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Errata indicazione del lotto di partecipazione : soccorso istruttorio non applicabile (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 09.02.2026 n. 2470

Pertanto, a fronte di una espressa manifestazione di volontà della consorziata di partecipare alla gara per il lotto n. 2, non è ravvisabile alcuna lacuna o carenza sanabile con il soccorso istruttorio.
Né tanto meno può ritenersi ipotizzabile l’esistenza di un’“inesattezza o irregolarità” soccorribile ai sensi della lettera b) dell’art. 101 d. lgs. n. 36/23 dal momento che nella vicenda oggetto di giudizio viene in rilievo un’esplicita ed inequivoca manifestazione di volontà della consorziata di partecipare alla gara per uno specifico lotto che non può essere dequotata a mera inesattezza od irregolarità in ragione del collegamento, prospettato nel gravame, con l’ulteriore documentazione presentata e riferibile al lotto 3 e ciò anche in considerazione della particolare natura, contenuto e finalità della domanda di partecipazione che costituisce l’unico documento effettivamente espressivo della volontà di assoggettarsi ai vincoli che il codice e la lex specialis prevedono in capo al partecipante alla gara.
La prospettazione di parte ricorrente, in realtà, mira alla sostituzione di una manifestazione di volontà della consorziata (quella di partecipare alla gara per il lotto 2) con una diversa manifestazione di volontà (ipotesi, per sua natura, non assimilabile alla mancanza della domanda di partecipazione invocata nel gravame quale parametro di valutazione della legittimità della fattispecie) il che non è consentito dall’ambito applicativo dell’art. 101 d. lgs. n. 36/23 come sopra individuato.
In sostanza, il soccorso istruttorio consente solo di sanare carenze, inesattezze od irregolarità e l’operazione auspicata da parte ricorrente non rientra in nessuna delle predette ipotesi.
Né, in contrario, assume significativa rilevanza il richiamo, presente nel gravame, al principio del risultato dal momento che il principio in esame deve operare, come espressamente previsto dall’art. 1 d. lgs. n. 36/23, “nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”.
E proprio il principio di legalità impone che la partecipazione degli operatori alla gara avvenga secondo le modalità previste dalla legge e dalla lex specialis anche a tutela della concorrenza e della par condicio dei partecipanti, il tutto in coerenza con il generale principio di autoresponsabilità il quale implica che il concorrente debba rispondere delle conseguenze delle dichiarazioni dallo stesso consapevolmente rese nell’ambito della gara (Cons. Stato n. 7627/25 e 1372/24).
Nel corso dell’udienza pubblica, poi, la parte ricorrente ha invocato, a favore del soccorso istruttorio, la sentenza n. 5045/2024 con cui il Consiglio di Stato ha ammesso l’applicabilità dell’istituto anche alla domanda di partecipazione che recava l’intestazione “Lotto 1” anziché “Lotto 4” e che, per il resto, era identica a quella già prodotta.
Il Collegio ritiene che la sentenza in esame non possa giovare alla parte ricorrente per le seguenti ragioni:
– la sentenza riguarda una fattispecie disciplinata dall’art. 83 comma 9 d. lgs. n. 50/16 e non dall’art. 101 d. lgs. n. 36/23, applicabile alla vicenda oggetto di causa. La diversità tra le due discipline è correttamente evidenziata dal TAR Campania – Napoli n. 5075/2025 che, proprio sulla base della differente formulazione tra le due norme, nel nuovo codice degli appalti esclude il soccorso istruttorio in caso di totale mancanza della domanda di partecipazione o del DGUE (“La norma prevede, però, testualmente l’assegnazione di un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per integrare “ogni elemento mancante” della documentazione “trasmessa […] con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo”, con ciò presupponendo l’esistenza (della domanda o) del D.G.U.E. e, per quanto incompleta, la relativa produzione da parte del concorrente alla S.A.”: TAR Campania cit.);
– la sentenza del Consiglio di Stato riguardava una fattispecie in cui era errata la sola “intestazione” della domanda riferita ad un lotto diverso da quello per cui la partecipante effettivamente concorreva. Nella vicenda oggetto di causa, invece, l’errata indicazione è presente (non nell’intestazione ma) nell’oggetto della domanda di partecipazione e concerne non solo la diversa indicazione del numero del lotto ma anche l’oggetto dello stesso (“Servizio di manutenzione del verde pubblico comunale e scolastico per un periodo di 12 mesi – Lotto 2 “Santa Maria delle Mole e Cava dei Selci”) e lo specifico CIG ad esso riferibile, diverso da quello del lotto per cui la consorziata intendeva effettivamente concorrere;
– l’affermazione, presente nella sentenza del Consiglio di Stato, secondo cui “una siffatta indicazione erronea costituisce probabilmente qualcosa di meno della documentazione irregolare o carente (in relazione alla quale l’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 ammette il soccorso istruttorio), nella misura in cui appaia, secondo i criteri dettati dal cod. civ. per gli atti negoziali, riconoscibile, ed in quanto tale emendabile da parte della stazione appaltante. L’errore materiale direttamente emendabile è infatti solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente, ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà; in altre parole, il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui l’effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell’offerta” non può essere condivisa, almeno in riferimento alla fattispecie oggetto di causa, perché applica i principi civilistici in materia di errore alla domanda di partecipazione che, invece, deve ritenersi regolata dalle norme del codice civile concernenti l’interpretazione degli atti negoziali, tra cui viene in rilievo il criterio letterale di cui all’art. 1362 c.c. (trattandosi di atto unilaterale non è possibile fare riferimento alla “comune intenzione dei contraenti”);
– l’impossibilità di qualificare la fattispecie come mero errore, inesattezza o irregolarità emerge dal contenuto concreto della domanda di partecipazione dove il riferimento al lotto deve essere correlato alle altre specifiche indicazioni ivi contenute quali:
1) l’espressa dichiarazione “di RITENERE REMUNERATIVA l’offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
– delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato;
– di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, [eventuale, se presenti prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC: ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC], che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta”;
2) la dichiarazione di “accettare, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell’articolo 113, comma 2 del codice, in caso di aggiudicazione”.
Tutte dichiarazioni che correlano la domanda di partecipazione all’offerta riferibile al lotto 2 e ai requisiti di esecuzione relativi a tale ultimo lotto e ciò a conferma della valenza sostanziale e non meramente formale della diversità di dichiarazione;
– il riferimento della sentenza del Consiglio di Stato alle regole in materia di riconoscibilità dell’errore non tiene conto dei principi di par condicio ed autoresponsabilità che regolano la partecipazione alle gare.

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