Pubblicata sulla GURI n. 94/2023 la Legge 21 aprile 2023, n. 41 recante conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative.
Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/2023
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «ad essi assegnati» sono sostituite
dalle seguenti: «ad essi assegnate» e dopo le parole: «secondo
periodo, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "per il reclutamento
del personale a tempo determinato" sono inserite le seguenti: ",
ovvero con contratto di somministrazione di lavoro,";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "A tal fine, i
contratti di lavoro a tempo determinato" sono inserite le seguenti:
", ovvero i contratti di somministrazione di lavoro,"»;
al comma 2, le parole: «dei programmi e operativi complementari
alla programmazioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «dei
programmi operativi complementari alle programmazioni europee»;
al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 4» il segno di
interpunzione: «,» e' soppresso ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per i segretari comunali e provinciali, la medesima
facolta' di incremento percentuale del trattamento accessorio oltre
il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, e' calcolata sui valori della retribuzione di
posizione, spettanti in base all'ente di titolarita', come definiti
dal comma 1 dell'articolo 107 del contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali,
sottoscritto in data 17 dicembre 2020, nonche' sul valore della
retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi
vigenti»;
al comma 5, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 4», dopo le parole: «enti
locali» sono inserite le seguenti: «e gli enti e le aziende del
Servizio sanitario nazionale» e dopo le parole: «all'articolo 113
del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di
cui al»;
al comma 7, le parole: «due posizioni di livello dirigenziale
non generale» sono sostituite dalle seguenti: «due posizioni
dirigenziali di livello non generale»;
al comma 8, dopo le parole: «All'articolo 54-quater» sono
inserite le seguenti: «, comma 1,»;
al comma 10, dopo le parole: «del PNRR» sono inserite le
seguenti: «di titolarita'» e dopo le parole: «articolo 7» il segno di
interpunzione: «,» e' soppresso;
al comma 11, le parole: «stanziamento di fondo speciale» sono
sostituite dalle seguenti: «stanziamento del fondo speciale»;
al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o,
qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa alle
stesse»;
dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente:
«13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui
all'articolo 145, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai
finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito
del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dalle disposizioni di
cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica».
Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Fondo per l'avvio di opere indifferibili). - 1.
Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio di
opere indifferibili, di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi relativi ad opere
finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR,
oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi
dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, considerano come
importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello
attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di
risorse pari al 20 per cento dell'importo gia' assegnato dal predetto
provvedimento.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il 30 aprile 2023, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi
del codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione dell'ente
locale attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da
adottare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al
periodo precedente, sono assegnate le risorse agli interventi
individuati nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti
delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali per i
quali si applicano gli obblighi e le condizionalita' del Piano
nazionale di ripresa e resilienza".
5. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento
relativo all'armamento della tratta Montedonzelli-Piscinola della
Linea 1 della metropolitana di Napoli, e' autorizzata la spesa di
1.200.000 euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere
indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91.
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 56 e' sostituito dal seguente:
"56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al
comma 51 e' tenuto ad assumere l'obbligazione giuridicamente
vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento
dell'incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi
decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma
53. Con il medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di
monitoraggio e di verifica delle informazioni relative, in
particolare, alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico
di progettazione e dell'effettiva conclusione dell'attivita' di
progettazione. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al
presente comma, e' sempre richiesta l'acquisizione di un codice
identificativo di gara (CIG) ordinario. I contributi assegnati ai
sensi del comma 53 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti
beneficiari, per l'80 per cento, previa verifica dell'avvenuta
stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione
e, per il restante 20 per cento, previa verifica dell'effettiva
conclusione dell'attivita' di progettazione e comunque fino a
concorrenza della spesa effettivamente sostenuta. In caso di mancato
rispetto del termine di cui al primo periodo, il contributo si
intende revocato. A decorrere dalla procedura di assegnazione per il
2024, gli enti beneficiari dei contributi relativi al biennio
precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di
progettazione, solo dopo aver dimostrato, tramite i sistemi di
monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le relative
attivita' di progettazione oggetto di contributo nel biennio
precedente";
b) al comma 57, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e la
conclusione dell'attivita' di progettazione sono verificate
attraverso i dati presenti nel citato sistema di monitoraggio"».
All'articolo 14:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: «comma 3,»
sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;
alla lettera b), capoverso 6-quinquies, alla parola:
«provvedimenti» e' premessa la seguente: «i» e le parole: «al comma 1
e sottoposti» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1
sottoposti»;
alla lettera d):
al numero 1), le parole: «e delle infrastrutture» sono
sostituite dalle seguenti: «, e alle infrastrutture»;
al numero 2):
al capoverso 5, dopo le parole: «quarto periodo» sono
inserite le seguenti: «, del presente articolo»;
al capoverso 5-ter, il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Le risultanze della valutazione di assoggettabilita' alla
verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo
25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite
nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente
articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse
archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilita'
alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui
all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono
corredate delle eventuali prescrizioni relative alle attivita' di
assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del
medesimo articolo 25»;
alla lettera e), numero 2), dopo le parole: «comma 5» e'
aggiunto il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 2, dopo le parole: «medesimo decreto legislativo» il
segno di interpunzione: «,» e' soppresso;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «Per le medesime
finalita' di cui al comma 1,» sono soppresse, le parole: «le
disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3,
5, 6, 8 e 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,» sono
sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui agli articoli 1,
2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76,» e, al secondo periodo, le parole: «da Consip S.p.A.»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip S.p.A.»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il
decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 del medesimo
articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, possono
essere individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi
interforze antimafia istituiti presso le prefetture, nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
4-ter. Ferma restando la somma complessivamente destinata a
concorrere alla realizzazione del singolo programma, in caso di
programmi finanziati sia con risorse del PNRR sia con risorse del
PNC, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
su proposta dell'Amministrazione centrale titolare della misura PNRR,
puo' essere disposta, nei limiti delle risorse del PNC disponibili,
l'assegnazione di risorse al fine di porre ad esclusivo carico del
PNC medesimo specifici interventi, per i quali devono essere comunque
assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza
con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR
sull'incremento della capacita' di spesa collegata all'attuazione
degli interventi del PNC»;
al comma 8, lettera a), dopo le parole: «all'alinea,» sono
inserite le seguenti: «le parole: "Fino al 30 giugno 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2024" e»;
al comma 9, capoverso 451-bis, le parole: «di 2.231.00 euro»
sono sostituite dalle seguenti: «di 2.231.000 euro»;
dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei
soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023,
costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte
dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del
certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal
fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia
dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del
maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto
all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle
condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato
dal responsabile unico del procedimento».
All'articolo 17:
al comma 2, le parole: «da diritto» sono sostituite dalle
seguenti: «di diritto»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «da Consip S.p.A.»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip S.p.A.» e, al terzo
periodo, dopo le parole: «In relazione all'incremento disposto ai
sensi del primo periodo,» sono inserite le seguenti:
«l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte della Consip
S.p.A., puo' eseguire parte della prestazione oggetto delle
convenzioni e degli accordi quadro stipulati dalla medesima Consip
S.p.A. avvalendosi di altri operatori economici, a prescindere dalla
loro eventuale partecipazione alla medesima procedura, purche'
all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture
da subappaltare e che tali operatori economici siano in possesso dei
requisiti previsti all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, nonche' dei requisiti previsti all'articolo 80 del codice di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, in alternativa,»;
al comma 4, le parole: «decreto del Ministero» sono sostituite
dalle seguenti: «decreto del Ministro»;
al comma 5, le parole: «da Consip S.p.A.» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla Consip S.p.A.» e dopo la parola:
«clinico-assistenziali"» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso.
All'articolo 18:
al comma 2, alinea, dopo le parole: «All'articolo 50-ter del»
sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di
cui al»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 563, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "alle pubbliche
amministrazioni, agli enti territoriali" sono sostituite dalle
seguenti: "ai soggetti pubblici e privati" e le parole: "attraverso
lo strumento della Carta" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso
l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta"»;
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: «commi 6 e 7, del» sono
inserite le seguenti: «codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al», dopo le parole: «articolo 5, comma 3, del» sono inserite le
seguenti: «codice della strada, di cui al» e dopo le parole:
«apposita richiesta» sono inserite le seguenti: «, in formato
digitale e mediante posta elettronica certificata,»;
al secondo periodo, dopo le parole: «preventiva
comunicazione» sono inserite le seguenti: «, in formato digitale e
mediante posta elettronica certificata,», dopo le parole: «citato
articolo 5, comma 3,» sono inserite le seguenti: «del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» e le parole: «che verranno
dettagliate» sono sostituite dalle seguenti: «definite
dettagliatamente»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli
obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio
2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla
realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e
mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a
tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le
autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi
compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui
all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla
data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di
cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle
segnalazioni certificate di inizio attivita' (SCIA), nonche' alle
autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni
ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano
anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali
l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e
autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi
del citato articolo 10-septies»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento
degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio
2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di garantire connettivita' a banda
ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento
del Piano "Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale
per la transizione digitale il 27 luglio 2021, gli operatori
beneficiari della proroga di cui all'articolo 1, comma 11, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono
richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella
banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previa presentazione di
apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11
del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 31 luglio 2023. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso e'
soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31
ottobre 2023 dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in
base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di
gara del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in
proporzione alla quantita' di frequenze, alla popolazione coperta e
alla durata del diritto d'uso, considerando, altresi', il progressivo
spegnimento delle frequenze oggetto di proroga»;
al comma 5:
all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto»;
alla lettera a):
al numero 2), le parole: «le amministrazioni, enti e
gestori» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni, gli
enti e i gestori» e le parole: «ivi incluse» sono sostituite dalle
seguenti: «ivi inclusi»;
dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente:
«2-bis) al comma 10, la parola: "novanta" e' sostituita
dalla seguente: "sessanta"»;
alla lettera b), dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente:
«2-bis) il comma 5 e' abrogato»;
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Dopo l'articolo 49 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
e' inserito il seguente:
"Art. 49-bis (Misure di semplificazione per impianti
relativi ad opere prive o di minore rilevanza). - 1. Gli interventi
di cui agli articoli 44 e 45 del presente codice, relativi agli
impianti delle opere prive di rilevanza o di minore rilevanza di cui
agli articoli 94 e 94-bis del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi
di cui agli articoli 46, 47 e 49 del presente codice non sono
soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
2. Sono interventi privi di rilevanza, a titolo
esemplificativo: microcelle, impianti di copertura indoor e in
galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza
inferiore o uguale a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.
3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno minore
rilevanza e prevedono l'esecuzione di lavori strutturali nelle
localita' sismiche individuate ai sensi dell'articolo 83 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, sono soggetti al preventivo deposito in formato
digitale del progetto strutturale presso l'Ufficio del genio civile,
accompagnato dalla dichiarazione del progettista che assevera il
rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il
progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico
nonche' il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute
negli strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvenuto deposito
abilita all'inizio dei relativi lavori"»;
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Dopo l'articolo 54 del codice di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente:
"Art. 54-bis (Infrastrutture di comunicazione elettronica
ad alta velocita'). - 1. Per la realizzazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi
civici non e' necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12,
secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, nei casi di
installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49
del presente codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a
potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle
reti e l'operativita' e continuita' dei servizi di telecomunicazione,
non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142,
comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"»;
al comma 9, le parole: «decreto legislativo del 18 aprile» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile»;
dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Al fine di contenere l'incremento del contributo di
cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8, e di cui all'articolo 34, comma 4, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di consentire
la prosecuzione delle attivita' finalizzate all'implementazione del
processo di digitalizzazione, in conformita' al Piano nazionale di
ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 27, comma 2-bis, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applicano fino al
completamento del processo di transizione digitale da parte
dell'Autorita' ivi indicata e comunque non oltre il 31 marzo 2024»;
al comma 11:
alla lettera a), alle parole: «secondo periodo,» e' premessa
la seguente: «al» e le parole: «secondo periodo e» sono sostituite
dalle seguenti: «secondo periodo, e»;
alla lettera b), le parole: «secondo periodo» sono sostituite
dalle seguenti: «secondo periodo,»;
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. All'articolo 65 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: "(PEC)" o "PEC" , ovunque ricorre, sono
inserite le seguenti: "o portale telematico di riferimento";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale
telematico all'atto della presentazione allo sportello unico e' da
considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha
presentato la denuncia".
11-ter. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico
interesse alla tempestiva e corretta esecuzione del contratto, e'
estesa ai Piani "Italia a 1 Giga", "Italia 5G backhauling" e "Italia
5G densificazione" l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 35, comma 18, del codice di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
11-quater. Per consentire la rendicontazione del Grande
progetto nazionale banda ultra larga aree bianche, adottato con la
decisione di esecuzione C(2019) 2652 final della Commissione europea,
del 3 aprile 2019, sui programmi operativi cofinanziati dai fondi
strutturali e di investimento europei per la programmazione
2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, e' autorizzato a concedere in favore del Ministero delle imprese
e del made in Italy le anticipazioni di cui all'articolo 1, comma
243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100 milioni
di euro per l'anno 2023».
All'articolo 24:
al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: «interventi di
edilizia scolastica di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti:
«nonche' per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni
titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarita' del Ministero
dell'istruzione e del merito,» e le parole: «, i cui oneri sono
posti» sono sostituite dalle seguenti: «; i relativi oneri sono
posti»;
al comma 3, alinea, le parole: «rientranti nel PNRR» sono
soppresse e le parole: «ove diversi» sono sostituite dalle seguenti:
«ove diverse»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in
quanto compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori (ITS
Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, per l'attuazione
degli interventi rientranti nel PNRR»;
al comma 4, le parole: «ivi richiamati» sono sostituite dalle
seguenti: «rientranti nel PNRR»;
al comma 5, le parole: «la spesa 4 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «la spesa di 4 milioni» e le parole: «3 aprile 2017»
sono sostituite dalle seguenti: «13 aprile 2017»;
al comma 6, dopo le parole: «bando di gara» e' inserito il
seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «tecnico
organizzativi» sono sostituite dalla seguente:
«tecnico-organizzativi»;
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: "dodici mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "diciassette mesi";
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta
almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31
marzo 2023";
b) al comma 2, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "diciassette mesi"».
All'articolo 31:
al comma 1, le parole da: «All'articolo 40» fino a: «n. 79»
sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 1, comma 427, secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;
al comma 2, le parole: «comma 421 e seguenti» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 421 e seguenti», le parole: «fattibilita'
tecnico economica» sono sostituite dalle seguenti: «fattibilita'
tecnico-economica», le parole: «di messa in sicurezza di aree e di»
sono sostituite dalle seguenti: «messa in sicurezza di aree e» e le
parole: «del 2021per» sono sostituite dalle seguenti: «del 2021 per»;
al comma 3, le parole: «risorse idriche, alla» sono sostituite
dalle seguenti: «risorse idriche e alla»;
al comma 4, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 2» e le parole: «comma 421 e seguenti» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 421 e seguenti»;
al comma 6:
alla lettera a), le parole: «del suddetto articolo 1» sono
soppresse, le parole: «all'articolo 1, comma 422, della legge 30
dicembre 2021, n. 234,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma
422,» e le parole: «a Roma Capitale» sono sostituite dalle seguenti:
«al Commissario straordinario»;
alla lettera b):
al capoverso 425-bis:
all'alinea, le parole: «rinnovo armamento metropolitana»
sono sostituite dalle seguenti: «del rinnovo dell'armamento della
metropolitana» e dopo la parola: «registrato» sono inserite le
seguenti: «alla Corte dei conti»;
alla lettera a), quinto periodo, le parole: «comma
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;
alla lettera c), le parole: «corredati dalla attestazione»
sono sostituite dalle seguenti: «corredati dell'attestazione», le
parole: «di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «ai
sensi dell'articolo 13» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«. In deroga all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, la verifica puo' essere effettuata dal responsabile unico del
procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo
31, comma 9, del medesimo decreto legislativo, ove il progetto sia
stato redatto da progettisti esterni»;
la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli
operatori economici avviene secondo le modalita' di cui all'articolo
32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014. Il soggetto attuatore, ovvero la centrale di
committenza cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli
operatori economici da consultare nella procedura negoziata, in
numero adeguato e compatibile con la celerita' della procedura di
gara e tale da garantire il confronto concorrenziale, sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei. Ai fini della procedura di gara:
1) e' autorizzato il ricorso alle riduzioni dei termini per
ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
2) e' autorizzato, alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui
all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno
manifestato interesse a partecipare alla procedura;
3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' ridotto a cinque giorni;
4) la verifica di congruita' delle offerte anormalmente
basse puo' essere effettuata, in deroga alla previsione di cui
all'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, in base ai soli elementi specifici dell'offerta, ai sensi del
comma 6 del medesimo articolo;
5) e' autorizzata la consegna delle prestazioni in via di
urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula
del contratto;
6) e' autorizzata la modifica del contratto senza procedere
ad un nuovo affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'esecuzione
di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari
a realizzare la sistemazione superficiale dell'area di intervento e
di quelle limitrofe ad esso funzionali, purche' il prezzo degli
stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 106, il
50 per cento del valore del contratto iniziale, nonche' nel rispetto
dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici»;
al capoverso 425-ter, le parole: «di cui al comma 425-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal programma dettagliato
degli interventi, approvato ai sensi del comma 422» e le parole: «in
quanto compatibile» sono sostituite dalle seguenti: «in quanto
compatibili»;
dopo il capoverso 425-ter e' aggiunto il seguente:
«425-quater. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli
2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,
il progetto di fattibilita' tecnica ed economica degli interventi di
cui al comma 425-bis garantisce il rispetto dei principi e delle
regole tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su
base di uguaglianza con gli altri, l'accessibilita', l'autonomia, la
sicurezza nonche' la fruibilita' degli spazi pubblici da parte delle
persone con disabilita'»;
dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) al comma 427:
1) al quinto periodo, le parole: "per la messa in sicurezza
e la manutenzione straordinaria delle strade" sono soppresse;
2) al sesto periodo, le parole: "Limitatamente agli
affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016," sono soppresse;
3) al settimo periodo, le parole: "di messa in sicurezza e
manutenzione straordinaria delle strade" sono sostituite dalle
seguenti: "previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui
al comma 422,"»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. L'Agenzia del demanio, ove necessario per
l'attuazione degli interventi finanziati dai commi precedenti, puo'
ricorrere, nei limiti delle procedure disciplinate dal presente
articolo e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, al supporto e alla fornitura di servizi dell'Istituto per il
credito sportivo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-ter. In occasione delle celebrazioni del Giubileo della
Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario straordinario di cui al
comma 2 adotta un piano per la realizzazione di un progetto di
cardioprotezione di Roma Capitale che, al fine di consentire la
riduzione dei tempi di intervento nei casi di arresto cardiaco,
prevede il posizionamento di postazioni con defibrillatori
teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del
Giubileo, nei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
della legge 4 agosto 2021, n. 116.
6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della salute, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di
posizionamento dei dispositivi di cui al comma 6-ter.
6-quinquies. Ai fini di cui al comma 6-ter e' autorizzata la
spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al
presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Nel capo VI del titolo II della parte II, all'articolo 32 sono
premessi i seguenti:
«Art. 31-bis (Misure urgenti per interventi su infrastrutture
viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016). - 1. All'articolo
15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2
e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva
attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il supporto
tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione delle opere, al
soggetto attuatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo
4, commi 3 e 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attivita' connesse alla
realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri
economici degli interventi con le modalita' e nel limite della quota
di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111".
Art. 31-ter (Attribuzione di risorse alla regione Molise per
l'adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata). - 1. Al fine di
garantire la realizzazione dell'Investimento 4.1 della Missione 2,
componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in
relazione alle manutenzioni impiantistiche e strumentali e
all'adeguamento sismico delle strutture in calcestruzzo armato del
manufatto di scarico e della casa di guardia della diga di
Ripaspaccata in agro del comune di Montaquila, in provincia di
Isernia, e' autorizzata in favore della regione Molise la spesa di
7,1 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22,
comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42».
All'articolo 33:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Tenuto conto delle
preminenti esigenze di appaltabilita' delle opere, il Presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici puo' disporre che l'attivita'
di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, con le
medesime modalita' di cui al periodo precedente, sia svolta da una
delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
"1-quater. Le procedure di approvazione degli interventi
relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 del
presente articolo e all'articolo 53-bis del presente decreto per i
quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche
eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate
dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel
caso in cui la disponibilita' dei finanziamenti sia limitata al solo
progetto di fattibilita' tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi
restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade qualora, entro sei mesi
dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica
utilita', il Commissario straordinario non adotti apposita ordinanza
attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la
realizzazione degli interventi. Gli interventi di cui al presente
comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei
finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro
realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia della
dichiarazione di pubblica utilita', restano valide le autorizzazioni
e le intese gia' acquisite, purche' il Commissario straordinario
attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla base del quale i
pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati"»;
al numero 3), dopo le parole: «all'Allegato IV» sono inserite
le seguenti: «del presente decreto» e le parole: «secondo periodo.»
sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo, del presente
decreto»;
al numero 4), dopo le parole: «all'Allegato IV» sono inserite
le seguenti: «del presente decreto»;
al numero 5), capoverso 5, dopo le parole: «comma 6» sono
inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «secondo e
terzo periodo.» sono sostituite dalle seguenti: «terzo e quarto
periodo»;
al numero 6.4, le parole: «all'ottavo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «al settimo periodo»;
al numero 7), capoverso 6-ter, le parole: «5 e 6.".» sono
sostituite dalle seguenti: «5 e 6";»;
alla lettera b), numero 1), dopo le parole: «e' trasmesso» il
segno di interpunzione: «,» e' soppresso;
alla lettera c):
al numero 1), alle parole: «e il dirigente» e' premesso il
seguente segno di interpunzione: «,»;
al numero 2), dopo le parole: «Ai componenti del Comitato
speciale» sono inserite le seguenti: «e' corrisposta» e dopo le
parole: «agli altri componenti del Comitato speciale» sono inserite
le seguenti: «sono corrisposti»;
al comma 5, al primo periodo, le parole: «primo e quinto
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «primo e quarto periodo,» e,
al terzo periodo, le parole: «rimborsi spesa» sono sostituite dalle
seguenti: «rimborsi di spese»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli
interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli
articoli 44 e 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108".
5-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis:
1) al secondo periodo, le parole: "La titolarita' della
misura e' in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al" sono
sostituite dalla seguente: "Al";
2) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Al
fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi
necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto
2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato,
su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i
giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
e' nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni
di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e
quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario
straordinario provvede ad informare periodicamente il Comitato
organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di
avanzamento delle attivita'. Con il medesimo decreto e' altresi'
stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi
da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore
dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto
tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso
del Commissario straordinario e' stabilito in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla
realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario
straordinario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dell'Unita' Tecnica- Amministrativa di cui all'articolo 5, comma
1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonche' di societa'
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni
o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici
degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto
periodo";
b) al comma 5-ter, il primo e il secondo periodo sono
sostituiti dai seguenti: "Il Commissario straordinario di cui al
comma 5-bis, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla
predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente a tale scopo destinate e sentito il Comitato organizzatore
dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del programma
dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese
quelle per l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse e
di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico
di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo,
dell'entita' del finanziamento concedibile, delle altre fonti di
finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli
interventi. Il programma e' approvato, anche per stralci, con uno o
piu' decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i
giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Con i decreti di cui al secondo periodo sono altresi'
stabiliti, per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale,
suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il
cronoprogramma finanziario, le modalita' di attuazione, le modalita'
di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonche' le
modalita' di revoca del finanziamento in caso di mancata
alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del
cronoprogramma procedurale degli interventi";
c) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
"5-quater. E' autorizzata l'apertura di apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui
al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei
progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna,
mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate
nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, puo'
avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more
del trasferimento delle risorse sulla contabilita' speciale.
5-quinquies. Alle controversie relative all'approvazione
degli elenchi degli interventi di cui al comma 5-ter, alle procedure
di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla
determinazione delle indennita' espropriative, e alle procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi come
individuati ai sensi del medesimo comma 5-ter si applica l'articolo
125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".
5-quater. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2
della metropolitana della citta' di Torino, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e
delle finanze e il sindaco di Torino, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario con i
poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo
periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, come modificato dal presente decreto. Con il
medesimo decreto sono altresi' stabilite le modalita' di attuazione
dell'opera nonche' le modalita' di monitoraggio, da effettuare
attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della
banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le modalita' di revoca
delle risorse e le attivita' connesse alla realizzazione dell'opera.
Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dall'atto di
nomina, provvede all'espletamento delle attivita' di progettazione,
di affidamento e di esecuzione e assume tutte le iniziative
necessarie per assicurare la realizzazione degli interventi e la
messa in esercizio dell'impianto. Al Commissario non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati. Per il supporto tecnico e le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera, il Commissario puo' avvalersi, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonche' di
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla
regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le amministrazioni interessate
provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente».