responsabile così nominato con un adeguato ufficio di supporto, in possesso delle competenze tecniche e professionali adeguate all’appalto da affidare.
        Si precisa, inoltre, che tale attività di supporto potrà essere svolta da altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP e/o da soggetti esterni, purché, in entrambi i casi, dotati dei requisiti tecnici e di professionalità richiesti dal Codice e dalle Linee Guida. (Parere MIMS n. 1469/2022)

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          Decreto Legge n. 176/2022 (Aiuti Quater) : norme in materia di procedure di affidamento

          Decreto Legge 18 novembre 2022 n. 176 : “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” (Gazzetta Ufficiale S.G. n. 270 del 18.11.2022)

          Entrata in vigore: 19 novembre 2022

                                          Art. 10 
           
                 Norme in materia di procedure di affidamento di lavori 
           
            1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile
          2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
          2019, n.  55,  dopo  le  parole  «citta'  metropolitane  e  i  comuni
          capoluogo di provincia» sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «.
          L'obbligo di cui al secondo periodo per i  comuni  non  capoluogo  di
          provincia e' da intendersi applicabile alle procedure il cui  importo
          e' pari o superiore alle soglie  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
          lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120». 
            2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del  PNRR
          o del PNC che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso
          al fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio
          2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
          2022, n. 91, e non risultano beneficiarie  delle  preassegnazioni  di
          cui all'articolo 29 del decreto-legge  23  settembre  2022,  n.  144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
          e dell'articolo 7  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  213
          del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre
          2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a
          risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del  citato  articolo  26
          del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi,
          a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura
          di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati  a  fronteggiare
          gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari  di
          cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Con decreto del  Ministero
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate
          le modalita' di attuazione del presente comma. 
            3.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) dopo l'articolo 44 e' aggiunto il seguente: 
                «Art.  44-bis   (Semplificazioni   delle   procedure   per   la
          realizzazione degli interventi autostradali di  preminente  interesse
          nazionale).  −  1.  Ai  fini  della  realizzazione  degli  interventi
          autostradali di cui all'Allegato IV-bis al  presente  decreto,  prima
          dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, il progetto definitivo o esecutivo e'  trasmesso,
          rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  le  finalita'  di
          cui al comma 2 e al Comitato speciale  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici di cui all'articolo 45 per le  finalita'  di  cui  al
          comma 3. 
            2. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  entro  i
          successivi quindici giorni  dalla  data  di  ricezione  del  progetto
          secondo  quanto  previsto  al  comma  1,  stipula,   ove   non   gia'
          sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le  amministrazioni  e
          gli  enti  territoriali  competenti  da  cui  risulti  la  favorevole
          valutazione  relativa  alla   realizzazione   dell'intervento,   alle
          caratteristiche peculiari dell'opera, ai tempi stimati  d'esecuzione,
          eventuali  obblighi  a  carico  delle  amministrazioni  coinvolte   e
          ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione  alle  circostanze.
          Tale Protocollo e' inviato al Comitato speciale di cui  al  comma  1,
          che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere  secondo
          quanto previsto dal comma 3. 
            3.  Il  Comitato  speciale  del  Consiglio  superiore  dei   lavori
          pubblici, entro i successivi  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
          ricezione del progetto e in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo
          215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  procede  ad  una
          valutazione ricognitiva  sulla  completezza  del  quadro  conoscitivo
          posto a base del progetto, sulla coerenza  delle  scelte  progettuali
          con le norme vigenti, e sulla presenza dei requisiti per garantire la
          cantierabilita' e la manutenibilita' delle opere. 
            4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si  applicano,  in
          base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento, le
          disposizioni dell'articolo 44, comma 4.»; 
              b) dopo l'Allegato  IV  e'  aggiunto  l'Allegato  IV-bis  di  cui
          all'Allegato 2 al presente decreto. 
          

          Decreto Aiuti Ter n. 175/2022 (conversione in Legge): ulteriori misure per l’attuazione del PNRR

          Legge 17 novembre 2022 n. 175
          Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita’ delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (Gazzetta Ufficiale – S.G. 17.11.2022 n. 269)

          Entrata in vigore: 18 settembre 2022

          TESTO COORDINATO Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 con la Legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175.

          Disposizioni in materia di appalti pubblici ed ulteriori misure per l’attuazione del PNRR.

                                          Art. 29 
                    Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili 
           
            1. Fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l'avvio  ((di
          opere  indifferibili,))  di  cui  all'articolo  26,  comma   7,   del
          decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  la  procedura  disciplinata  dai
          commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          213 del 12 settembre 2022, si applica  anche  agli  interventi  degli
          enti locali finanziati con risorse di cui all'articolo  1,  comma  2,
          lettera b), numero 1), lettera c), numeri 12) e  13)  e  lettera  d),
          numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 . 
            2. A tal fine, gli enti locali attuatori degli interventi di cui al
          comma 1 considerano come importo preassegnato a  ciascun  intervento,
          in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di  assegnazione
          relativo a ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al 15  per
          cento dell'importo gia'  assegnato  dal  predetto  provvedimento.  La
          preassegnazione delle risorse di cui  al  primo  periodo  costituisce
          titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli  enti
          locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo di cui  al
          comma 1 con le procedure  disciplinate  dall'articolo  5  del  citato
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  28  luglio  2022,
          l'amministrazione  finanziatrice,  sentito  l'ente  locale,  provvede
          all'annullamento della preassegnazione di cui al  secondo  periodo  o
          della domanda di accesso. 
            3. Nei limiti degli importi  annuali  delle  risorse  preassegnate,
          ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto  di  specifiche
          esigenze espresse  dai  soggetti  attuatori  e  del  monitoraggio  in
          itinere da  porre  in  essere  mediante  il  ricorso  ai  sistemi  di
          monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato,  puo'  rimodulare
          la richiamata preassegnazione di contributo. 
            4. Le risorse preassegnate ai sensi del comma 2 sono poste a carico
          delle  risorse   autorizzate   dall'articolo   34,   comma   1,   del
          decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per gli interventi  del  Piano
          nazionale per gli investimenti complementari al  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
          6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
          luglio  2021,  n.  101,  nei  limiti   degli   stanziamenti   annuali
          disponibili. 
          
                                         Art. 30 
              ((Utilizzo delle economie derivanti)) da contratti di forniture 
                    e servizi o di concessione di contributi pubblici 
           
            1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  dopo  il
          comma 1046 e' aggiunto il seguente: 
            «1046-bis. Fermo restando quanto previsto a  legislazione  vigente,
          per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali  da
          costruzione, nonche' dei carburanti e  dei  prodotti  energetici,  le
          risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di
          contratti pubblici, aventi ad oggetto  lavori,  servizi  e  forniture
          ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi
          del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  possono  essere
          utilizzate dalle amministrazioni titolari,  previa  comunicazione  al
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  nell'ambito  dei
          medesimi interventi  per  far  fronte  ai  maggiori  oneri  derivanti
          dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali,  delle
          attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.». 
                                         Art. 32 
                          Misure per accelerare la realizzazione 
                               degli investimenti pubblici 
           
            1. All'articolo  10  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
          dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente: 
            «6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di  cui
          al presente articolo mediante il  ricorso  a  procedure  aggregate  e
          flessibili  per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici,  garantendo
          laddove necessario ((l'applicazione)) uniforme dei principi  e  delle
          priorita' trasversali ((previsti)) dal Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza  (PNRR)  ed  agevolando  al  contempo  le   attivita'   di
          monitoraggio e controllo degli interventi, in  attuazione  di  quanto
          previsto dal comma 1, d'intesa con  le  amministrazioni  interessate,
          ((la  societa'))  Invitalia  S.p.A.  promuove  la  definizione  e  la
          ((stipulazione)) di appositi accordi quadro, ai  sensi  dell'articolo
          54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  per  l'affidamento
          dei servizi tecnici  e  dei  lavori.  I  soggetti  attuatori  che  si
          avvalgono di una procedura  avente  ad  oggetto  accordi  quadro  per
          servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attivita'  di
          centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti  a
          carico delle convenzioni di cui al comma 5.».
                                        Art. 34 bis 
           Affidamento di  incarichi  di  responsabile  unico  del  procedimento
                          nell'ambito dell'attuazione del PNRR 
           
          1. Al fine di accelerare gli investimenti a  valere  sulle  risorse
          del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo  determinato  ai
          sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
          degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
          267, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli
          incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo
          31 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50.
                                          Art. 39 
                  Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali 
           
            1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  132,
          dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
            «2-bis. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, nei casi
          di affidamento  diretto  da  parte  del  Ministero  della  cultura  a
          societa'  in  house  del  medesimo  Ministero  dei  servizi  di   cui
          all'articolo 117 del ((codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
          cui  al))  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.   42,   trova
          applicazione  l'articolo  50  ((del  codice  di  cui   al))   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

           

          Appalti PNRR – Parità di genere e generazionale – Obbligo di assunzione di personale femminile e giovanile – Tipologia di contratti da utilizzare

          Quesito: In merito all’obbligo di assumere una quota pari al 30% di occupazione giovanile, e una quota pari al 30% di occupazione femminile di cui all’art. 47, si richiede se in caso di aggiudicazione sia sufficiente inserire nuovo personale con tipologia di contratti che non siano contratti di lavoro subordinato ma di altra tipologia (contratti di collaborazione etc.). Questo soprattutto riferito a mercati particolari, come ad esempio il settore delle progettazioni.

          Risposta: L’art 47 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modifiche dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, contiene disposizioni volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionale nell’ambito delle procedure afferenti l’affidamento dei contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, in termini di incremento occupazionale giovanile e di genere quali missioni trasversali (Eliminazione divario di genere ed Eliminazione divario generazionale) che vanno a permeare circa 50 misure del PNRR. Relativamente al quesito posto, occorre fare riferimento alle linee guida di cui al Decreto interministeriale del 7 dicembre 2021 “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, dove si precisa che: 1- in ordine alla platea dei lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale del 30% si deve fare riferimento al numero complessivo delle nuove assunzioni da impiegare lungo l’arco temporale di esecuzione del contratto; 2- le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Pertanto la risposta è negativa.  (Parere MIMS n. 1361/2022)

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            PPP : limite del 49 % di contributo pubblico e utilizzo di contributi europei a fondo perduto anche PNRR

            Delibera ANAC n. 432 del 20.09.2022

            Sul limite del 49 % di contributo pubblico nelle operazioni di PPP (del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.), e utilizzo dei contributi europei a fondo perduto.

            Se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano in qualche modalità o forma a carico della pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto di provenienza euro – unitaria, anche nell’ambito del PNRR, possono ritenersi esclusi dalle valutazioni in merito al “contributo pubblico” e, in particolare, al perimetro del 49 % di cui agli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto destinati a “nettare” la quota di investimento.

            In caso di distinzione tra risorse europee a fondo perduto (grants) e prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello Stato italiano (loans), la predetta indicazione si applica esclusivamente alle risorse europee a fondo perduto (grants).

            Aggiornamento prezzi e varianti in corso d’opera anche per appalti non riferibili al PNRR

            L’aumento significativo del costo dei materiali necessari alla realizzazione di un’opera causato da circostanze impreviste e imprevedibili può determinare modifiche dei contratti d’appalto in corso di validità anche se non specificamente riferiti all’attuazione del PNRR.
            Lo chiarisce Anac in due note a firma del Presidente inviate a due consorzi di bonifica che hanno chiesto un parere sulla possibilità di procedere a una variazione di prezzi di alcuni materiali da costruzione non inclusi nei decreti adottati dal ministero delle Infrastrutture (Mims).

            Il decreto del Mims è stato adottato in seguito all’approvazione del decreto 73/2022 “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici” che, in riferimento ai contratti in corso, con l’obiettivo di mitigare l’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatosi nel corso del 2021, ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici delle opere pubbliche. Il Mims rileva le variazioni superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi ma se un materiale non è compreso nell’elenco non si può procedere alle compensazioni previste dalla norma: l’elenco è tassativo.

            Invece, quanto alla possibilità, invocata nell’istanza di parere, di applicare l’articolo 106 del codice ai fini della revisione dei prezzi dei materiali nei contratti d’appalto in corso di esecuzione, Anac ricorda l’intervento del legislatore con il decreto 36/2022 sul Pnrr che include tra le circostanze impreviste che possono determinare la modifica dell’appalto anche quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera. “Ancorché si tratti di una previsione specificamente riferita all’attuazione del Pnrr alla stessa può essere assegnata valenza generale”, si legge nell’atto del Presidente. Quindi può essere invocata nel caso di circostanze “impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera”, anche in relazione a contratti d’appalto non specificamente riferiti all’attuazione del Pnrr, fermi in ogni caso i limiti imposti dall’art. 106 del Codice sul divieto di modifiche sostanziali al contratto d’appalto.

            fonte: sito ANAC

            Appalti PNRR : obbligo o facoltà premio di accelerazione per servizi e forniture

            Quesito: Con riferimento all’articolo 50, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 si richiede se l’obbligo di prevedere un premio di accelerazione espressamente sancito per gli appalti di lavori debba estendersi, altresì, agli appalti di servizi e forniture. Inoltre, ove si ritenga tale obbligo non suscettibile di estensione, si chiede se sia comunque facoltà della stazione appaltante prevedere una siffatta misura di premialità.

            Risposta: Dal tenore letterale della norma in commento, il c.d. premio di accelerazione è riferito solo agli appalti di lavori finanziati dal PNRR e PNC, infatti il legislatore ha espressamente fatto riferimento “all’ultimazione dei lavori”. (Parere MIMS n. 1341/2022)

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              Decreto MIMS : “Fondo adeguamento prezzi materiali da costruzione – Modalità accesso”

              In Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2022 è stato pubblicato il Decreto 17 giugno 2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante “Modalità di utilizzo del Fondo adeguamento prezzi di cui all’articolo 26, comma 4, lettera a), del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91”.

              Il Decreto definisce le modalità di richiesta di accesso al fondo di cui all’art. 26, comma 4, lettera a) del decreto legge n. 50/2022, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” da parte delle stazioni appaltanti, nel rispetto dei presupposti e delle condizioni ivi previste.

              In particolare, l’art. 26, del citato decreto legge n. 50/22 è finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021.
              Il medesimo art. 26, comma 4, lettera a), prevede che in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1 del citato art. 26, alla copertura degli oneri aggiuntivi, si provvede, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di cui all’art. 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall’art. 23, comma 2, lettera a), del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, nonche’ dalla lettera a) del comma 5 del medesimo art. 26.
              Il medesimo comma 4 prevede che le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1 agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
              Sempre il comma 4 prevede, ai fini dell’accesso alle risorse del Fondo, che le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente l’istanza al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

              PNRR – Interventi finanziati in tutto o in parte – Rito processo amministrativo – Prime applicazioni

              Consiglio di Stato, sez. IV, 25.07.2022 n. 3601 ord.

              Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR – Fondi – Infrastruttura strategica – Opera esistente – Variante – Ampia discrezionalità – Sindacato giurisdizionale – Limiti

              L’individuazione del tracciato di un’opera pubblica, tanto più se strategica, rientra in una discrezionalità assai ampia dell’Amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo per macroscopica illogicità.

              Quando si tratta di intervenire su un’opera che già esiste (il tracciato originario) e si tratta nello specifico di provvedere al completamento di lavori già avanzati, l’esistenza di alternative progettuali o di localizzazione ad un’infrastruttura strategica va vista in relazione al caso concreto; pertanto, le alternative possibili non sono libere, ma, di contro, limitate dall’esistente.


              TAR Roma, 18.07.2022 n. 10163

              Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR – Fondi – Art. 3 del d.l. n. 85/2022 – Fasi non concluse dei procedimenti in corso – Applicazione – C.P.P. – Norme applicabili

              Processo amministrativo – Rito PNRR – Artt. 119, comma 2 e 120, commi 9 e 10, c.p.a. – Applicabilità

              In assenza di una diversa disposizione transitoria e non attenendo agli aspetti della giurisdizione o della competenza, l’art. 3 del d.l. n. 85/2022 si applica anche alle fasi non concluse dei procedimenti in corso riguardanti “interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR”.

              Ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d.l. n. 85/2022, alle controversie sul PNRR si applicano gli artt. 119, comma 2 e 120, commi 9 e 10, c.p.a., inerenti al dimezzamento dei termini, al termine di deposito della sentenza ed alla redazione della sentenza nella forma semplificata.

               

              fonte: sito della Giustizia Amministrativa