Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13
Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 47 del 24.02.2023
Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/2023
Titolo I Rafforzamento della capacità amministrativa
Capo I Art. 8 Misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori 1. Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnati, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR. 2. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi e operativi complementari alla programmazioni comunitarie 2014-2020 e 2021-2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. 3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. 4. Possono procedere all'incremento di cui al comma 3 gli enti locali che soddisfano i seguenti requisiti: a) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo "Equilibrio di bilancio"; b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento; d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente. 5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilita' di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75. 6. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e del PNC di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 7. Al fine di garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR, di titolarita' del Ministero del turismo e' costituita una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero del turismo e' incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di due posizioni di livello dirigenziale non generale. 8. All'articolo 54-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «e' pari a 4» sono sostituite dalle seguenti: «e' pari a 5». 9. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «in numero di 17» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di 19». 10. Al fine di assicurare il supporto e l'assistenza tecnica necessari per la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR del Ministero del turismo, al comma 13, secondo periodo, dell'articolo 7, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026». 11. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari a euro 497.630 per l'anno 2023 e a euro 597.150 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo. 12. Le somme di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2022, sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2023 nella misura di 191.813,00 euro. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 98.800,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 13. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. -
Titolo II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e misure abilitanti per la riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione - Milestone M1C1-60
Capo I
Art. 14
Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei
contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti
amministrativi
1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche nei
casi di cui all'articolo 50, comma 3, ovvero nei casi di esecuzione
anticipata di cui all'articolo 32, commi 8 e 13, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;
b) all'articolo 10, dopo il comma 6-quater e' aggiunto il
seguente:
«6-quinquies. Gli atti normativi o provvedimenti attuativi dei
piani o dei programmi di cui al comma 1 e sottoposti al parere di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine
previsto dal citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del presente
comma non si applicano agli schemi di atto normativo o amministrativo
in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Amministrazione competente ha gia' chiesto l'iscrizione
all'ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
c) dopo l'articolo 18-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 18-ter - (Ulteriori disposizioni di semplificazione in
materia di VIA in casi eccezionali) -1. Nei casi eccezionali in cui
e' necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi
di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari,
il Ministro competente per la realizzazione dell'intervento puo'
proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
l'avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle
disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo quanto previsto
all'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto.»;
d) all'articolo 48:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dai fondi
strutturali dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «e delle
infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate
con dette risorse»;
2) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione
ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto
progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni di cui al
comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di
cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50
del 2016 e' svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai
sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la
determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina
la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ai sensi
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e
autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione
dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica
dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle
relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della
conferenza di servizi di cui al secondo periodo e' effettuata senza
il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383.
5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilita'
tecnica ed economica e' trasmesso a cura della stazione appaltante
all'autorita' competente ai fini dell'espressione della valutazione
di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di
cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152
del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della
conferenza di servizi. Ai fini della presentazione dell'istanza di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non e'
richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1
del medesimo articolo 23.
5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilita'
alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui
all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, sono
corredate dalle eventuali prescrizioni relative alle attivita' di
assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del
medesimo articolo 25, sono acquisite nel corso della conferenza dei
servizi di cui al comma 5. Nei casi in cui dalla valutazione di
assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo
n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il
soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo
articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma dell'intervento e,
comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori. Le
modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25,
commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del
2016 sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fermo restando il
procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13.
5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale
sono trasmessi e comunicati dall'autorita' competente alle altre
amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al
comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il
provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto
delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua
realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione
agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui
al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni di
dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono
limitarsi a esprimere contrarieta' alla realizzazione delle opere, ma
devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le
prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera,
quantificandone altresi' i relativi costi. Tali prescrizioni sono
determinate conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia
e sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal progetto
presentato. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona,
altresi', ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e
regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione
dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici
vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la
realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione
esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione
conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a
vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e le
comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della
legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui
all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di
salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di
rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili
con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente comma
si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in
relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi
di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.
5-quinquies. In deroga all'articolo 27 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base
della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26,
comma 6, del predetto decreto accerta, altresi', l'ottemperanza alle
prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di
valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la
stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del
progetto posto a base della procedura di affidamento nonche' dei
successivi livelli progettuali.»;
e) all'articolo 53-bis:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del
PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle
infrastrutture ferroviarie, nonche' degli interventi relativi alla
edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture
di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse
diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 5, 5-bis, 5-ter,
5-quater e 5-quinquies.»;
2) al comma 1-bis, le parole «conferenza di servizi di cui al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi di
cui all'articolo 48, comma 5»;
3) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
4) il comma 5 e' abrogato.
2. All'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge n. 77 del
2021, le parole: «la stipulazione di appositi accordi quadro ai sensi
dell' articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per
l' affidamento dei servizi tecnici e dei lavori» sono sostituite
dalle seguenti: «la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti
l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le
prestazioni ai sensi dell' articolo 54, comma 4, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi
tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'articolo 26 del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell'avvio dei
lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle more della
progettazione anche ai sensi dell'articolo 54, comma 4, lettera a),
del medesimo decreto legislativo,».
3. In considerazione delle esigenze di accelerazione e
semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare
rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi di cui al
comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di
assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi,
stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un
unico soggetto attuatore.
4. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, limitatamente agli
interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste
dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che
sia previsto un termine piu' lungo, le disposizioni di cui agli
articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e 13 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato
decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure
espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese
quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con
riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la
realizzazione di progettualita' finanziate con le dette risorse.
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo
le parole: «nei confronti dell'amministrazione titolare
dell'investimento» sono inserite le seguenti: «ovvero tramite accordi
di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990
n. 241».
6. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli
interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR o
del PNC, i termini previsti dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla
meta', ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo
preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo
unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2,
dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a),
dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5,
dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5,
dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma
10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7,
dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo
unico.
7. Per le medesime finalita' di cui al comma 6, in caso di
emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata
all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede,
omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
327 del 2001, anche con la sola presenza di due rappresentanti della
regione o degli altri enti territoriali interessati.
8. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «e' in facolta' delle amministrazioni
procedenti adottare» sono sostituite dalle seguenti: «le
amministrazioni procedenti adottano»;
b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le
determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta
giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla tutela della
salute il suddetto termine e' fissato in quarantacinque giorni, fatti
salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto
dell'Unione europea;».
9. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il
comma 451 e' inserito il seguente:
«451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari di cui
al comma 451, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste puo' avvalersi delle procedure previste
dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo e'
autorizzata una spesa fino al massimo di 2.231.00 euro per l'anno
2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450.».
Art. 17
Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle
centrali di committenza
1. Tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove
procedure di gara e dell'ampia adesione a tali strumenti, gli accordi
quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in corso,
anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in
vigore del presente decreto e con scadenza entro il 30 giugno 2023,
sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime
condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non pregiudicare
il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, degli obiettivi
previsti dal PNRR. Fermo il limite temporale di cui al primo periodo,
la proroga non puo' eccedere, anche tenuto conto delle eventuali
precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della
convenzione o dell'accordo quadro.
2. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, al secondo periodo, dopo le parole: «i comuni capoluogo
di provincia» sono inserite le seguenti: «, nonche' ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate da diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle societa' in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi».
3. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti
nel PNRR in relazione al sub investimento "M6C2-1.1.1 Ammodernamento
del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione", gli
importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro
e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e funzionali alla
realizzazione delle condizionalita' previste dalla milestone M6C2-7
del PNRR, efficaci alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore
iniziale, anche laddove sia stato gia' raggiunto l'importo o il
quantitativo massimo. L'incremento di cui al periodo precedente e'
autorizzato purche' si tratti di convenzioni o accordi quadro,
diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l'incremento da
precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento
disposto ai sensi del primo periodo, l'aggiudicatario puo' esercitare
il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi di cui
al comma 3 sono messi a disposizione esclusivamente delle sole
amministrazioni attuatrici del sub investimento "M6C2-1.1.1
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero -
Digitalizzazione", nel limite della misura massima del finanziamento
riconosciuto all'investimento ai sensi del decreto del Ministero
della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti
istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi
regionali.
5. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti
nel PNRR in relazione agli investimenti per la digitalizzazione
previsti dalla Missione 6 "Salute", gli accordi quadro stipulati da
Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto in
ambito "Sanita' digitale - sistemi informativi
clinico-assistenziali", sono resi disponibili, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2023,
esclusivamente in favore delle amministrazioni attuatrici dei
relativi interventi, nella misura massima dei finanziamenti ammessi
previa autorizzazione del Ministero della salute. Per le finalita' di
cui al primo periodo, le amministrazioni attuatrici degli interventi,
in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del
lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto
territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute.
Art. 18
Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e
servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR,
nonche' di digitalizzazione dei procedimenti
1. All'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 2,
lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 non si
applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma
1.».
2. All'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono
conservati, ne' comunque trattati, oltre quanto strettamente
necessario per le finalita' di cui al comma 1, i dati, che possono
essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica,
difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico,
indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia
economico-finanziaria. Non possono comunque essere conferiti,
conservati, ne' trattati i dati coperti da segreto o riservati
nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente.»;
b) al comma 4, secondo periodo, le parole da «dando priorita'»
sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in
apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale
Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate
sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata
all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui al comma 2».
3. Al fine di favorire il celere sviluppo delle infrastrutture
digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di
trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per la posa in opera di
infrastrutture a banda ultra larga, l'operatore, una volta ottenuta
l'autorizzazione per i fini e nelle forme di cui all'articolo 49,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, provvede
ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apposita richiesta per l'adozione
dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale
che dovranno essere resi entro e non oltre dieci giorni dalla
ricezione della domanda. Decorso inutilmente il termine di dieci
giorni l'operatore, dandone preventiva comunicazione ai soggetti di
cui al citato articolo 5, comma 3, almeno cinque giorni prima, puo'
dare avvio ai lavori nel rispetto delle prescrizioni del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e secondo le specifiche tecniche
che verranno dettagliate nella comunicazione di avvio. Resta in ogni
caso salva la possibilita' per gli organi competenti di comunicare,
prima dell'avvio dei lavori e comunque nel termine di cinque giorni
dalla ricezione della comunicazione di avvio, eventuali ulteriori
prescrizioni nell'ambito del rispetto delle norme relative alla
circolazione stradale ovvero la sussistenza di eventuali motivi
ostativi che impongano il differimento dei lavori per un periodo
comunque non superiore ad ulteriori cinque giorni.
4. All'articolo 40 del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo il comma
5-ter e' aggiunto il seguente:
«5-quater. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento
degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021
e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla posa in opera
di infrastrutture a banda ultra larga, sono prorogati di ventiquattro
mesi i termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,
ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore
del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si
applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di
inizio attivita' (SCIA), nonche' delle autorizzazioni paesaggistiche
e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire
e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato
una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2022, n. 51, nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle
dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e
prorogate ai sensi del citato articolo 10-septies.».
5. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) al comma 2, dopo le parole: «e' presentata», sono inserite
le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica
certificata»;
2) al comma 7, le parole: «alla quale prendono parte tutte le
amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o
servizi pubblici interessati dall'installazione, nonche' un
rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo
14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36» sono sostituite dalle
seguenti: «alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e
gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla
installazione, ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti
preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36»;
b) all'articolo 45:
1) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato trasmette» sono
inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta
elettronica certificata»;
2) al comma 2, dopo le parole: «viene trasmessa» sono inserite
le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica
certificata»;
c) all'articolo 46, al comma 1, dopo le parole: «l'interessato
trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante
posta elettronica certificata»;
d) all'articolo 54, comma 1, dopo le parole: «di aree e beni
pubblici o demaniali,» sono inserite le seguenti: «gli enti pubblici
non economici nonche' ogni altro soggetto preposto alla cura di
interessi pubblici».
6. Gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere prive o di
minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi
di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, non sono soggetti all'autorizzazione
preventiva di cui all'articolo 94 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi di cui al
primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, e siano
effettuati nelle localita' sismiche indicate nei decreti di cui
all'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e' necessario procedere al preventivo deposito presso
il dipartimento del Genio Civile competente per territorio, a fini
esclusivamente informativi, del progetto strutturale corredato da
apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle
norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo
riguardante le strutture e quello architettonico, nonche' il rispetto
delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di
pianificazione urbanistica. Al termine dei lavori, viene inviata al
predetto dipartimento del Genio Civile la comunicazione di fine
lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.
7. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi civici non e'
necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, della
legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nei casi di installazione delle
infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione di iniziative
finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il
funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita' dei servizi
di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui
all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
8. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
dopo le parole: «I Comuni possono adottare un regolamento», sono
inserite le seguenti: «nel rispetto delle vigenti disposizioni di
legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,».
9. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge n.77 del 2021, il
secondo periodo e' sostituto dal seguente: «Per i predetti interventi
di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con
la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con
tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea,
nonche' per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate
infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni
di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo
15 febbraio 2016, n. 33, e all'articolo 25, commi da 8 a 12, del
decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.».
10. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio
2016, n. 33, le parole: «L'articolo 93, comma 2,» sono sostituite
dalle seguenti: «L'articolo 54, comma 1,».
11. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, dopo le parole:
«dal punto di vista economico,» sono inserite le seguenti:
«dell'efficienza e» e, al terzo periodo, dopo le parole «del ricorso»
sono inserite le seguenti: «agli affidamenti di cui all'articolo 17,
comma 3, secondo periodo e»;
b) all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «Gli atti di cui al
comma 1» sono inserite le seguenti: «, i provvedimenti di affidamento
di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo».
Capo II Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito
Art. 24
Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia
scolastica a sostegno degli enti locali
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei
target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi
agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra
i progetti PNRR di titolarita' del Ministero dell'istruzione e del
merito, e' consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte
degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il
medesimo intervento, laddove ancora disponibili.
2. All'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla
realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma
1, i sindaci e i presidenti delle province e delle citta'
metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o
territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonche' di societa' da esse controllate, i cui oneri sono posti a
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o
completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro
economico.».
3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia
scolastica rientranti nel PNRR, i soggetti attuatori degli
interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti
attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali:
a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui
all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come modificato
dal comma 2 del presente articolo;
b) possono, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di
progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi,
l'affidamento diretto puo' essere effettuato, anche senza
consultazione di piu' operatori economici, fermi restando il rispetto
dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi
istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi
istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza,
comunque nel rispetto del principio di rotazione.
4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3 e limitatamente agli
interventi di edilizia scolastica ivi richiamati, le deroghe al
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020
si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte
della societa' Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma
6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche per
l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione.
5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla
Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR e' autorizzata
la spesa 4 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata alla locazione
di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso
scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di
cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2017,
n. 65.
6. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233, il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: «Ai vincitori del
concorso di progettazione, cosi' come individuati dalle Commissioni
giudicatrici, e' corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto
prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di
progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli di
progettazione, nonche' la direzione dei lavori, con procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai suddetti
vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneita'
professionale, economico- finanziari e tecnico organizzativi, la cui
verifica e' rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che gli
stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica entro trenta giorni
dall'incarico.».
Art. 31
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per
l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi
turistici».
1. All'articolo 40, comma 2, lettera e), del decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2022, n. 79, la parola: «agisce» e' sostituita dalle seguenti:
«puo' agire».
2. In ragione della necessita' e urgenza di consentire la prima
concreta fruizione del compendio di proprieta' dello Stato sito in
Roma, denominato «Citta' dello Sport» per ospitare le celebrazioni
del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l'Agenzia del
demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Commissario straordinario nominato con
decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi
dell'articolo 1, comma 421 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, applica la procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento, sulla base del
progetto di fattibilita' tecnico economica, della progettazione ed
esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di:
arresto del degrado, di messa in sicurezza di aree e di ogni altra
attivita' necessaria per ottenere il collaudo statico dell'opera
realizzata; completamento del palasport per destinarlo ad arena
scoperta; superamento delle barriere architettoniche e installazione
di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale;
regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di un'area
verde per l'accoglienza dei fedeli per grandi eventi. Per le
finalita' di cui al primo periodo, l'Agenzia del demanio puo'
ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del
decreto-legge n. 77 del 2021per l'affidamento di servizi di
ingegneria e architettura e degli altri servizi tecnici, inerenti
agli interventi di cui al citato primo periodo, ferma restando
l'applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie
di cui all'articolo 1, comma 427-bis, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.
3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 2
nonche' di eventuali ulteriori interventi di completamento del sito,
secondo modalita' progettuali progressivamente integrabili e nel
rispetto di standard elevati di efficienza energetica ed ambientale,
modalita' costruttive innovative ed economicamente vantaggiose volte
anche alla salvaguardia delle risorse idriche, alla riqualificazione
del verde urbano e limitando il consumo del suolo, l'Agenzia del
demanio puo' avvalersi delle procedure semplificate e acceleratorie
previste dall'articolo 16-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
4. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato avvio
delle attivita' di cui al comma 1, il Commissario straordinario
nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio
2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 421 e seguenti, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, sentita la medesima Agenzia, propone le
necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi, gia'
individuati alla scheda n. 25 - "Completamento area eventi a Tor
Vergata presso le Vele della Citta' dello Sport", di cui all'Allegato
n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre
2022 al numero 3348, di approvazione del Programma dettagliato degli
interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai fini della
rimodulazione del medesimo Programma secondo le modalita' di cui
all'articolo 9, comma 2 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
5. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota
di finanziamento a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma
420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Agenzia del demanio e'
autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente
per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro e ad
apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli
investimenti.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 420, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una
quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, puo'
essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei
cronoprogrammi di cui al comma 423 del suddetto articolo 1, con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a Roma Capitale
per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle
attivita' giubilari.»;
b) dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti:
«425-bis. In sede di prima applicazione e in ragione della
necessita' e urgenza di ultimare gli interventi relativi al sottovia
di Piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello
spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla riqualificazione
di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento
rinnovo armamento metropolitana linea A, indicati come essenziali e
indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa
Cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato in data 29
dicembre 2022 al numero 3348, il Commissario straordinario di cui al
comma 421, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, dispone che la realizzazione dei citati interventi da
parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza,
eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo
alle seguenti procedure:
a) ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica dell'opera, il soggetto attuatore convoca una
conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le
amministrazioni interessate, comprese le amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e
della salute. Nel corso della conferenza e' acquisita e valutata la
verifica preventiva dell'interesse archeologico ove prevista, tenuto
conto delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e di
certezza dei tempi di realizzazione. La conferenza di servizi si
conclude nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione,
prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte
alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-quinquies, comma
1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non piu' di
dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni
che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza,
di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o
riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da
adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di
cui al comma precedente, approva il progetto e consente la
realizzazione di tutte le opere e attivita' previste nel progetto
approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse
dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della
salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarieta'
alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle
circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure
mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone i
relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai
principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto presentato;
b) in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto
equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte,
la realizzazione di un intervento di cui all'alinea del presente
comma, il Commissario Straordinario di cui al comma 421, ove un
meccanismo di superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle
vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei
ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la
questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti
determinazioni;
c) la verifica prevista dall'articolo 26 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la conformita' del progetto
alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni
competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, in caso di
esito positivo, produce i medesimi effetti degli adempimenti e
dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94 - bis del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I
progetti, corredati dalla attestazione dell'avvenuta positiva
verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e con modalita'
telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere
pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2018, n. 130;
d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli
operatori economici avviene secondo le modalita' di cui all'articolo
32, della direttiva 26 febbraio 2014 n. 2014/24/UE. Il soggetto
attuatore ovvero la centrale di committenza, cui abbia eventualmente
fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare sulla
base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,
rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei.
425-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 425-bis,
si applicano, altresi', in quanto compatibile, le procedure e le
deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in
tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.».
Capo VI
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti
Art. 32
Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi
ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32.
1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture
ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere ad oggetto
anche il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui
all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le
modalita' e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo
restando quanto previsto dal comma 3, la stazione appaltante pone a
base di gara direttamente il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica approvato dal Commissario straordinario, d'intesa con i
Presidenti delle regioni territorialmente competenti.».
Art. 33
Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto
nonche' agli interventi di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con le
risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai
fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture
di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette
risorse, si applicano le disposizioni di cui al presente comma,
nonche' ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8. In
relazione a tali interventi, il progetto e' trasmesso, a cura della
stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per
l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del
presente decreto.»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV al
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»
e le parole «secondo periodo del comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «terzo periodo del comma 1»;
2.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La
verifica preventiva dell'interesse archeologico si svolge secondo le
modalita' di cui all'articolo 48, comma 5-ter.»;
3) al comma 3, le parole: «di cui all'Allegato IV», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1», al
primo periodo, le parole: «secondo periodo del comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma 1», e dopo il
primo periodo, e' inserito il seguente: «Ai fini della presentazione
dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48,
comma 5- bis, secondo periodo.» e, all'ultimo periodo, le parole:
«dal quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto
periodo»;
4) al comma 4, le parole: «secondo periodo del comma 1»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del
comma 1», al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e il quarto, quinto e
sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5- quater, quinto, sesto e
settimo periodo.»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai
sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241, la questione e' posta all'esame del Comitato speciale
del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in
deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies,
secondo le modalita' di cui al comma 6. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 48, comma 5-quater, secondo e terzo periodo.»;
6) al comma 6:
6.1 al primo periodo, le parole: «nei casi previsti» sono
sostituite dalle seguenti: «nel caso previsto»;
6.2 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso
di approvazione del progetto all'unanimita' o sulla base delle
posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di servizi
di cui al comma 4, entro e non oltre i quindici giorni successivi
alla trasmissione della determinazione conclusiva della conferenza di
servizi, il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, nel prendere atto della approvazione all'unanimita' o sulla
base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una determinazione
motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al progetto di
fattibilita' tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni
contenute negli atti di assenso acquisiti in sede di conferenza di
servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale.»;
6.3 al terzo periodo, le parole: «Nei casi previsti» sono
sostituite dalle seguenti: «Nel caso previsto»;
6.4 all'ottavo periodo, le parole: «terzo, quarto e quinto
periodo» sono soppresse;
7) dopo il comma 6-bis, e' inserito il seguente:
«6-ter. I programmi e i progetti di riqualificazione e
mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui all'allegato
IV del presente decreto possono essere finanziati entro il limite
massimo dell'1% del costo dell'intervento a valere sulle risorse del
quadro economico dell'opera. I programmi e i progetti di
riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui al primo periodo
sono approvati secondo le modalita' di cui ai commi 4, 5 e 6.».
8) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento
dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. Le varianti da apportare ai
progetti approvati in base alla procedura di cui al presente
articolo, sia in fase di redazione dei successivi livelli
progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate
dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato, dal commissario
straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, in conformita' a quanto stabilito dal medesimo
articolo 4, comma 2.»;
9) il comma 7-bis e' abrogato;
b) all'articolo 44-bis:
1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
progetto e' trasmesso, unitamente a una relazione sul quadro
conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte
progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per
garantire la cantierizzazione e la manutenibilita' delle opere. Con
decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici
sono adottate le linee guida per la redazione della relazione di cui
al secondo periodo.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di
ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo
215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime un parere
esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla relazione
trasmessa ai sensi del comma 1.»;
c) all'articolo 45:
1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e il dirigente di livello generale di cui al comma 4»;
2) al comma 3, le parole: «Ai componenti del Comitato speciale»
sono sostituite dalle seguenti: «Al Presidente, al dirigente di
livello generale di cui al successivo comma 4 e agli altri componenti
del Comitato speciale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i
componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori
pubblici»;
3) al comma 4, primo periodo, le parole: «cui e' preposto un
dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione
organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da
dieci unita'» sono sostituite dalle seguenti: «cui e' preposto un
dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione
organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
che si avvale di un dirigente di livello non generale, con funzioni
di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unita'».
2. All'articolo 1, comma 516, ultimo periodo, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le parole «nonche' di eventuali modifiche
resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi»
sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Eventuali modifiche, resesi necessarie nel corso dell'attuazione
degli stralci medesimi, sono approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica.».
3. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo le parole: «ed e' composto» sono aggiunte le seguenti: «dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato,».
4. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 499, le parole: «di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 settembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31»;
b) al comma 500, le parole: «di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 e per il finanziamento delle
ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal comma 498 del
presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «approvato ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31,
nonche' per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai
sensi del medesimo articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge».
5. Al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38
Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra lo Svincolo
di Bianzone e Campone in Tirano, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario con i
poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo
periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, come modificato dal presente decreto. Il
Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina,
provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei lavori e assume
tutte le iniziative necessarie per assicurare la loro esecuzione e
messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi olimpici e
paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Al Commissario non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri
emolumenti comunque denominati.
Art. 43
Disposizioni per l'efficienza energetica
a valere sui fondi PREPAC
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle
commodity energetiche e dei materiali da costruzione in relazione
agli appalti pubblici per il miglioramento della prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione, le risorse
di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, limitatamente agli interventi di completamento e
attuazione dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo,
possono essere altresi' destinate alla copertura dei maggiori costi
che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del predetto
aumento dei prezzi. Il presente comma non si applica agli interventi
beneficiari dell'assegnazione delle risorse dei fondi di cui
all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.