Soccorso istruttorio elenco servizi analoghi (art. 101 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 05.08.2025 n. 6905

9.1. – Giova rammentare che, a norma dell’art. 101, co. 1 d.lgs. 36/2023, l’istituto del soccorso istruttorio opera in chiara chiave antiformalistica e, in omaggio al favor partecipationis, consente l’integrazione di ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, oppure permette di sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara. La disciplina codicistica, di contro, reputa superflua l’attivazione del soccorso istruttorio nell’ipotesi in cui i documenti siano già presenti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, mentre preclude la sanabilità di elementi o documenti che compongono l’offerta tecnica e l’offerta economica, a presidio della par condicio competitorum specificando da ultimo che non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.
Nella procedura in esame il disciplinare di gara, da un lato, prevedeva, quale requisito di capacità tecnico-professionale, la “regolare esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di servizi analoghi al servizio di refezione scolastica per un importo complessivo minimo pari a € 2.000.000,00 IVA esclusa” (art. 6.3. lett. a), stabilendo che “la comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: − certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; − contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; − attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; − contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse”.
Dall’altro lato, la medesima lex specialis prevedeva espressamente che la stazione appaltante potesse verificare il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) (art. 6 disciplinare: “La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE)”), o, in alternativa, ricorrere al soccorso istruttorio (art. 14 disciplinare): a scanso di equivoci applicativi, la lex specialis chiariva “a titolo esemplificativo” che “il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni”.

9.2. – Tanto chiarito sulla cornice disciplinare della procedura, nel caso di specie, consta per tabulas che la controinteressata -OMISSIS-, nella domanda di partecipazione alla gara, ha inequivocabilmente dichiarato di essere in possesso del requisito di regolare esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di servizi analoghi al servizio di refezione scolastica per un importo complessivo minimo pari a 2.000.000,00 iva esclusa, specificando che tale importo ammonta a 2.910.862,00 e indicando, all’uopo, solo alcuni dei servizi precedentemente svolti. Peraltro, i contratti stipulati per gli appalti analoghi già svolti erano stati versati agli atti del FVOE ove la stazione appaltante poteva prenderne visione.
9.3. – L’omissione dichiarativa strenuamente lamentata dall’appellante è dunque destituita di ogni fondamento fattuale, mentre appare legittima l’attivazione del soccorso istruttorio a fronte della mera incompletezza della documentazione tesa a comprovare il requisito in parola, che nella specie è avvenuta mediante l’autodichiarazione dell’elenco dei servizi analoghi svolti e la contestuale produzione dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
A dispetto di quanto opinato da parte appellante il soccorso istruttorio non ha, dunque, sopperito alla assoluta carenza del requisito, bensì alla parziale comprova di un requisito regolarmente posseduto e dichiarato.
Non hanno pertanto alcun pregio gli arresti giurisprudenziali estrapolati ad usum delphini da -OMISSIS- che fanno riferimento a ben dissimili fattispecie di dichiarazioni del tutto mancanti o non veritiere circa requisiti di partecipazione a procedure evidenziali.
A ben vedere, la giurisprudenza amministrativa esclude rigorosamente l’esperibilità del soccorso istruttorio nell’ipotesi in cui sia volto a sopperire al mancato possesso di requisiti di partecipazione precisando che: “deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti” (Cons. St., n. 4526 del 2025). Ed invero, “si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengono alla allegazione dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente appartenenti all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara)” (Cons. Stato, n. 7870 del 2023; id. n. 8214 del 2024). In sostanza, non è consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità (Cons. Stato, n. 1540 del 2021). Ciò in quanto, nell’ambito del settore dell’evidenza pubblica, non può essere in alcun modo pregiudicato il principio della par condicio fra i concorrenti (Cons. Stato, n. 1372 del 2024).
Per pretesa di completezza, nel rievocare la sistematizzazione operata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 7870 del 21 agosto 2023 tra soccorso integrativo, soccorso sanante e soccorso istruttorio in senso stretto, la fattispecie che viene in rilievo nel caso di esame è pacificamente ascrivibile al primo ossia “a) soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell’art. 101 d. lgs. n. 36 cit., non difforme dall’art. 83, comma 9), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico)”. Difatti, la controinteressata si è limitata ad integrare la documentazione di supporto fermo restando che il requisito era regolarmente posseduto – e puntualmente dichiarato – già in sede di domanda di partecipazione.
Alla luce di tutto ciò, la censura si appalesa infondata.