Quesito: Stiamo procedendo con procedura negoziata per la scelta del progettista di un appalto lavori finanziato da fondi PNRR. E’ corretto escludere la quota del 30 % giovani motivandola per “necessità di esperienza o di particolari abilitazioni professionali”? Abbiamo lasciato la quota del 30 % personale femminile in caso di nuove assunzioni.
Risposta: Il comma 7 dell’art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. prevede
che “le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche” . Si tratta di una facoltà rimessa alla Stazione appaltante, la quale può, in ogni caso, decidere di non avvalersi delle suddette deroghe, anche qualora ricorressero in linea astratta alcuni presupposti per la loro applicazione, e comunque l’applicazione delle indicate deroghe richiede un onere motivazione particolarmente stringente, che la SA è tenuta ad esternare, con atto espresso del responsabile della SA, prima o contestualmente all’avvio della procedura ad evidenza pubblica. Tanto premesso, si rileva che le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC)” adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2021 ai sensi del comma 8 dell’indicato art. 47, specificano che l’attivazione delle deroghe è subordinata all’esistenza degli specifici presupposti stabili dal comma 7 ed che le stazioni appaltanti devono fornire adeguata e specifica dimostrazione delle ragioni per cui l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati dalla stazione appaltante rendano impossibile tale applicazione. (Parere MIMS n. 1522/2022)