D.L. PNRR 3 n. 13/2023 (conversione in Legge): nuove misure urgenti per affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

Pubblicata sulla GURI n. 94/2023 la Legge 21 aprile 2023, n. 41 recante conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative.

Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/2023

 

All'articolo 8: 
      al comma 1, le parole:  «ad  essi  assegnati»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ad  essi  assegnate»  e  dopo  le  parole:  «secondo
periodo, del» sono inserite le seguenti:  «testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al primo periodo, dopo le parole: "per  il  reclutamento
del personale a tempo determinato"  sono  inserite  le  seguenti:  ",
ovvero con contratto di somministrazione di lavoro,"; 
          b) al secondo periodo, dopo  le  parole:  "A  tal  fine,  i
contratti di lavoro a tempo determinato" sono inserite  le  seguenti:
", ovvero i contratti di somministrazione di lavoro,"»; 
      al comma 2, le parole: «dei programmi e operativi complementari
alla programmazioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «dei
programmi operativi complementari alle programmazioni europee»; 
      al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma  4»  il  segno  di
interpunzione: «,» e' soppresso ed e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo:  «Per  i  segretari  comunali  e  provinciali,  la  medesima
facolta' di incremento percentuale del trattamento  accessorio  oltre
il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, e' calcolata sui  valori  della  retribuzione  di
posizione, spettanti in base all'ente di titolarita',  come  definiti
dal comma 1 dell'articolo 107 del contratto collettivo  nazionale  di
lavoro  relativo  al  personale  dell'area  delle  funzioni   locali,
sottoscritto in data 17  dicembre  2020,  nonche'  sul  valore  della
retribuzione di risultato come risultante  dai  contratti  collettivi
vigenti»; 
      al comma 5, le parole: «di cui  al  comma  4»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi  3  e  4»,  dopo  le  parole:  «enti
locali» sono inserite le seguenti: «e  gli  enti  e  le  aziende  del
Servizio sanitario nazionale» e dopo  le  parole:  «all'articolo  113
del» sono inserite le seguenti: «codice dei  contratti  pubblici,  di
cui al»; 
      al comma 7, le parole: «due posizioni di  livello  dirigenziale
non  generale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «due   posizioni
dirigenziali di livello non generale»; 
      al comma 8,  dopo  le  parole:  «All'articolo  54-quater»  sono
inserite le seguenti: «, comma 1,»; 
      al comma 10, dopo  le  parole:  «del  PNRR»  sono  inserite  le
seguenti: «di titolarita'» e dopo le parole: «articolo 7» il segno di
interpunzione: «,» e' soppresso; 
      al comma 11, le parole: «stanziamento di fondo  speciale»  sono
sostituite dalle seguenti: «stanziamento del fondo speciale»; 
      al comma 13 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «o,
qualora previsto a  legislazione  vigente,  previa  informativa  alle
stesse»; 
      dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente: 
        «13-bis. Fino al  31  dicembre  2023,  le  procedure  di  cui
all'articolo 145,  comma  2,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  si   applicano   anche   ai
finanziamenti e contributi previsti per gli enti  locali  nell'ambito
del Piano nazionale di ripresa e resilienza.  Dalle  disposizioni  di
cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica». 
    Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
      «Art. 8-bis (Fondo per l'avvio di opere  indifferibili).  -  1.
Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo  per  l'avvio  di
opere indifferibili, di  cui  all'articolo  26,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi relativi  ad  opere
finanziate, in tutto o in parte, con le risorse  previste  dal  PNRR,
oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai  sensi
dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31  maggio  2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, considerano  come
importo preassegnato a  ciascun  intervento,  in  aggiunta  a  quello
attribuito con  il  provvedimento  di  assegnazione,  l'ammontare  di
risorse pari al 20 per cento dell'importo gia' assegnato dal predetto
provvedimento. 
      2. Ai fini dell'attuazione del  comma  1,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il 30 aprile 2023,  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli  interventi,  completi
del codice unico  di  progetto  (CUP)  e  dell'indicazione  dell'ente
locale attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da
adottare entro dieci giorni dalla scadenza  del  termine  di  cui  al
periodo  precedente,  sono  assegnate  le  risorse  agli   interventi
individuati nell'elenco di  cui  allo  stesso  periodo.  Resta  fermo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022. 
      3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti
delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 26,  comma  7,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
      4. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022,  n.
197, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        "b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali  per  i
quali si applicano  gli  obblighi  e  le  condizionalita'  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza". 
      5. Al  fine  di  assicurare  il  completamento  dell'intervento
relativo all'armamento  della  tratta  Montedonzelli-Piscinola  della
Linea 1 della metropolitana di Napoli, e'  autorizzata  la  spesa  di
1.200.000 euro  per  l'anno  2023.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  l'avvio  di  opere
indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91. 
      6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 56 e' sostituito dal seguente: 
          "56. L'ente locale beneficiario del contributo  di  cui  al
comma  51  e'  tenuto  ad  assumere   l'obbligazione   giuridicamente
vincolante,  relativa  alla  stipula  del  contratto  di  affidamento
dell'incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi
decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di  cui  al  comma
53. Con il medesimo decreto sono altresi' definite  le  modalita'  di
monitoraggio  e  di  verifica   delle   informazioni   relative,   in
particolare, alla stipula del contratto di affidamento  dell'incarico
di  progettazione  e  dell'effettiva  conclusione  dell'attivita'  di
progettazione. Ai fini  dell'erogazione  del  contributo  di  cui  al
presente comma, e'  sempre  richiesta  l'acquisizione  di  un  codice
identificativo di gara (CIG) ordinario.  I  contributi  assegnati  ai
sensi del comma 53 sono erogati dal Ministero dell'interno agli  enti
beneficiari,  per  l'80  per  cento,  previa  verifica  dell'avvenuta
stipula del contratto di affidamento dell'incarico  di  progettazione
e, per il restante  20  per  cento,  previa  verifica  dell'effettiva
conclusione  dell'attivita'  di  progettazione  e  comunque  fino   a
concorrenza della spesa effettivamente sostenuta. In caso di  mancato
rispetto del termine di  cui  al  primo  periodo,  il  contributo  si
intende revocato. A decorrere dalla procedura di assegnazione per  il
2024,  gli  enti  beneficiari  dei  contributi  relativi  al  biennio
precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di
progettazione, solo  dopo  aver  dimostrato,  tramite  i  sistemi  di
monitoraggio di cui al comma  57,  di  aver  completato  le  relative
attivita'  di  progettazione  oggetto  di  contributo   nel   biennio
precedente"; 
        b) al comma 57, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:
"L'assunzione  delle  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  e  la
conclusione   dell'attivita'   di   progettazione   sono   verificate
attraverso i dati presenti nel citato sistema di monitoraggio"». 

All'articolo 14: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: «comma  3,»
sono inserite le seguenti: «del presente decreto»; 
        alla  lettera  b),  capoverso   6-quinquies,   alla   parola:
«provvedimenti» e' premessa la seguente: «i» e le parole: «al comma 1
e  sottoposti»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «al   comma   1
sottoposti»; 
        alla lettera d): 
          al numero 1), le  parole:  «e  delle  infrastrutture»  sono
sostituite dalle seguenti: «, e alle infrastrutture»; 
          al numero 2): 
          al capoverso 5,  dopo  le  parole:  «quarto  periodo»  sono
inserite le seguenti: «, del presente articolo»; 
          al capoverso 5-ter, il  primo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: «Le risultanze della valutazione di assoggettabilita'  alla
verifica preventiva dell'interesse archeologico di  cui  all'articolo
25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016,  sono  acquisite
nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del  presente
articolo.  Qualora  non  emerga  la  sussistenza  di   un   interesse
archeologico, le risultanze della  valutazione  di  assoggettabilita'
alla  verifica  preventiva   dell'interesse   archeologico   di   cui
all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono
corredate delle eventuali prescrizioni  relative  alle  attivita'  di
assistenza archeologica in corso d'opera da  svolgere  ai  sensi  del
medesimo articolo 25»; 
        alla lettera e), numero 2), dopo  le  parole:  «comma  5»  e'
aggiunto il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      al comma 2, dopo le parole: «medesimo decreto  legislativo»  il
segno di interpunzione: «,» e' soppresso; 
      al comma 4, al primo  periodo,  le  parole:  «Per  le  medesime
finalita' di  cui  al  comma  1,»  sono  soppresse,  le  parole:  «le
disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3,
5, 6, 8  e  13  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,»  sono
sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui agli  articoli  1,
2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del  decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76,» e, al secondo periodo, le parole:  «da  Consip  S.p.A.»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip S.p.A.»; 
      dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
        «4-bis. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  4,  le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
settembre 2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il
decreto del Ministro dell'interno di cui  al  comma  5  del  medesimo
articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  possono
essere individuate, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei  Gruppi
interforze antimafia  istituiti  presso  le  prefetture,  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
        4-ter. Ferma restando la somma complessivamente  destinata  a
concorrere alla realizzazione  del  singolo  programma,  in  caso  di
programmi finanziati sia con risorse del PNRR  sia  con  risorse  del
PNC, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
su proposta dell'Amministrazione centrale titolare della misura PNRR,
puo' essere disposta, nei limiti delle risorse del  PNC  disponibili,
l'assegnazione di risorse al fine di porre ad  esclusivo  carico  del
PNC medesimo specifici interventi, per i quali devono essere comunque
assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e  la  coerenza
con  gli  impegni  assunti  con  la  Commissione  europea  nel   PNRR
sull'incremento della capacita'  di  spesa  collegata  all'attuazione
degli interventi del PNC»; 
      al comma 8, lettera a),  dopo  le  parole:  «all'alinea,»  sono
inserite le seguenti: «le parole:  "Fino  al  30  giugno  2023"  sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2024" e»; 
      al comma 9, capoverso 451-bis, le parole:  «di  2.231.00  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «di 2.231.000 euro»; 
      dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
        «9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei
soggetti individuati  dall'articolo  3,  comma  1,  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  1°  febbraio  2023,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  55  del  6  marzo   2023,
costituisce  titolo  per   l'emissione   della   fattura   da   parte
dell'impresa  esecutrice,  anche  in   assenza   del   rilascio   del
certificato di pagamento da parte della stazione  appaltante.  A  tal
fine, i medesimi soggetti  forniscono  all'impresa  esecutrice  copia
dell'istanza  presentata,  completa  del  prospetto  di  calcolo  del
maggior importo  dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori  rispetto
all'importo dello stato di avanzamento dei  lavori  determinato  alle
condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori  e  vistato
dal responsabile unico del procedimento». 
All'articolo 17: 
      al comma 2, le  parole:  «da  diritto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di diritto»; 
      al comma 3, al primo periodo, le  parole:  «da  Consip  S.p.A.»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip  S.p.A.»  e,  al  terzo
periodo, dopo le parole: «In  relazione  all'incremento  disposto  ai
sensi   del   primo   periodo,»   sono    inserite    le    seguenti:
«l'aggiudicatario,  previa  autorizzazione  da  parte  della   Consip
S.p.A.,  puo'  eseguire  parte  della   prestazione   oggetto   delle
convenzioni e degli accordi quadro stipulati  dalla  medesima  Consip
S.p.A. avvalendosi di altri operatori economici, a prescindere  dalla
loro  eventuale  partecipazione  alla  medesima  procedura,   purche'
all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e  le  forniture
da subappaltare e che tali operatori economici siano in possesso  dei
requisiti previsti all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio  2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108, nonche' dei requisiti previsti all'articolo 80 del codice di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, in alternativa,»; 
      al comma 4, le parole: «decreto del Ministero» sono  sostituite
dalle seguenti: «decreto del Ministro»; 
      al comma 5, le parole: «da Consip S.p.A.» sono sostituite dalle
seguenti:   «dalla    Consip    S.p.A.»    e    dopo    la    parola:
«clinico-assistenziali"» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso. 
    All'articolo 18: 
      al comma 2, alinea, dopo le parole: «All'articolo  50-ter  del»
sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale,  di
cui al»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. All'articolo 1, comma  563,  secondo  periodo,  della
legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  le  parole:   "alle   pubbliche
amministrazioni,  agli  enti  territoriali"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "ai soggetti pubblici e privati" e le  parole:  "attraverso
lo strumento della Carta" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso
l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta"»; 
      al comma 3: 
        al primo periodo, dopo le parole: «commi 6  e  7,  del»  sono
inserite le seguenti: «codice delle  comunicazioni  elettroniche,  di
cui al», dopo le parole: «articolo 5, comma 3, del» sono inserite  le
seguenti: «codice  della  strada,  di  cui  al»  e  dopo  le  parole:
«apposita  richiesta»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  in  formato
digitale e mediante posta elettronica certificata,»; 
        al   secondo   periodo,   dopo   le    parole:    «preventiva
comunicazione» sono inserite le seguenti: «, in  formato  digitale  e
mediante posta elettronica certificata,»,  dopo  le  parole:  «citato
articolo 5,  comma  3,»  sono  inserite  le  seguenti:  «del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.  285,»  e  le  parole:  «che  verranno
dettagliate»    sono    sostituite    dalle    seguenti:    «definite
dettagliatamente»; 
      il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento  degli
obiettivi di trasformazione  digitale  di  cui  al  regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  10  febbraio
2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, per  gli  interventi  relativi  alla
realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga  fissa  e
mobile, sono prorogati di ventiquattro  mesi  i  termini  relativi  a
tutti i certificati, gli attestati, i permessi,  le  concessioni,  le
autorizzazioni  e  gli  atti  abilitativi  comunque  denominati,  ivi
compresi i termini di inizio e  di  ultimazione  dei  lavori  di  cui
all'articolo 15 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o  formatisi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.  La  disposizione  di
cui al primo periodo  si  applica  anche  ai  termini  relativi  alle
segnalazioni certificate di inizio  attivita'  (SCIA),  nonche'  alle
autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni  e  autorizzazioni
ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano
anche  ai  permessi  di  costruire  e   alle   SCIA   per   i   quali
l'amministrazione competente abbia accordato  una  proroga  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 2, del testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  o  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
dell'articolo 10-septies del decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche  e  alle  dichiarazioni  e
autorizzazioni ambientali comunque denominate e  prorogate  ai  sensi
del citato articolo 10-septies»; 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Al fine di consentire  il  tempestivo  raggiungimento
degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  10  febbraio
2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di garantire connettivita' a banda
ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento
del Piano "Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale
per  la  transizione  digitale  il  27  luglio  2021,  gli  operatori
beneficiari della proroga  di  cui  all'articolo  1,  comma  11,  del
decreto-legge   30   dicembre   2021,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  25  febbraio  2022,  n.   15,   possono
richiedere il mantenimento dei diritti d'uso  delle  frequenze  nella
banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previa presentazione di
apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11
del codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 31  luglio  2023.  Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso  e'
soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31
ottobre 2023 dall'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  in
base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al  bando  di
gara  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018,  in
proporzione alla quantita' di frequenze, alla popolazione  coperta  e
alla durata del diritto d'uso, considerando, altresi', il progressivo
spegnimento delle frequenze oggetto di proroga»; 
      al comma 5: 
        all'alinea, le parole: «Al  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Al codice delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al
decreto»; 
        alla lettera a): 
          al numero  2),  le  parole:  «le  amministrazioni,  enti  e
gestori» sono sostituite dalle  seguenti:  «le  amministrazioni,  gli
enti e i gestori» e le parole: «ivi incluse»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ivi inclusi»; 
        dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente: 
          «2-bis) al comma 10, la  parola:  "novanta"  e'  sostituita
dalla seguente: "sessanta"»; 
        alla lettera b), dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente: 
          «2-bis) il comma 5 e' abrogato»; 
      il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6.  Dopo  l'articolo  49  del  codice  delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
e' inserito il seguente: 
          "Art.  49-bis  (Misure  di  semplificazione  per   impianti
relativi ad opere prive o di minore rilevanza). - 1.  Gli  interventi
di cui agli articoli 44 e  45  del  presente  codice,  relativi  agli
impianti delle opere prive di rilevanza o di minore rilevanza di  cui
agli articoli 94 e 94-bis del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  gli  interventi
di cui agli articoli 46,  47  e  49  del  presente  codice  non  sono
soggetti all'autorizzazione preventiva di  cui  all'articolo  94  del
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380. 
          2.  Sono  interventi   privi   di   rilevanza,   a   titolo
esemplificativo:  microcelle,  impianti  di  copertura  indoor  e  in
galleria e le infrastrutture costituite  da  pali/paline  di  altezza
inferiore o uguale a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN. 
          3. Gli interventi di  cui  al  comma  1  che  hanno  minore
rilevanza  e  prevedono  l'esecuzione  di  lavori  strutturali  nelle
localita' sismiche individuate ai sensi dell'articolo  83  del  testo
unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n.  380,  sono  soggetti  al  preventivo  deposito  in  formato
digitale del progetto strutturale presso l'Ufficio del genio  civile,
accompagnato dalla dichiarazione  del  progettista  che  assevera  il
rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra  il
progetto esecutivo riguardante le strutture e  quello  architettonico
nonche' il rispetto delle eventuali prescrizioni  sismiche  contenute
negli strumenti di pianificazione  urbanistica.  L'avvenuto  deposito
abilita all'inizio dei relativi lavori"»; 
      il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7.  Dopo  l'articolo  54  del  codice  di  cui  al   decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: 
          "Art. 54-bis (Infrastrutture di  comunicazione  elettronica
ad alta velocita'). - 1. Per la realizzazione  di  infrastrutture  di
comunicazione elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi
civici non e' necessaria l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  12,
secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e,  nei  casi  di
installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46  e  49
del presente codice e di realizzazione di  iniziative  finalizzate  a
potenziare le infrastrutture e a  garantire  il  funzionamento  delle
reti e l'operativita' e continuita' dei servizi di telecomunicazione,
non si applica il vincolo  paesaggistico  di  cui  all'articolo  142,
comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"»; 
      al comma 9, le parole: «decreto legislativo del 18 aprile» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile»; 
      dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
        «10-bis. Al fine di contenere l'incremento del contributo  di
cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2020, n. 8, e  di  cui  all'articolo  34,  comma  4,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di  consentire
la prosecuzione delle attivita' finalizzate  all'implementazione  del
processo di digitalizzazione, in conformita' al  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza ai sensi  dell'articolo  27,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,  si  applicano  fino   al
completamento  del  processo  di  transizione   digitale   da   parte
dell'Autorita' ivi indicata e comunque non oltre il 31 marzo 2024»; 
      al comma 11: 
        alla lettera a), alle parole: «secondo periodo,» e'  premessa
la seguente: «al» e le parole: «secondo periodo  e»  sono  sostituite
dalle seguenti: «secondo periodo, e»; 
        alla lettera b), le parole: «secondo periodo» sono sostituite
dalle seguenti: «secondo periodo,»; 
      dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
        «11-bis. All'articolo 65 del testo unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
          a) dopo la parola: "(PEC)" o "PEC" , ovunque ricorre,  sono
inserite le seguenti: "o portale telematico di riferimento"; 
          b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
          "4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale
telematico all'atto della presentazione allo sportello  unico  e'  da
considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha
presentato la denuncia". 
        11-ter. Al fine di garantire il  perseguimento  del  pubblico
interesse alla tempestiva e corretta  esecuzione  del  contratto,  e'
estesa ai Piani "Italia a 1 Giga", "Italia 5G backhauling" e  "Italia
5G  densificazione"  l'applicazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 35, comma 18, del codice di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50. 
        11-quater.  Per  consentire  la  rendicontazione  del  Grande
progetto nazionale banda ultra larga aree bianche,  adottato  con  la
decisione di esecuzione C(2019) 2652 final della Commissione europea,
del 3 aprile 2019, sui programmi  operativi  cofinanziati  dai  fondi
strutturali  e  di  investimento  europei   per   la   programmazione
2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, e' autorizzato a concedere in favore del Ministero delle imprese
e del made in Italy le anticipazioni di  cui  all'articolo  1,  comma
243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100  milioni
di euro per l'anno 2023». 
 All'articolo 24: 
      al comma 2, capoverso 1-bis, dopo  le  parole:  «interventi  di
edilizia scolastica di cui al comma 1,» sono  inserite  le  seguenti:
«nonche' per tutti gli interventi  di  edilizia  scolastica  ad  ogni
titolo rientranti fra i progetti PNRR di  titolarita'  del  Ministero
dell'istruzione e del merito,» e le  parole:  «,  i  cui  oneri  sono
posti» sono sostituite dalle  seguenti:  «;  i  relativi  oneri  sono
posti»; 
      al comma 3, alinea,  le  parole:  «rientranti  nel  PNRR»  sono
soppresse e le parole: «ove diversi» sono sostituite dalle  seguenti:
«ove diverse»; 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3  si  applicano,  in
quanto compatibili, anche agli Istituti  tecnologici  superiori  (ITS
Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99,  per  l'attuazione
degli interventi rientranti nel PNRR»; 
      al comma 4, le parole: «ivi richiamati» sono  sostituite  dalle
seguenti: «rientranti nel PNRR»; 
      al comma 5, le parole: «la spesa  4  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «la spesa di 4 milioni» e le parole: «3 aprile  2017»
sono sostituite dalle seguenti: «13 aprile 2017»; 
      al comma 6, dopo le parole: «bando  di  gara»  e'  inserito  il
seguente  segno  di  interpunzione:  «,»  e   le   parole:   «tecnico
organizzativi»      sono       sostituite       dalla       seguente:
«tecnico-organizzativi»; 
      dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
        «6-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio  2022,  n.  99,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1: 
          1) all'alinea, le parole:  "dodici  mesi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "diciassette mesi"; 
          2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          "c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia  intervenuta
almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31
marzo 2023"; 
        b) al comma 2, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "diciassette mesi"». 
All'articolo 31: 
      al comma 1, le parole da: «All'articolo 40»  fino  a:  «n.  79»
sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 1, comma  427,  secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»; 
      al comma 2, le parole: «comma 421 e seguenti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «commi 421  e  seguenti»,  le  parole:  «fattibilita'
tecnico economica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fattibilita'
tecnico-economica», le parole: «di messa in sicurezza di aree  e  di»
sono sostituite dalle seguenti: «messa in sicurezza di aree e»  e  le
parole: «del 2021per» sono sostituite dalle seguenti: «del 2021 per»; 
      al comma 3, le parole: «risorse idriche, alla» sono  sostituite
dalle seguenti: «risorse idriche e alla»; 
      al  comma  4,  le  parole:  «comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma  2»  e  le  parole:  «comma  421  e  seguenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 421 e seguenti»; 
      al comma 6: 
        alla lettera a), le parole: «del suddetto  articolo  1»  sono
soppresse, le parole: «all'articolo 1,  comma  422,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «al  comma
422,» e le parole: «a Roma Capitale» sono sostituite dalle  seguenti:
«al Commissario straordinario»; 
        alla lettera b): 
          al capoverso 425-bis: 
          all'alinea, le parole:  «rinnovo  armamento  metropolitana»
sono sostituite dalle seguenti:  «del  rinnovo  dell'armamento  della
metropolitana» e  dopo  la  parola:  «registrato»  sono  inserite  le
seguenti: «alla Corte dei conti»; 
        alla  lettera  a),  quinto   periodo,   le   parole:   «comma
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»; 
        alla lettera c), le parole:  «corredati  dalla  attestazione»
sono sostituite dalle  seguenti:  «corredati  dell'attestazione»,  le
parole: «di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti:  «ai
sensi dell'articolo 13» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«. In deroga all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50, la verifica puo' essere effettuata dal responsabile unico  del
procedimento, anche avvalendosi della struttura di  cui  all'articolo
31, comma 9, del medesimo decreto legislativo, ove  il  progetto  sia
stato redatto da progettisti esterni»; 
        la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
          «d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli
operatori economici avviene secondo le modalita' di cui  all'articolo
32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014. Il soggetto attuatore, ovvero  la  centrale  di
committenza cui abbia  eventualmente  fatto  ricorso,  individua  gli
operatori economici  da  consultare  nella  procedura  negoziata,  in
numero adeguato e compatibile con la  celerita'  della  procedura  di
gara e tale da garantire il confronto concorrenziale, sulla  base  di
informazioni  riguardanti  le   caratteristiche   di   qualificazione
economica e  finanziaria  e  tecniche  e  professionali  desunte  dal
mercato, nel rispetto dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza  e
rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se  sussistono  in
tale numero soggetti idonei. Ai fini della procedura di gara: 
          1) e' autorizzato il ricorso alle riduzioni dei termini per
ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma  1,  lettera  c),  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
          2)  e'  autorizzato,   alla   scadenza   del   termine   di
presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui
all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159, nei  confronti  degli  operatori  economici  che  hanno
manifestato interesse a partecipare alla procedura; 
          3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9, del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' ridotto a cinque giorni; 
          4) la verifica di  congruita'  delle  offerte  anormalmente
basse puo' essere  effettuata,  in  deroga  alla  previsione  di  cui
all'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, in base ai soli elementi specifici  dell'offerta,  ai  sensi  del
comma 6 del medesimo articolo; 
          5) e' autorizzata la consegna delle prestazioni in  via  di
urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi  dell'articolo  8,
comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
nelle  more  del  completamento  delle  verifiche  del  possesso  dei
requisiti di ordine generale e speciale  propedeutiche  alla  stipula
del contratto; 
          6) e' autorizzata la modifica del contratto senza procedere
ad un nuovo affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  per  l'esecuzione
di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari
a realizzare la sistemazione superficiale dell'area di  intervento  e
di quelle limitrofe ad  esso  funzionali,  purche'  il  prezzo  degli
stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 106, il
50 per cento del valore del contratto iniziale, nonche' nel  rispetto
dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici»; 
          al capoverso 425-ter, le parole: «di cui al comma  425-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal  programma  dettagliato
degli interventi, approvato ai sensi del comma 422» e le parole:  «in
quanto  compatibile»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  quanto
compatibili»; 
      dopo il capoverso 425-ter e' aggiunto il seguente: 
        «425-quater. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli
2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,
il progetto di fattibilita' tecnica ed economica degli interventi  di
cui al comma 425-bis garantisce il  rispetto  dei  principi  e  delle
regole tecniche sulla progettazione universale,  per  assicurare,  su
base di uguaglianza con gli altri, l'accessibilita', l'autonomia,  la
sicurezza nonche' la fruibilita' degli spazi pubblici da parte  delle
persone con disabilita'»; 
        dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
          «b-bis) al comma 427: 
          1) al quinto periodo, le parole: "per la messa in sicurezza
e la manutenzione straordinaria delle strade" sono soppresse; 
          2)  al  sesto  periodo,  le  parole:  "Limitatamente   agli
affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui  all'articolo  35
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016," sono soppresse; 
          3) al settimo periodo, le parole: "di messa in sicurezza  e
manutenzione  straordinaria  delle  strade"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui
al comma 422,"»; 
      dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
        «6-bis.   L'Agenzia   del   demanio,   ove   necessario   per
l'attuazione degli interventi finanziati dai commi  precedenti,  puo'
ricorrere, nei  limiti  delle  procedure  disciplinate  dal  presente
articolo e previa  intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, al supporto e alla fornitura di servizi dell'Istituto per il
credito sportivo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. 
        6-ter. In occasione delle  celebrazioni  del  Giubileo  della
Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario straordinario di cui  al
comma 2 adotta un piano  per  la  realizzazione  di  un  progetto  di
cardioprotezione di Roma Capitale  che,  al  fine  di  consentire  la
riduzione dei tempi di  intervento  nei  casi  di  arresto  cardiaco,
prevede  il   posizionamento   di   postazioni   con   defibrillatori
teleconnessi al numero 118, in relazione ai  flussi  dei  fedeli  del
Giubileo, nei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
della legge 4 agosto 2021, n. 116. 
        6-quater.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro della salute,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  sono  definite  le  modalita'  di
posizionamento dei dispositivi di cui al comma 6-ter. 
        6-quinquies. Ai fini di cui al comma 6-ter e' autorizzata  la
spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.  Agli  oneri  di  cui  al
presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». 
      Nel capo VI del titolo II della parte II, all'articolo 32  sono
premessi i seguenti: 
        «Art. 31-bis (Misure urgenti per interventi su infrastrutture
viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016). -  1.  All'articolo
15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma  2
e' aggiunto il seguente: 
          "2-bis. Al  fine  di  assicurare  l'efficace  e  tempestiva
attuazione degli interventi di  cui  al  comma  1,  per  il  supporto
tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione  delle  opere,  al
soggetto attuatore si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
4, commi 3 e 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attivita' connesse alla
realizzazione dei citati interventi sono posti a  carico  dei  quadri
economici degli interventi con le modalita' e nel limite della  quota
di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111". 
        Art. 31-ter (Attribuzione di risorse alla regione Molise  per
l'adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata). - 1.  Al  fine  di
garantire la realizzazione dell'Investimento 4.1  della  Missione  2,
componente 4,  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  in
relazione  alle   manutenzioni   impiantistiche   e   strumentali   e
all'adeguamento sismico delle strutture in  calcestruzzo  armato  del
manufatto  di  scarico  e  della  casa  di  guardia  della  diga   di
Ripaspaccata in agro  del  comune  di  Montaquila,  in  provincia  di
Isernia, e' autorizzata in favore della regione Molise  la  spesa  di
7,1 milioni di euro per l'anno 2023  e  di  7  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024  e  2025.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  22,
comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42». 
    All'articolo 33: 
      al comma 1: 
        alla lettera a): 
          al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Tenuto conto  delle
preminenti esigenze di appaltabilita' delle opere, il Presidente  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici puo' disporre che l'attivita'
di verifica dell'esistenza di evidenti carenze  progettuali,  con  le
medesime modalita' di cui al periodo precedente, sia  svolta  da  una
delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori  pubblici,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"; 
        dopo il numero 1) e' inserito il seguente: 
          «1-bis) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
          "1-quater. Le procedure di  approvazione  degli  interventi
relativi alle infrastrutture  ferroviarie  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo e all'articolo 53-bis del presente  decreto  per  i
quali sia  stato  nominato  un  Commissario  straordinario  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,   anche
eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono  essere  avviate
dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante  anche  nel
caso in cui la disponibilita' dei finanziamenti sia limitata al  solo
progetto di fattibilita' tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi
restando  gli  effetti  dell'apposizione  del   vincolo   preordinato
all'esproprio, la dichiarazione di pubblica  utilita'  dell'opera  ai
sensi del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  decade  qualora,  entro  sei  mesi
dalla data in cui diventa efficace l'atto che  dichiara  la  pubblica
utilita', il Commissario straordinario non adotti apposita  ordinanza
attestante  l'assegnazione  dei  finanziamenti   necessari   per   la
realizzazione degli interventi. Gli interventi  di  cui  al  presente
comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei
finanziamenti per i successivi livelli  progettuali  e  per  la  loro
realizzazione.   In   caso   di   decadenza   dell'efficacia    della
dichiarazione di pubblica utilita', restano valide le  autorizzazioni
e le intese gia'  acquisite,  purche'  il  Commissario  straordinario
attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla  base  del  quale  i
pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati"»; 
        al numero 3), dopo le parole: «all'Allegato IV» sono inserite
le seguenti: «del presente decreto» e le parole:  «secondo  periodo.»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «secondo  periodo,  del  presente
decreto»; 
        al numero 4), dopo le parole: «all'Allegato IV» sono inserite
le seguenti: «del presente decreto»; 
        al numero 5), capoverso 5, dopo le  parole:  «comma  6»  sono
inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «secondo e
terzo periodo.» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «terzo  e  quarto
periodo»; 
        al  numero  6.4,  le  parole:   «all'ottavo   periodo»   sono
sostituite dalle seguenti: «al settimo periodo»; 
        al numero 7), capoverso 6-ter, le parole:  «5  e  6.".»  sono
sostituite dalle seguenti: «5 e 6";»; 
        alla lettera b), numero 1), dopo le parole: «e' trasmesso» il
segno di interpunzione: «,» e' soppresso; 
        alla lettera c): 
          al numero 1), alle parole: «e il dirigente» e' premesso  il
seguente segno di interpunzione: «,»; 
          al numero 2), dopo le parole: «Ai componenti  del  Comitato
speciale» sono inserite le  seguenti:  «e'  corrisposta»  e  dopo  le
parole: «agli altri componenti del Comitato speciale»  sono  inserite
le seguenti: «sono corrisposti»; 
      al comma 5, al  primo  periodo,  le  parole:  «primo  e  quinto
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «primo e quarto periodo,» e,
al terzo periodo, le parole: «rimborsi spesa» sono  sostituite  dalle
seguenti: «rimborsi di spese»; 
      dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
        «5-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019,  n.  55,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le
disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non  si  applicano   agli
interventi relativi  alle  infrastrutture  ferroviarie  di  cui  agli
articoli 44 e  53-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108". 
        5-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,  n.  25,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 5-bis: 
          1) al secondo periodo, le  parole:  "La  titolarita'  della
misura e' in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al" sono
sostituite dalla seguente: "Al"; 
          2) dopo il secondo periodo sono aggiunti  i  seguenti:  "Al
fine di  assicurare  la  tempestiva  realizzazione  degli  interventi
necessari allo svolgimento dei Giochi  del  Mediterraneo  di  Taranto
2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato,
su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport  e  i
giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
e' nominato un Commissario straordinario con i poteri e  le  funzioni
di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo  e
quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario
straordinario  provvede  ad  informare  periodicamente  il   Comitato
organizzatore  dei  XX  Giochi  del  Mediterraneo  sullo   stato   di
avanzamento delle attivita'. Con  il  medesimo  decreto  e'  altresi'
stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli  interventi
da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento  del  valore
dei medesimi quadri economici, da destinare alle  spese  di  supporto
tecnico e al compenso per il Commissario straordinario.  Il  compenso
del Commissario straordinario e' stabilito in misura non superiore  a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le  attivita'  connesse  alla
realizzazione  dei  progetti  e  degli  interventi,  il   Commissario
straordinario puo' avvalersi, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, dell'Unita' Tecnica- Amministrativa di cui all'articolo 5, comma
1, del decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonche' di societa'
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle  regioni
o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri  economici
degli interventi nell'ambito  della  percentuale  di  cui  al  quarto
periodo"; 
          b) al comma 5-ter, il  primo  e  il  secondo  periodo  sono
sostituiti dai seguenti: "Il  Commissario  straordinario  di  cui  al
comma 5-bis, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede  alla
predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a  legislazione
vigente a tale scopo destinate e sentito  il  Comitato  organizzatore
dei  XX  Giochi  del  Mediterraneo,  della  proposta  del   programma
dettagliato delle opere  infrastrutturali  occorrenti,  ivi  comprese
quelle per l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse e
di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice  unico
di  progetto,  del  soggetto  attuatore,   del   costo   complessivo,
dell'entita' del finanziamento  concedibile,  delle  altre  fonti  di
finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli
interventi. Il programma e' approvato, anche per stralci, con  uno  o
piu' decreti  del  Ministro  per  gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del  Ministro  per  lo  sport  e  i
giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze. Con i decreti  di  cui  al  secondo  periodo  sono  altresi'
stabiliti,  per  ciascuna  opera,  il   cronoprogramma   procedurale,
suddiviso   in   obiettivi   iniziali,   intermedi   e   finali,   il
cronoprogramma finanziario, le modalita' di attuazione, le  modalita'
di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonche'  le
modalita'  di  revoca  del   finanziamento   in   caso   di   mancata
alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato  rispetto  del
cronoprogramma procedurale degli interventi"; 
          c) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti: 
          "5-quater.   E'   autorizzata   l'apertura   di    apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario  di  cui
al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione  dei
progetti e degli interventi. Il Commissario  predispone  e  aggiorna,
mediante i sistemi  informativi  del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato,  il  cronoprogramma   dei   pagamenti   degli
interventi.  Il  Commissario,  nei  limiti  delle  risorse  impegnate
nell'ambito  dei  bilanci  delle  amministrazioni  interessate,  puo'
avviare le procedure di affidamento dei contratti  anche  nelle  more
del trasferimento delle risorse sulla contabilita' speciale. 
          5-quinquies. Alle  controversie  relative  all'approvazione
degli elenchi degli interventi di cui al comma 5-ter, alle  procedure
di  espropriazione,  con   esclusione   di   quelle   relative   alla
determinazione delle indennita' espropriative, e  alle  procedure  di
progettazione, approvazione e  realizzazione  degli  interventi  come
individuati ai sensi del medesimo comma 5-ter si  applica  l'articolo
125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104". 
        5-quater. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2
della  metropolitana  della  citta'  di  Torino,  con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il sindaco di Torino, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, e' nominato  un  Commissario  straordinario  con  i
poteri e le  funzioni  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  secondo
periodo, e comma 5, primo e  quarto  periodo,  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, come modificato dal  presente  decreto.  Con  il
medesimo decreto sono altresi' stabilite le modalita'  di  attuazione
dell'opera  nonche'  le  modalita'  di  monitoraggio,  da  effettuare
attraverso il sistema di monitoraggio  delle  opere  pubbliche  della
banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP)  ai  sensi  del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le modalita' di  revoca
delle risorse e le attivita' connesse alla realizzazione  dell'opera.
Il Commissario  straordinario,  entro  novanta  giorni  dall'atto  di
nomina, provvede all'espletamento delle attivita'  di  progettazione,
di  affidamento  e  di  esecuzione  e  assume  tutte  le   iniziative
necessarie per assicurare la  realizzazione  degli  interventi  e  la
messa  in  esercizio  dell'impianto.  Al  Commissario  non   spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati. Per il supporto tecnico e le attivita'  connesse
alla realizzazione dell'opera, il Commissario puo'  avvalersi,  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonche'  di
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla
regione o da altri soggetti di cui all'articolo  1,  comma  2,  della
legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Le  amministrazioni  interessate
provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente».