Decreto Legge PNRR 3 n. 13/2023 : nuove misure urgenti per affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13
Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 47 del 24.02.2023
Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/2023

Relazione illustrativa

 

                               Titolo I
Rafforzamento della capacità amministrativa
 Capo I  
Art. 8 
Misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori
1. Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le
esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in
particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione,
erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse
del medesimo Piano ad essi assegnati, fino al 31 dicembre 2026, la
percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' elevata al 50 per
cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di
interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR. 
2. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa
e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto
o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei
programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi e
operativi complementari alla programmazioni comunitarie 2014-2020 e
2021-2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi
dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non si
applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma
4 del medesimo articolo 110. Per le medesime finalita' di cui al
primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei
confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino
in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui
all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del
2000. 
3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni
derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti
connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che
rispettano i requisiti di cui al comma 4, possono incrementare, oltre
il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi
per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio,
anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento
della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. 
4. Possono procedere all'incremento di cui al comma 3 gli enti
locali che soddisfano i seguenti requisiti: 
a) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto
dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo "Equilibrio di
bilancio"; 
b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei
parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo
annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al
totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli
indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi
dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento; 
d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto
dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti
dalla normativa vigente. 
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, per gli anni dal
2023 al 2026, gli enti locali prevedono nei propri regolamenti e
previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata,
la possibilita' di erogare, relativamente ai progetti del PNRR,
l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto
nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75. 
6. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si
applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 febbraio 2021, e del PNC di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.
101. 
7. Al fine di garantire l'attuazione delle riforme e la
realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3
"Turismo e Cultura" del PNRR, di titolarita' del Ministero del
turismo e' costituita una direzione generale, articolata in due
uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la
dotazione organica del Ministero del turismo e' incrementata di una
posizione dirigenziale di livello generale e di due posizioni di
livello dirigenziale non generale. 
8. All'articolo 54-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, le parole: «e' pari a 4» sono sostituite dalle seguenti: «e'
pari a 5». 
9. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le
parole: «in numero di 17» sono sostituite dalle seguenti: «in numero
di 19». 
10. Al fine di assicurare il supporto e l'assistenza tecnica
necessari per la realizzazione degli investimenti di cui alla
Missione 1, Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR del Ministero
del turismo, al comma 13, secondo periodo, dell'articolo 7, del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «nell'anno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026». 
11. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari a euro 497.630
per l'anno 2023 e a euro 597.150 a decorrere dall'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del turismo. 
12. Le somme di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, iscritte nello stato di previsione del Ministero
del turismo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario
2022, sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2023 nella
misura di 191.813,00 euro. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a
98.800,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
13. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5,
comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano
applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di
carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale,
conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle
competenti Commissioni parlamentari. 

-
                               Titolo II

Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e misure abilitanti per la riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione - Milestone M1C1-60
                                                                                           Capo I 
                               Art. 14 
Ulteriori misure di semplificazione in  materia  di  affidamento  dei
  contratti  pubblici  PNRR  e  PNC  e  in  materia  di  procedimenti
  amministrativi 
  1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche  nei
casi di cui all'articolo 50, comma 3, ovvero nei casi  di  esecuzione
anticipata di  cui  all'articolo  32,  commi  8  e  13,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»; 
    b) all'articolo  10,  dopo  il  comma  6-quater  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «6-quinquies. Gli atti normativi o provvedimenti attuativi  dei
piani o dei programmi di cui al comma 1 e sottoposti al parere di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281, sono adottati qualora il parere non sia reso  entro  il  termine
previsto dal citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del presente
comma non si applicano agli schemi di atto normativo o amministrativo
in ordine ai quali, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Amministrazione competente ha  gia'  chiesto  l'iscrizione
all'ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  o
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»; 
    c) dopo l'articolo 18-bis, e' inserito il seguente: 
      «Art. 18-ter - (Ulteriori disposizioni  di  semplificazione  in
materia di VIA in casi eccezionali) -1. Nei casi eccezionali  in  cui
e' necessario procedere con urgenza alla realizzazione di  interventi
di competenza statale previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti  complementari,
il Ministro competente  per  la  realizzazione  dell'intervento  puo'
proporre al  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica
l'avvio della procedura di  esenzione  del  relativo  progetto  dalle
disposizioni di cui al titolo III della  parte  seconda  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.   152   secondo   quanto   previsto
all'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto.»; 
    d) all'articolo 48: 
      1) al comma 1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «dai  fondi
strutturali dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «e  delle
infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non  finanziate
con dette risorse»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
        «5. Per le finalita' di cui al comma 1, in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 59,  commi  1,  1-bis  e  1-ter,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione
ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base  del  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo  23,  comma  5,
del decreto legislativo n.  50  del  2016,  a  condizione  che  detto
progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni di cui  al
comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza  di  servizi  di
cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto  legislativo  n.  50
del 2016 e' svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai
sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  la
determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina
la  dichiarazione  di   pubblica   utilita'   dell'opera   ai   sensi
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n.  327  e  tiene  luogo  di  tutti  i  pareri,  nulla  osta  e
autorizzazioni  necessari  anche   ai   fini   della   localizzazione
dell'opera,   della   conformita'   urbanistica    e    paesaggistica
dell'intervento,  della  risoluzione  delle  interferenze   e   delle
relative opere mitigatrici  e  compensative.  La  convocazione  della
conferenza di servizi di cui al secondo periodo e'  effettuata  senza
il previo espletamento della procedura  di  cui  all'articolo  2  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
aprile 1994, n. 383. 
        5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilita'
tecnica ed economica e' trasmesso a cura  della  stazione  appaltante
all'autorita' competente ai fini dell'espressione  della  valutazione
di  impatto  ambientale  di  cui  alla  parte  seconda  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione  di
cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152
del  2006,  contestualmente  alla  richiesta  di  convocazione  della
conferenza di servizi. Ai fini della  presentazione  dell'istanza  di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  non  e'
richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis)  del  comma  1
del medesimo articolo 23. 
        5-ter. Le risultanze della valutazione  di  assoggettabilita'
alla  verifica  preventiva   dell'interesse   archeologico   di   cui
all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo  n.  50  del  2016,
qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico,  sono
corredate dalle eventuali prescrizioni  relative  alle  attivita'  di
assistenza archeologica in corso d'opera da  svolgere  ai  sensi  del
medesimo articolo 25, sono acquisite nel corso della  conferenza  dei
servizi di cui al comma 5. Nei  casi  in  cui  dalla  valutazione  di
assoggettabilita'    alla    verifica    preventiva    dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo
n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un  interesse  archeologico,  il
soprintendente fissa il termine  di  cui  al  comma  9  del  medesimo
articolo  25  tenuto  conto  del  cronoprogramma  dell'intervento  e,
comunque, non oltre la data  prevista  per  l'avvio  dei  lavori.  Le
modalita' di svolgimento del procedimento  di  cui  all'articolo  25,
commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del
2016 sono  disciplinate  con  apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  Superiore  dei  Lavori   Pubblici,   fermo   restando   il
procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13. 
        5-quater. Gli esiti della valutazione di  impatto  ambientale
sono trasmessi e  comunicati  dall'autorita'  competente  alle  altre
amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui  al
comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende  il
provvedimento di valutazione  di  impatto  ambientale.  Tenuto  conto
delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera  e  della  sua
realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in  relazione
agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui
al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
resta ferma l'applicazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo
14-quinquies della legge  n.  241  del  1990.  Le  determinazioni  di
dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni  preposte
alla  tutela   ambientale,   paesaggistico-territoriale,   dei   beni
culturali, o alla tutela della  salute  dei  cittadini,  non  possono
limitarsi a esprimere contrarieta' alla realizzazione delle opere, ma
devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le
prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera,
quantificandone altresi' i relativi  costi.  Tali  prescrizioni  sono
determinate conformemente ai principi di proporzionalita',  efficacia
e sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal  progetto
presentato. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona,
altresi', ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato  e
regione  o  provincia  autonoma,  in   ordine   alla   localizzazione
dell'opera,  ha  effetto  di  variante  degli  strumenti  urbanistici
vigenti  e  comprende  i  titoli  abilitativi   rilasciati   per   la
realizzazione e l'esercizio  del  progetto,  recandone  l'indicazione
esplicita. La variante urbanistica, conseguente  alla  determinazione
conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento  dell'area  a
vincolo preordinato  all'esproprio  ai  sensi  dell'articolo  10  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  327  del  2001,  e  le
comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della
legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa  di  cui
all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della  Repubblica
n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di
salvaguardia  delle  aree  interessate  e  delle  relative  fasce  di
rispetto e non possono autorizzare interventi  edilizi  incompatibili
con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente  comma
si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle  opere  in
relazione ai quali, alla data di entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza  di  servizi
di  cui  all'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 383 del 1994. 
        5-quinquies.  In   deroga   all'articolo   27   del   decreto
legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a  base
della procedura di affidamento condotta ai  sensi  dell'articolo  26,
comma 6, del predetto decreto accerta, altresi', l'ottemperanza  alle
prescrizioni  impartite  in  sede  di  conferenza  di  servizi  e  di
valutazione di impatto  ambientale,  ed  all'esito  della  stessa  la
stazione  appaltante  procede   direttamente   all'approvazione   del
progetto posto a base della  procedura  di  affidamento  nonche'  dei
successivi livelli progettuali.»; 
    e) all'articolo 53-bis: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Al fine di ridurre, in attuazione  delle  previsioni  del
PNRR,  i  tempi  di  realizzazione  degli  interventi  relativi  alle
infrastrutture ferroviarie, nonche' degli  interventi  relativi  alla
edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle  relative  infrastrutture
di supporto, ivi  compresi  gli  interventi  finanziati  con  risorse
diverse da quelle previste  dal  PNRR  e  dal  PNC  e  dai  programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si  applicano
le disposizioni di  cui  all'articolo  48,  commi  5,  5-bis,  5-ter,
5-quater e 5-quinquies.»; 
      2) al comma 1-bis, le parole «conferenza di servizi di  cui  al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza  di  servizi  di
cui all'articolo 48, comma 5»; 
      3) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso; 
      4) il comma 5 e' abrogato. 
  2. All'articolo 10, comma 6-quater, del  decreto-legge  n.  77  del
2021, le parole: «la stipulazione di appositi accordi quadro ai sensi
dell' articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  per
l' affidamento dei servizi tecnici  e  dei  lavori»  sono  sostituite
dalle seguenti: «la stipulazione di appositi accordi quadro,  recanti
l'indicazione dei termini e  delle  condizioni  che  disciplinano  le
prestazioni  ai  sensi  dell'  articolo  54,  comma  4,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  per  l'affidamento  dei  servizi
tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'articolo 26  del  citato
decreto legislativo n. 50  del  2016  avviene  prima  dell'avvio  dei
lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle  more  della
progettazione anche ai sensi dell'articolo 54, comma 4,  lettera  a),
del medesimo decreto legislativo,». 
  3.  In   considerazione   delle   esigenze   di   accelerazione   e
semplificazione dei procedimenti  relativi  a  opere  di  particolare
rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi  di  cui  al
comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine  di
assicurare una realizzazione  coordinata  di  tutti  gli  interventi,
stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di  un
unico soggetto attuatore. 
  4. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, limitatamente  agli
interventi finanziati, in tutto o in parte, con le  risorse  previste
dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo  che
sia previsto un termine piu'  lungo,  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 1, 2, ad esclusione del comma  4,  3,  5,  6,  8  e  13  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile  2019,  n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del  citato
decreto-legge  n.  76  del  2020  si  applica  anche  alle  procedure
espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori,  ivi  comprese
quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati,  in
tutto o in parte, con le risorse previste dal  PNRR  e  dal  PNC  con
riferimento  alle   acquisizioni   delle   amministrazioni   per   la
realizzazione di progettualita' finanziate con le dette risorse. 
  5. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021,  dopo
le   parole:    «nei    confronti    dell'amministrazione    titolare
dell'investimento» sono inserite le seguenti: «ovvero tramite accordi
di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990
n. 241». 
  6. Al fine di  assicurare  il  rispetto  del  cronoprogramma  degli
interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR  o
del PNC, i termini previsti dal testo unico di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti  alla
meta',  ad  eccezione  del  termine  di  cinque  anni   del   vincolo
preordinato all'esproprio, di cui all'articolo  9  del  citato  testo
unico,  e  dei  termini   previsti   dall'articolo   11,   comma   2,
dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14,  comma  3,  lettera  a),
dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5,
dall'articolo  22-bis,  comma   4,   dall'articolo   23,   comma   5,
dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26,  comma
10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis,  commi  4  e  7,
dall'articolo 46 e dall'articolo 48,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico. 
  7. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  6,  in  caso  di
emissione   di   decreto   di   occupazione   d'urgenza   preordinata
all'espropriazione  delle  aree  occorrenti  per  l'esecuzione  degli
interventi  di  cui  al  comma  1,  alla  redazione  dello  stato  di
consistenza e del verbale  di  immissione  in  possesso  si  procede,
omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24,  comma  3,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.
327 del 2001, anche con la sola presenza di due rappresentanti  della
regione o degli altri enti territoriali interessati. 
  8. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole: «e' in facolta'  delle  amministrazioni
procedenti   adottare»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «le
amministrazioni procedenti adottano»; 
    b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a)  tutte   le   amministrazioni   coinvolte   rilasciano   le
determinazioni di competenza entro il termine  perentorio  di  trenta
giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela  ambientale,
paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla  tutela  della
salute il suddetto termine e' fissato in quarantacinque giorni, fatti
salvi i maggiori termini  previsti  dalle  disposizioni  del  diritto
dell'Unione europea;». 
  9. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  dopo  il
comma 451 e' inserito il seguente: 
    «451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari  di  cui
al  comma  451,  il  Ministero  dell'agricoltura,  della   sovranita'
alimentare e delle foreste puo' avvalersi  delle  procedure  previste
dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126.
Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  primo  periodo  e'
autorizzata una spesa fino al massimo di  2.231.00  euro  per  l'anno
2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450.». 
                              Art. 17 
Disposizioni in materia di accordi  quadro  e  di  convenzioni  delle
                       centrali di committenza 
 
  1.  Tenuto  conto  dei  tempi  necessari  all'indizione  di   nuove
procedure di gara e dell'ampia adesione a tali strumenti, gli accordi
quadro, le convenzioni e i contratti quadro di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in corso,
anche per effetto di precedenti proroghe, alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e con scadenza entro il 30  giugno  2023,
sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle  medesime
condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara  e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non  pregiudicare
il perseguimento, in tutto il territorio nazionale,  degli  obiettivi
previsti dal PNRR. Fermo il limite temporale di cui al primo periodo,
la proroga non puo' eccedere,  anche  tenuto  conto  delle  eventuali
precedenti proroghe, il  50  per  cento  del  valore  iniziale  della
convenzione o dell'accordo quadro. 
  2. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55, al secondo periodo, dopo le parole: «i comuni  capoluogo
di provincia» sono inserite le seguenti: «, nonche' ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate da diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle societa' in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi». 
  3. Al fine di garantire il conseguimento degli  obiettivi  previsti
nel PNRR in relazione al sub investimento "M6C2-1.1.1  Ammodernamento
del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione", gli
importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro
e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e  funzionali  alla
realizzazione delle condizionalita' previste dalla  milestone  M6C2-7
del PNRR, efficaci alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del  valore
iniziale, anche laddove sia  stato  gia'  raggiunto  l'importo  o  il
quantitativo massimo. L'incremento di cui al  periodo  precedente  e'
autorizzato purche'  si  tratti  di  convenzioni  o  accordi  quadro,
diversi da quelli  di  cui  sia  stato  autorizzato  l'incremento  da
precedenti  disposizioni  di  legge.  In   relazione   all'incremento
disposto ai sensi del primo periodo, l'aggiudicatario puo' esercitare
il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi  di  cui
al comma 3  sono  messi  a  disposizione  esclusivamente  delle  sole
amministrazioni   attuatrici   del   sub   investimento   "M6C2-1.1.1
Ammodernamento  del  parco  tecnologico  e   digitale   ospedaliero -
Digitalizzazione", nel limite della misura massima del  finanziamento
riconosciuto all'investimento ai  sensi  del  decreto  del  Ministero
della salute  del  21  giugno  2022  di  approvazione  dei  Contratti
istituzionali di  sviluppo  (CIS)  e  dei  relativi  Piani  operativi
regionali. 
  5. Al fine di garantire il conseguimento degli  obiettivi  previsti
nel PNRR in  relazione  agli  investimenti  per  la  digitalizzazione
previsti dalla Missione 6 "Salute", gli accordi quadro  stipulati  da
Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto  in
ambito      "Sanita'       digitale -       sistemi       informativi
clinico-assistenziali", sono resi disponibili, dalla data di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  30  settembre  2023,
esclusivamente  in  favore  delle  amministrazioni   attuatrici   dei
relativi interventi, nella misura massima dei  finanziamenti  ammessi
previa autorizzazione del Ministero della salute. Per le finalita' di
cui al primo periodo, le amministrazioni attuatrici degli interventi,
in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del
lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad  altro  lotto
territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute. 
                               Art. 18 
 Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni  e
  servizi  informatici  strumentali  alla  realizzazione  del   PNRR,
  nonche' di digitalizzazione dei procedimenti 
  1. All'articolo  53  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Le disposizioni di  cui  all'articolo  14-bis,  comma  2,
lettera f), del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  non  si
applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al  comma
1.». 
  2. All'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.  Nella  Piattaforma  Digitale  Nazionale  Dati   non   sono
conservati,  ne'  comunque  trattati,   oltre   quanto   strettamente
necessario per le finalita' di cui al comma 1, i  dati,  che  possono
essere resi disponibili, attinenti a  ordine  e  sicurezza  pubblica,
difesa e sicurezza nazionale,  difesa  civile  e  soccorso  pubblico,
indagini    preliminari,    polizia     giudiziaria     e     polizia
economico-finanziaria.  Non  possono   comunque   essere   conferiti,
conservati, ne' trattati  i  dati  coperti  da  segreto  o  riservati
nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente.»; 
    b) al comma 4, secondo periodo, le parole  da  «dando  priorita'»
sino alla fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in
apposita  infrastruttura  tecnologica  della   Piattaforma   Digitale
Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche  basate
sui   dati,   separata   dall'infrastruttura   tecnologica   dedicata
all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui al comma 2». 
  3. Al fine di favorire  il  celere  sviluppo  delle  infrastrutture
digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di
trasformazione digitale di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/240  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  10  febbraio  2021  e  al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per la posa in  opera  di
infrastrutture a banda ultra larga, l'operatore, una  volta  ottenuta
l'autorizzazione per i fini e nelle forme  di  cui  all'articolo  49,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, provvede
ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apposita richiesta per  l'adozione
dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale
che dovranno essere  resi  entro  e  non  oltre  dieci  giorni  dalla
ricezione della domanda. Decorso  inutilmente  il  termine  di  dieci
giorni l'operatore, dandone preventiva comunicazione ai  soggetti  di
cui al citato articolo 5, comma 3, almeno cinque giorni  prima,  puo'
dare avvio ai lavori nel  rispetto  delle  prescrizioni  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e secondo le  specifiche  tecniche
che verranno dettagliate nella comunicazione di avvio. Resta in  ogni
caso salva la possibilita' per gli organi competenti  di  comunicare,
prima dell'avvio dei lavori e comunque nel termine di  cinque  giorni
dalla ricezione della comunicazione  di  avvio,  eventuali  ulteriori
prescrizioni nell'ambito  del  rispetto  delle  norme  relative  alla
circolazione stradale  ovvero  la  sussistenza  di  eventuali  motivi
ostativi che impongano il differimento  dei  lavori  per  un  periodo
comunque non superiore ad ulteriori cinque giorni. 
  4. All'articolo 40 del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo il  comma
5-ter e' aggiunto il seguente: 
    «5-quater. Al fine di  consentire  il  tempestivo  raggiungimento
degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021
e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla posa in  opera
di infrastrutture a banda ultra larga, sono prorogati di ventiquattro
mesi i termini relativi a tutti i certificati,  attestati,  permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,
ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori  di  cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto. La disposizione di  cui  al  primo  periodo  si
applica anche ai termini relativi alle  segnalazioni  certificate  di
inizio attivita' (SCIA), nonche' delle autorizzazioni  paesaggistiche
e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di  costruire
e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia  accordato
una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
o ai sensi dell'articolo 10, comma 4,  del  decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del  decreto-legge  21  marzo
2022, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
2022, n.  51,  nonche'  alle  autorizzazioni  paesaggistiche  e  alle
dichiarazioni  e  autorizzazioni  ambientali  comunque  denominate  e
prorogate ai sensi del citato articolo 10-septies.». 
  5. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 44: 
      1) al comma 2, dopo le parole: «e' presentata»,  sono  inserite
le seguenti:  «in  formato  digitale  e  mediante  posta  elettronica
certificata»; 
      2) al comma 7, le parole: «alla quale prendono parte  tutte  le
amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni  o
servizi   pubblici   interessati   dall'installazione,   nonche'   un
rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo
14 della legge  22  febbraio  2001,  n.  36»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e
gestori comunque coinvolti  nel  procedimento  ed  interessati  dalla
installazione, ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti
preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22  febbraio
2001, n. 36»; 
    b) all'articolo 45: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato  trasmette»  sono
inserite  le  seguenti:  «in  formato  digitale  e   mediante   posta
elettronica certificata»; 
      2) al comma 2, dopo le parole: «viene trasmessa» sono  inserite
le seguenti:  «in  formato  digitale  e  mediante  posta  elettronica
certificata»; 
    c) all'articolo 46, al comma 1, dopo  le  parole:  «l'interessato
trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante
posta elettronica certificata»; 
    d) all'articolo 54, comma 1, dopo le  parole:  «di  aree  e  beni
pubblici o demaniali,» sono inserite le seguenti: «gli enti  pubblici
non economici nonche' ogni  altro  soggetto  preposto  alla  cura  di
interessi pubblici». 
  6. Gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere  prive  o  di
minore rilevanza di cui agli articoli 94 e  94-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  gli  interventi
di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo
1°  agosto  2003,  n.  259,  non  sono  soggetti   all'autorizzazione
preventiva di cui all'articolo 94 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi  di  cui  al
primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali,  e  siano
effettuati nelle localita'  sismiche  indicate  nei  decreti  di  cui
all'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e' necessario procedere al preventivo  deposito  presso
il dipartimento del Genio Civile competente per  territorio,  a  fini
esclusivamente informativi, del  progetto  strutturale  corredato  da
apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle
norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo
riguardante le strutture e quello architettonico, nonche' il rispetto
delle eventuali prescrizioni sismiche contenute  negli  strumenti  di
pianificazione urbanistica. Al termine dei lavori, viene  inviata  al
predetto dipartimento del  Genio  Civile  la  comunicazione  di  fine
lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato. 
  7.  Per  la  realizzazione  di  infrastrutture   di   comunicazione
elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi civici non e'
necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12,  comma  2,  della
legge 16 giugno 1927, n. 1766 e,  nei  casi  di  installazione  delle
infrastrutture  di  cui  agli  articoli  45,  46  e  49  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione  di  iniziative
finalizzate  a  potenziare  le  infrastrutture  e  a   garantire   il
funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita'  dei  servizi
di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di  cui
all'articolo 142, comma 1, lettera h),  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42. 
  8. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio  2001,  n.  36,
dopo le parole: «I Comuni  possono  adottare  un  regolamento»,  sono
inserite le seguenti: «nel rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di
legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e  48  del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,». 
  9. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge n.77  del  2021,  il
secondo periodo e' sostituto dal seguente: «Per i predetti interventi
di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con
la metodologia della  micro  trincea  e  per  quelli  effettuati  con
tecnologie di scavo  a  basso  impatto  ambientale  con  minitrincea,
nonche' per la  realizzazione  dei  pozzetti  accessori  alle  citate
infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le  previsioni
di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del  decreto  legislativo
15 febbraio 2016, n. 33, e all'articolo 25, commi  da  8  a  12,  del
decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.». 
  10. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo  15  febbraio
2016, n. 33, le parole: «L'articolo 93,  comma  2,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «L'articolo 54, comma 1,». 
  11. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 30, comma 1, secondo  periodo,  dopo  le  parole:
«dal  punto  di  vista  economico,»  sono   inserite   le   seguenti:
«dell'efficienza e» e, al terzo periodo, dopo le parole «del ricorso»
sono inserite le seguenti: «agli affidamenti di cui all'articolo  17,
comma 3, secondo periodo e»; 
    b) all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «Gli atti di cui  al
comma 1» sono inserite le seguenti: «, i provvedimenti di affidamento
di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo». 
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito
                                   Art. 24 
Disposizioni  di  semplificazione  degli   interventi   di   edilizia
               scolastica a sostegno degli enti locali 
 
  1. Al fine di garantire il raggiungimento  degli  obiettivi  e  dei
target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi,  relativi
agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti  fra
i progetti PNRR di titolarita' del Ministero  dell'istruzione  e  del
merito, e' consentito l'utilizzo  per  ciascun  intervento  da  parte
degli enti locali  beneficiari  dei  ribassi  d'asta  riguardanti  il
medesimo intervento, laddove ancora disponibili. 
  2. All'articolo 7-ter del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Per il supporto tecnico  e  le  attivita'  connesse  alla
realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma
1,  i  sindaci  e  i  presidenti  delle  province  e   delle   citta'
metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza  pubblica,  di  strutture  dell'amministrazione  centrale   o
territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
nonche' di societa' da esse controllate, i cui  oneri  sono  posti  a
carico  dei  quadri  economici  degli  interventi  da  realizzare   o
completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro
economico.». 
  3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di  edilizia
scolastica  rientranti  nel  PNRR,   i   soggetti   attuatori   degli
interventi,  le  stazioni  appaltanti,  ove  diversi   dai   soggetti
attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali: 
    a) applicano  ai  relativi  procedimenti  le  previsioni  di  cui
all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come  modificato
dal comma 2 del presente articolo; 
    b) possono, in deroga alle  previsioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
procedere  all'affidamento  diretto  per  servizi  e  forniture,  ivi
compresi i servizi di ingegneria  e  architettura  e  l'attivita'  di
progettazione, di importo inferiore a 215.000  euro.  In  tali  casi,
l'affidamento   diretto   puo'   essere   effettuato,   anche   senza
consultazione di piu' operatori economici, fermi restando il rispetto
dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che
siano  scelti  soggetti  in  possesso  di  pregresse  e   documentate
esperienze  analoghe  a  quelle   oggetto   di   affidamento,   anche
individuati tra coloro che  risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi
istituiti  dalla  stazione  appaltante  ovvero  in  elenchi  o   albi
istituiti o messi  a  disposizione  dalla  centrale  di  committenza,
comunque nel rispetto del principio di rotazione. 
  4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3 e limitatamente agli
interventi di edilizia  scolastica  ivi  richiamati,  le  deroghe  al
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22  del  2020
si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da  parte
della societa' Invitalia S.p.A.  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma
6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  anche  per
l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione. 
  5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso  alla
Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR e'  autorizzata
la spesa 4 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata alla locazione
di  immobili  o  per  il  noleggio  di  strutture  modulari  ad   uso
scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di
cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 3  aprile  2017,
n. 65. 
  6. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: «Ai  vincitori  del
concorso di progettazione, cosi' come individuati  dalle  Commissioni
giudicatrici, e' corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto
prioritario di target e milestone del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza e ove  non  ricorrano  all'appalto  per  l'affidamento  di
progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli  di
progettazione,  nonche'  la  direzione  dei  lavori,  con   procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di  gara  ai  suddetti
vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di  idoneita'
professionale, economico- finanziari e tecnico organizzativi, la  cui
verifica e' rimessa agli enti locali  stessi.  Resta  fermo  che  gli
stessi  vincitori  sono  tenuti  allo  sviluppo   del   progetto   di
fattibilita'   tecnica   ed    economica    entro    trenta    giorni
dall'incarico.». 
                                 Art. 31 
 Giubileo della Chiesa  cattolica  per  il  2025  e  disposizioni  per
  l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per  grandi  eventi
  turistici». 
  1. All'articolo 40, comma  2,  lettera  e),  del  decreto-legge  30
aprile 2022, n. 36, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
giugno 2022, n. 79, la parola: «agisce» e' sostituita dalle seguenti:
«puo' agire». 
  2. In ragione della necessita' e urgenza  di  consentire  la  prima
concreta fruizione del compendio di proprieta' dello  Stato  sito  in
Roma, denominato «Citta' dello Sport» per  ospitare  le  celebrazioni
del Giubileo della  Chiesa  Cattolica  per  il  2025,  l'Agenzia  del
demanio, previa  comunicazione  al  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa  con  il  Commissario  straordinario  nominato  con
decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi
dell'articolo 1, comma 421 e seguenti, della legge 30 dicembre  2021,
n. 234, applica la procedura di cui all'articolo  48,  comma  3,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento, sulla base del
progetto di fattibilita' tecnico economica,  della  progettazione  ed
esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi  di:
arresto del degrado, di messa in sicurezza di aree e  di  ogni  altra
attivita' necessaria per  ottenere  il  collaudo  statico  dell'opera
realizzata; completamento  del  palasport  per  destinarlo  ad  arena
scoperta; superamento delle barriere architettoniche e  installazione
di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti  in  generale;
regimentazione delle acque  meteoriche  e  realizzazione  di  un'area
verde  per  l'accoglienza  dei  fedeli  per  grandi  eventi.  Per  le
finalita' di  cui  al  primo  periodo,  l'Agenzia  del  demanio  puo'
ricorrere alla  procedura  di  cui  all'articolo  48,  comma  3,  del
decreto-legge  n.  77  del  2021per  l'affidamento  di   servizi   di
ingegneria e architettura e degli  altri  servizi  tecnici,  inerenti
agli interventi di  cui  al  citato  primo  periodo,  ferma  restando
l'applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie
di cui all'articolo 1, comma 427-bis, della legge 30  dicembre  2021,
n. 234. 
  3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al  comma  2
nonche' di eventuali ulteriori interventi di completamento del  sito,
secondo modalita'  progettuali  progressivamente  integrabili  e  nel
rispetto di standard elevati di efficienza energetica ed  ambientale,
modalita' costruttive innovative ed economicamente vantaggiose  volte
anche alla salvaguardia delle risorse idriche, alla  riqualificazione
del verde urbano e limitando il  consumo  del  suolo,  l'Agenzia  del
demanio puo' avvalersi delle procedure semplificate  e  acceleratorie
previste dall'articolo  16-bis,  commi  1,  2,  3,  4,  5  e  6,  del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. 
  4. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato  avvio
delle attivita' di cui  al  comma  1,  il  Commissario  straordinario
nominato con decreto del Presidente della Repubblica del  4  febbraio
2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 421 e seguenti, della legge  30
dicembre 2021, n.  234,  sentita  la  medesima  Agenzia,  propone  le
necessarie rimodulazioni  delle  risorse  e  degli  interventi,  gia'
individuati alla scheda n. 25 -  "Completamento  area  eventi  a  Tor
Vergata presso le Vele della Citta' dello Sport", di cui all'Allegato
n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  15
dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in  data  29  dicembre
2022 al numero 3348, di approvazione del Programma dettagliato  degli
interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del
Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  il  2025,  ai   fini   della
rimodulazione del medesimo Programma  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 9,  comma  2  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
  5. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota
di finanziamento a carico delle risorse di cui all'articolo 1,  comma
420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Agenzia del  demanio  e'
autorizzata a utilizzare le risorse previste a  legislazione  vigente
per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni  di  euro  e  ad
apportare  le  necessarie   modifiche   ai   relativi   piani   degli
investimenti. 
  6. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 420, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Una
quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite  massimo  di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2023  al  2025,  puo'
essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei
cronoprogrammi di cui al comma 423 del suddetto articolo  1,  con  il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a  Roma  Capitale
per la realizzazione di interventi di parte  corrente  connessi  alle
attivita' giubilari.»; 
    b) dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti: 
      «425-bis. In sede di prima  applicazione  e  in  ragione  della
necessita' e urgenza di ultimare gli interventi relativi al  sottovia
di Piazza Pia, a piazza  Risorgimento,  alla  riqualificazione  dello
spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla  riqualificazione
di Piazza dei Cinquecento  ed  aree  adiacenti  ed  al  completamento
rinnovo armamento metropolitana linea A, indicati come  essenziali  e
indifferibili nel Programma dettagliato  del  Giubileo  della  Chiesa
Cattolica per il  2025  approvato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato  in  data  29
dicembre 2022 al numero 3348, il Commissario straordinario di cui  al
comma 421, con ordinanza  adottata  ai  sensi  del  comma  425  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, dispone che la realizzazione dei citati  interventi  da
parte  dei  soggetti  attuatori  e  delle  centrali  di  committenza,
eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori,  avvenga  ricorrendo
alle seguenti procedure: 
        a) ai fini dell'approvazione  del  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica dell'opera, il soggetto  attuatore  convoca  una
conferenza di servizi  semplificata  ai  sensi  dell'articolo  14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale  partecipano  tutte  le
amministrazioni interessate,  comprese  le  amministrazioni  preposte
alla tutela ambientale, del patrimonio  culturale,  del  paesaggio  e
della salute. Nel corso della conferenza e' acquisita e  valutata  la
verifica preventiva dell'interesse archeologico ove prevista,  tenuto
conto delle preminenti esigenze di  appaltabilita'  dell'opera  e  di
certezza dei tempi di realizzazione.  La  conferenza  di  servizi  si
conclude  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  sua  convocazione,
prorogabile, su richiesta  motivata  delle  amministrazioni  preposte
alla tutela degli interessi di cui all'articolo  14-quinquies,  comma
1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non piu' di
dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle  amministrazioni
che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza,
di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non  motivato  o
riferito a questioni che non costituiscono oggetto della  conferenza.
La  determinazione  conclusiva  della  conferenza  di   servizi,   da
adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del  termine  di
cui  al  comma  precedente,  approva  il  progetto  e   consente   la
realizzazione di tutte le opere e  attivita'  previste  nel  progetto
approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse
dalle    amministrazioni    preposte    alla    tutela    ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla  tutela  della
salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere  contrarieta'
alla  realizzazione  delle  opere,  ma  devono,  tenuto  conto  delle
circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e  le  misure
mitigatrici  che  rendono  compatibile  l'opera,  quantificandone   i
relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate  conformemente  ai
principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita'  finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto presentato; 
        b) in caso di dissenso, diniego,  opposizione  o  altro  atto
equivalente  proveniente  da  un  organo  statale  che,  secondo   la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o  in  parte,
la realizzazione di un intervento  di  cui  all'alinea  del  presente
comma, il Commissario Straordinario di  cui  al  comma  421,  ove  un
meccanismo di superamento del dissenso non sia  gia'  previsto  dalle
vigenti  disposizioni,  propone  al  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri  di  sottoporre,  entro  i  successivi  cinque  giorni,   la
questione all'esame del Consiglio dei  ministri  per  le  conseguenti
determinazioni; 
        c)  la  verifica  prevista  dall'articolo  26   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la conformita' del progetto
alle  prescrizioni  eventualmente  impartite  dalle   amministrazioni
competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, in  caso  di
esito positivo,  produce  i  medesimi  effetti  degli  adempimenti  e
dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e  94  -  bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380.  I
progetti,  corredati  dalla   attestazione   dell'avvenuta   positiva
verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e  con  modalita'
telematica,  presso  l'archivio  informatico  nazionale  delle  opere
pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4,  del  decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2018, n. 130; 
        d) ai fini dell'affidamento dei lavori,  la  selezione  degli
operatori economici avviene secondo le modalita' di cui  all'articolo
32, della direttiva 26  febbraio  2014  n.  2014/24/UE.  Il  soggetto
attuatore ovvero la centrale di committenza, cui abbia  eventualmente
fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare  sulla
base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e  finanziaria  e  tecniche  e  professionali  desunte  dal
mercato, nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza,
rotazione,  e  selezionano  almeno  cinque  operatori  economici,  se
sussistono in tale numero soggetti idonei. 
      425-ter. In relazione agli interventi di cui al comma  425-bis,
si applicano, altresi', in quanto  compatibile,  le  procedure  e  le
deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati  in
tutto o in parte con le risorse del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.». 
                               Capo VI
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti
                               Art. 32 
 Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi
  ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi  del  decreto-legge
  18 aprile 2019, n. 32. 
  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis.   Relativamente   ai   progetti   delle    infrastrutture
ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere  ad  oggetto
anche il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  di  cui
all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, a  condizione  che  detto  progetto  sia  redatto  secondo  le
modalita' e le indicazioni di cui all'articolo 48,  comma  7,  quarto
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo
restando quanto previsto dal comma 3, la stazione appaltante  pone  a
base di gara direttamente il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica approvato dal Commissario  straordinario,  d'intesa  con  i
Presidenti delle regioni territorialmente competenti.». 
                               Art. 33 
 Semplificazioni procedurali relative agli  interventi  di  competenza
  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 44: 
      1) al comma 1, il primo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
«Agli  interventi  indicati  nell'Allegato  IV  al  presente  decreto
nonche'  agli  interventi   di   competenza   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con  le
risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi  cofinanziati  dai
fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture
di supporto ad essi connesse,  anche  se  non  finanziate  con  dette
risorse, si applicano le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma,
nonche' ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4,  5,  6,  6-bis,  7  e  8.  In
relazione a tali interventi, il progetto e' trasmesso, a  cura  della
stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori  pubblici  per
l'espressione del  parere  di  cui  all'articolo  48,  comma  7,  del
presente decreto.»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV  al
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»
e le parole «secondo periodo  del  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «terzo periodo del comma 1»; 
        2.2)  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La
verifica preventiva dell'interesse archeologico si svolge secondo  le
modalita' di cui all'articolo 48, comma 5-ter.»; 
      3) al comma 3, le parole: «di  cui  all'Allegato  IV»,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al  comma  1»,  al
primo  periodo,  le  parole:  «secondo  periodo  del  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma  1»,  e  dopo  il
primo periodo, e' inserito il seguente: «Ai fini della  presentazione
dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  48,
comma 5- bis, secondo periodo.» e,  all'ultimo  periodo,  le  parole:
«dal quarto periodo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal  quinto
periodo»; 
      4) al comma 4,  le  parole:  «secondo  periodo  del  comma  1»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del
comma 1», al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e il quarto, quinto  e
sesto  periodo  sono  sostituiti  dal  seguente:  «Si  applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5- quater, quinto, sesto e
settimo periodo.»; 
      5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Qualora siano  stati  espressi  dissensi  qualificati  ai
sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge  7  agosto
1990, n. 241, la questione e' posta all'esame del  Comitato  speciale
del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  e  definita,  anche  in
deroga alle previsioni di  cui  al  medesimo  articolo  14-quinquies,
secondo le modalita' di cui al comma 6. Si applicano le  disposizioni
di cui all'articolo 48, comma 5-quater, secondo e terzo periodo.»; 
      6) al comma 6: 
        6.1 al primo periodo, le parole:  «nei  casi  previsti»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel caso previsto»; 
        6.2 il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «In  caso
di approvazione  del  progetto  all'unanimita'  o  sulla  base  delle
posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di  servizi
di cui al comma 4, entro e non oltre  i  quindici  giorni  successivi
alla trasmissione della determinazione conclusiva della conferenza di
servizi, il Comitato speciale  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, nel prendere atto della approvazione all'unanimita' o sulla
base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una determinazione
motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica rese necessarie dalle  prescrizioni
contenute negli atti di assenso acquisiti in sede  di  conferenza  di
servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale.»; 
        6.3 al terzo periodo, le parole:  «Nei  casi  previsti»  sono
sostituite dalle seguenti: «Nel caso previsto»; 
        6.4 all'ottavo periodo, le parole: «terzo,  quarto  e  quinto
periodo» sono soppresse; 
      7) dopo il comma 6-bis, e' inserito il seguente: 
        «6-ter. I  programmi  e  i  progetti  di  riqualificazione  e
mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui  all'allegato
IV del presente decreto possono essere  finanziati  entro  il  limite
massimo dell'1% del costo dell'intervento a valere sulle risorse  del
quadro  economico  dell'opera.  I   programmi   e   i   progetti   di
riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui  al  primo  periodo
sono approvati secondo le modalita' di cui ai commi 4, 5 e 6.». 
      8) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. Ai fini della verifica del progetto  e  dell'accertamento
dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. Le varianti da  apportare  ai
progetti  approvati  in  base  alla  procedura  di  cui  al  presente
articolo,  sia  in  fase  di   redazione   dei   successivi   livelli
progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate
dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato,  dal  commissario
straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, in conformita' a quanto  stabilito  dal  medesimo
articolo 4, comma 2.»; 
      9) il comma 7-bis e' abrogato; 
    b) all'articolo 44-bis: 
      1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Il
progetto  e'  trasmesso,  unitamente  a  una  relazione  sul   quadro
conoscitivo posto a base del progetto, sulla  coerenza  delle  scelte
progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei  requisiti  per
garantire la cantierizzazione e la manutenibilita' delle  opere.  Con
decreto del Presidente del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici
sono adottate le linee guida per la redazione della relazione di  cui
al secondo periodo.»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore  dei  lavori
pubblici, entro i successivi  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
ricezione del progetto e in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo
215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime un  parere
esclusivamente  sugli  aspetti  progettuali  di  cui  alla  relazione
trasmessa ai sensi del comma 1.»; 
    c) all'articolo 45: 
      1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «e il dirigente di livello generale di cui al comma 4»; 
      2) al comma 3, le parole: «Ai componenti del Comitato speciale»
sono sostituite dalle  seguenti:  «Al  Presidente,  al  dirigente  di
livello generale di cui al successivo comma 4 e agli altri componenti
del Comitato speciale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«e un rimborso per le spese documentate sostenute, nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i
componenti  e  gli  esperti  del  Consiglio  superiore   dei   lavori
pubblici»; 
      3) al comma 4, primo periodo, le parole: «cui  e'  preposto  un
dirigente di livello  generale,  in  aggiunta  all'attuale  dotazione
organica  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e  da
dieci unita'» sono sostituite dalle seguenti:  «cui  e'  preposto  un
dirigente di livello  generale,  in  aggiunta  all'attuale  dotazione
organica  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,
equiparato ad un Presidente di Sezione del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
che si avvale di un dirigente di livello non generale,  con  funzioni
di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unita'». 
  2. All'articolo 1,  comma  516,  ultimo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le  parole  «nonche'  di  eventuali  modifiche
resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli  stralci  medesimi»
sono  soppresse  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Eventuali modifiche, resesi  necessarie  nel  corso  dell'attuazione
degli stralci medesimi, sono approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente  e
della sicurezza energetica.». 
  3. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo le parole: «ed e' composto»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato,». 
  4. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 499, le parole: «di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri  26  settembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «approvato  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma   2,   del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31»; 
    b) al comma 500, le parole: «di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 e per il finanziamento delle
ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3,  comma  2,  del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal comma  498  del
presente articolo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «approvato  ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo  2020,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.  31,
nonche' per il finanziamento delle  ulteriori  opere  individuate  ai
sensi del medesimo articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge». 
  5. Al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38
Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra  lo  Svincolo
di Bianzone e Campone in  Tirano,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, e' nominato  un  Commissario  straordinario  con  i
poteri e le  funzioni  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  secondo
periodo, e comma 5, primo  e  quinto  periodo  del  decreto-legge  31
maggio  2021,  n.  77,  come  modificato  dal  presente  decreto.  Il
Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina,
provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei  lavori  e  assume
tutte le iniziative necessarie per assicurare la  loro  esecuzione  e
messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi  olimpici  e
paralimpici invernali di  Milano-Cortina  2026.  Al  Commissario  non
spettano compensi,  gettoni  di  presenza,  rimborsi  spesa  o  altri
emolumenti comunque denominati. 
                                  Art. 43 
               Disposizioni per l'efficienza energetica 
                      a valere sui fondi PREPAC 
 
  1. Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi  delle
commodity energetiche e dei materiali  da  costruzione  in  relazione
agli  appalti  pubblici  per  il  miglioramento   della   prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione, le  risorse
di cui all'articolo 5, comma 13, del  decreto  legislativo  4  luglio
2014, n.  102,  limitatamente  agli  interventi  di  completamento  e
attuazione dei programmi di cui al comma  2  del  medesimo  articolo,
possono essere altresi' destinate alla copertura dei  maggiori  costi
che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del  predetto
aumento dei prezzi. Il presente comma non si applica agli  interventi
beneficiari  dell'assegnazione  delle  risorse  dei  fondi   di   cui
all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,  convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.