Ritiene il Collegio che vadano distintamente esaminati i profili relativi al soccorso istruttorio bifasico o di doppio grado rispetto a quelli inerenti alla possibilità di integrare, mediante il suddetto soccorso istruttorio, l’importo originariamente versato a titolo di garanzia provvisoria.
Ancorché parte ricorrente abbia polarizzato le proprie censure più sull’inammissibilità del soccorso bifasico o di doppio grado che non su quello relativo alla possibilità di utilizzare tale istituto per consentire di integrare l’importo originariamente versato a titolo di cauzione provvisoria (viceversa fatto valere più che altro dalla parte resistente, per quanto evidenziato supra al paragrafo 2.4.1), va comunque evidenziato che entrambe le questioni debbono essere esaminate nella prospettiva della delibazione della censura, proposta da parte ricorrente sin dall’atto introduttivo del presente giudizio, secondo cui la complessiva condotta della stazione appaltante, inveratasi, di fatto, in un doppio soccorso istruttorio volto all’integrazione dell’importo originariamente versato a titolo di cauzione provvisoria, avrebbe violato i principi della par condicio e dell’autoresponsabilità dei concorrenti.
Orbene, per quanto concerne il soccorso istruttorio di doppio grado, si evidenzia che – anche volendo prescindere dal discusso tema della sua stessa ammissibilità – la giurisprudenza che lo ha ritenuto praticabile ha valorizzato, per un verso, le previsioni del disciplinare e, per l’altro verso, la sua preordinazione a fornire, anche dopo l’attivazione del soccorso istruttorio, ulteriori chiarimenti e precisazioni (cfr., ad esempio, sebbene con riguardo al previgente D.Lgs. 50/2016, Cons. Stato, Sez. III, 12 dicembre 2023, n. 10718).
Nel caso di specie, il disciplinare non prevede espressamente, all’art. 11, la possibilità di un ulteriore soccorso istruttorio, se non facendo salva la possibilità, “ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta” di “chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione”, pur chiarendo, in ogni caso che “la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta”. Ebbene, deve escludersi che l’integrazione della cauzione provvisoria originariamente prestata – anche a voler prescindere dal fatto che la sua preesistenza è documentalmente comprovata solo per l’ammontare minore originariamente prestato dalla controinteressata – costituisca l’oggetto di meri chiarimenti o precisazioni, trattandosi, per converso, di una vera e propria (ulteriore) integrazione. Osta, del resto, alla riconducibilità dell’integrazione a una mera “precisazione” – anche in relazione alla seconda questione da esaminare alla stregua di quanto osservato supra al paragrafo 2.5 – la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 2025, n. 5194), la quale ha chiarito che la sanabilità delle irregolarità della cauzione provvisoria è sì ammessa anche dal nuovo Codice, ma solo entro il termine di presentazione delle offerte (laddove nel caso di specie l’integrazione è pacificamente avvenuta dopo la scadenza di tale termine), “in quanto si deve rammentare che i principi ispiratori del soccorso istruttorio, come delineato dal nuovo Codice dei contratti pubblici, devono essere individuati nella buona fede, che in generale informa i rapporti dell’amministrazione con i cittadini e le imprese, e nel favor partecipationis, senza che possa essere pregiudicata la par condicio, posto che il soccorso istruttorio non deve permettere al concorrente cui è imputabile l’omissione di modificare il contenuto tecnico – economico della propria offerta o di sanare ex post le violazioni della lex specialis previste a pena di esclusione” (dovendosi all’uopo rilevare che, nel disciplinare della gara per cui è causa, il versamento della cauzione nell’ammontare di legge è previsto “a pena di esclusione”: cfr. paragrafo 2.2), con la conseguenza che “va escluso che il soccorso istruttorio possa consentire al concorrente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte; diversamente, infatti, si violerebbero i principi di immodificabilità dell’offerta, d’imparzialità e di par condicio delle imprese concorrenti”.
La prima censura, contenuta nei motivi aggiunti è fondata, il che consente al Collegio di prescindere dalla disamina delle ulteriori censure, contenute nel gravame, che possono ritenersi assorbite.
Sul punto, merita brevemente osservare che la garanzia provvisoria non tutela l’esecuzione del contratto – come fa la cauzione definitiva – ma assicura la pubblica amministrazione rispetto all’impossibilità di pervenire alla stipulazione del contratto, per causa imputabile all’offerente. Di conseguenza, il momento determinante per l’attivazione del diritto all’escussione deve farsi coincidere con il verificarsi dell’inadempimento, vale a dire con il provvedimento di esclusione dell’operatore economico dalla gara. L’esclusione definitiva dalla gara, quindi, quale provvedimento che impedisce la stipula del contratto, e non la conoscenza, da parte della Stazione appaltante, della circostanza che costituisce la causa della esclusione, rappresenta l’evento dannoso che fa decorrere il termine per l’escussione della garanzia.
4.2. L’art. 106, d.lgs. n. 36/2023, nella formulazione applicabile ratione temporis, stabilisce al comma 1 che: “L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito (…). La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione”.
Il successivo comma 3 si occupa della fideiussione e prevede che: “La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall’AGID con il provvedimento di cui all’articolo 26, comma 1”.
La norma prevede dunque l’obbligo, espresso con la parola “deve”, che la polizza fideiussoria sia tanto emessa quanto firmata digitalmente.
La parola “emessa” si riferisce all’obbligo che il documento che incorpora la polizza sia nativo digitale.
Va precisato che l’espressione “nativo digitale” non è utilizzata nei testi di legge, ma ha comunque il significato di escludere i documenti che nascono come cartacei, dunque analogici, e vengono successivamente trasformati in documenti digitali tramite scansione o foto.
Sono dunque documenti emessi digitalmente, o nativi digitali, quelli di cui all’art. 1, comma 1, lett. p) C.A.D. (d.lgs. n. 82/2005), cioè “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
Sono invece documenti non emessi digitalmente, cioè non nativi digitali, le copie informatiche di documento analogico (art. 1, comma 1, lett. i-bis C.A.D.) e le copie per immagine di documento analogico (art. 1, comma 1, lett. i-quater C.A.D.).
Sebbene l’art. 22 C.A.D. stabilisca in via generale una equiparazione, in termini di efficacia, tra un documento nativo digitale e una copia informatica di documenti analogici firmata digitalmente, tale previsione viene derogata dal suddetto art. 106, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, essendo norma riguardante un documento in particolare, e dunque norma speciale. La ratio dell’obbligo stabilito dall’art. 106, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 si ricava dalla relazione illustrativa al codice appalti del 2023, ove si legge che: “In tema di garanzie per la partecipazione alla procedura la principale novità dell’articolato attiene alla garanzia fideiussoria che, ai sensi del comma 3, secondo periodo, deve obbligatoriamente essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme digitali specificate. Va precisato che, pur non essendo obbligatorio prestare garanzia fideiussoria, in quanto si è mantenuta l’alternativa con la cauzione, si è tuttavia previsto che quando l’operatore economico scelga la prima, la polizza debba essere c.d. nativa digitale. L’obbligatorietà del formato nativo digitale delle garanzie è un presupposto necessario per aumentare l’efficienza e la sicurezza del sistema, la riduzione degli oneri amministrativi”. In altri termini la normativa esaminata è chiara a) nel richiedere obbligatoriamente che la polizza fideiussoria, ove richiesta dalla stazione appaltante, sia emessa in formato nativo digitale b) nel distinguere i documenti nativi digitali dalle copie informatiche di documenti analogici.
Garanzie finanziarie, indicazioni operative per le verifiche da parte di P.A. e altri beneficiari. Comunicazione congiunta Anac, Banca d’Italia e Ivass.
Anac, Banca d’Italia e Ivass hanno approvato una Comunicazione congiunta sulle garanzie finanziarie, aggiornando la precedente comunicazione del 28 maggio 2020.
La comunicazione fornisce alle Pubbliche amministrazioni e ad altri beneficiari indicazioni su come verificare se un operatore è autorizzato al rilascio di garanzie e polizze fideiussorie e su come individuare casi di garanzie e polizze false.
Il rischio per le Pubbliche Amministrazioni di acquisire garanzie e polizze false o rilasciate da operatori non autorizzati, anche in relazione agli appalti legati al Pnrr, rimane ancora significativo.
Anac, Banca d’Italia e Ivass ritengono, pertanto, opportuno richiamare ancora una volta l’attenzione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese che partecipano a gare di appalto sulla necessità di compiere un’accurata verifica sulle garanzie e sulle polizze fideiussorie prima della loro accettazione.
Questacomunicazioneaggiornalaprecedentecomunicazione“Garanziefinanziarie:suggerimentiperlePubblicheAmministrazioniealtribeneficiari”del28maggio2020,laqualehafornitoindicazioniallePubblicheamministrazioni(PA)eadaltribeneficiarisucomeverificareseunoperatore è autorizzato al rilascio di garanzie e polizze fideiussorie esu come individuare casi digaranzieepolizzefalse.
Il rischio per le PA di acquisire garanzie e polizze false o rilasciate da operatori non autorizzati, anche in relazione agli appalti legati al PNRR, rimane ancora significativo.
Banche estere: consultare la sezione “Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia” degli albi ed elenchipubblicati sul sito della Banca d’Italia e verificare che tra le “Attivitàautorizzate/notificate”dellabancavisiail“Rilascio garanzie e impegni di firma”.
Intermediari finanziari italiani: consultare l’apposito elenco degli intermediari finanziari che rilasciano garanzie fideiussorie nei confronti del pubblicopubblicatosulsitodellaBanca d’Italia.
Intermediarifinanziariesteri:consultareglialbiedelenchipubblicati sul sito della Banca d’Italia, sezione “Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia” e verificare che tra le “Attività autorizzate/notificate” dell’intermediario vi sia il “Rilasciogaranzieeimpegnidifirma”.
Confidi maggiori: sono iscritti all’albo ex art. 106 TUB. L’abilitazione a rilasciare garanzie per appalti può essere verificata consultando l’apposito elenco degli intermediari finanziaricherilascianogaranziefideiussorieneiconfrontidel pubblico, pubblicatosulsito dellaBancad’Italia.
Imprese assicurative italiane: consultare l’elenco delle imprese assicurative italiane abilitate al rilascio di polizze fideiussorie,c.d.Ramo15–Cauzione(linkperildownload), presentesulsitoIVASS,sezione“GaranzieFinanziarieperlePA”.
Impreseassicurativeestere: consultare l’elenco delle imprese assicurativeestereabilitatealrilasciodipolizzefideiussorie (link per il download), presente sul sito IVASS, sezione “GaranzieFinanziarieperlePA”.
Attenzione!Bisogna accertarsiancheche nonvisiano annotazioni relative a provvedimenti diliquidazione, di revoca della licenza bancaria o di cancellazione dall’albo, soprattutto se si usa lafunzione“ricercastorica/avanzata”.
FAQ n. 3 –Quali controllisi possono compierequando la fideiussione risultarilasciatadaunabanca estera?
FAQ n. 4 – Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da unintermediariofinanziarioitaliano?
Un soggetto non bancario che si qualifica come “Intermediario finanziario” e ha sede legale in Italia, deve essere iscritto all’albo previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario ed essere autorizzato al rilascio di garanzie.
Épossibileverificareseunintermediariofinanziario è abilitato a prestare garanzie nell’appositoelencodegliintermediarifinanziariabilitatialrilasciodifideiussionineiconfrontidelpubblico,pubblicatosulsitodellaBancad’Italia.
Si ricorda che le società fiduciarie, pure iscritte nella sezione dell’albo ex art. 106 TUB, e gli operatori di microcredito non possono rilasciare garanzie.
FAQn. 5 – Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da unintermediariofinanziarioestero?
Anche gli intermediari finanziari non bancari con sede legale all’estero possono rilasciare fideiussioni in Italia.
Perverificareseunintermediariofinanziarioesteroèabilitatoalrilasciodigaranzie,bisognaconsultareglialbieelenchidivigilanza,sezione“BancheedaltriintermediariesteriabilitatiinItalia” econtrollareche nella scheda delle “Attività autorizzate/notificate” sia presente la voce “Rilascio garanzieeimpegnidifirma”.
FAQ n. 6 – Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da unConfidi?
FAQ n. 7 – Quali controlli si possono compiere quando la polizza fideiussoria risulta rilasciata da una impresa assicurativa italiana?
Se un soggetto si qualifica come “impresa di assicurazione” e ha sede legale in Italia, deve risultare iscritto nelRegistrodelleimpresediAssicurazione(c.d.RIGA) consultabile sul sito dell’IVASS. È possibile verificare l’iscrizione inserendo la denominazione della impresa.
Sul sito di IVASS è anche possibile verificare direttamente, nella sezione in Home page dedicata alle “Garanziefinanziarieper leP.A.” le imprese di assicurazione italiane abilitate ad operare nel ramo Cauzioni, censite nell’appositoelenco, estratto da RIGA. Accanto a ciascuna denominazione sono indicate le modalità telematiche dichiarate dalle imprese (sito internet e/o PEC) con cui è possibile verificare la polizza ai sensi dall’art. 106, comma 3 del Codice degli appalti.
Siricorda chele Società di Mutuo Soccorso nonsonosoggettivigilati né dall’IVASS né dalla Banca d’Italiaenon sono autorizzate al rilasciodipolizzefideiussorie.
Se una compagnia assicurativa indica come sede un Paese estero, nella sezione“Garanziefinanziarieper la P.A.” in Home page del sito IVASS occorre consultare direttamente anche l’elencodelleimpreseestereabilitatealRamoCauzione, estratto da RIGA. Accanto a ciascuna denominazione sono indicate le modalità telematiche dichiarate dalle imprese (sito internet e/o PEC) con cui è possibile verificare la polizza ai sensi dall’art. 106, comma 3 del Codice degli appalti.
Senonèindicataalcunamodalità,significachel’impresanonhacomunicatoall’IVASSnessuna modalità. Si suggerisce in tal caso di contattare l’IVASS a ivass@pec.ivass.it
Dopo aver svolto i necessari approfondimenti, se residuano dubbi e non si è riusciti ad avere
conferma della validità della garanzia, è possibile scrivere all’IVASS (ivass@pec.ivass.it).
FAQ n. 9 – Quali controlli si possono compiere quando sulla polizza fideiussoria compare anche il nome di un intermediario assicurativo che la ha distribuita (es. broker, agente assicurativo, ecc.)?
Primadituttooccorrecontrollarecheilmarchio, la denominazione o altri elementi identificativipresentineidocumenticontrattualinonsianocontraffatti,macorrispondanoesattamenteaquellidiunsoggettoautorizzato.Infatti,incasodifideiussioniodipolizzefalse,ladocumentazionecontrattualepotrebberiproporre,magariconlievimodifiche,marchi,denominazionioaltrielementiidentificatividiintermediarimoltoconosciuti.
Per compiere questa verifica può essere utile fare un raffronto tra i marchi,le denominazioni oglialtrielementiidentificativiriportatisulladocumentazionecontrattualeequellipresentisuisitiweb degliintermediariitalianioesteriautorizzati aiqualiinapparenzasiriferiscono.
Negli elenchi dei soggetti abilitati al rilascio di polizze fideiussorie(vedi FAQ n. 8), l’IVASS indica i recapitipressocuièpossibileverificarelapolizza.
Sebbene, infatti, l’art. 101, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023, con evidente ratio antiformalistica, preveda che la mancata presentazione della garanzia provvisoria è sanabile a mezzo soccorso istruttorio integrativo o completivo “mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte”, tale ipotesi deve essere tuttavia distinta da quella che viene in rilievo nel caso di specie, ove si contesta – non già la mancanza in radice, quanto – la mera insufficienza della garanzia offerta, fattispecie costituente, secondo condivisibile orientamento pretorio, una mera irregolarità sanabile attraverso il soccorso istruttorio (ex plurimis, Cons. Stato, IV, n. 9404/2024, che richiama i precedenti nn. 10274/2022 e 366/2021; cfr. anche Id., V, n. 4984/2024; di recente anche T.A.R. Lazio, Roma, III-ter, n. 23262/2024) anche oltre il termine previsto per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. b), del medesimo D. Lgs. n. 36/2023. In tal senso si è invero espresso una recente giurisprudenza (si fa riferimento a T.A.R. Campania, Napoli, I, n. 1429/2024), affermando che “l’invalidità o irregolarità della cauzione provvisoria deve essere tenuta distinta della mancanza assoluta della stessa”, in quanto “Quest’ultima ipotesi è senza dubbio più grave e, solo rispetto ad essa, il documento di cui è chiesta l’integrazione mediante soccorso istruttorio deve avere data anteriore alla scadenza del termine di partecipazione”, come anche confermato dal Consiglio di Stato, il quale, pur riferendosi al precedente Codice degli appalti, ha distinto “la fattispecie della mancata costituzione della garanzia provvisoria da quella della sua invalidità o irregolarità, atteso che la prima ipotesi è espressione ex se della scarsa serietà dell’offerta (così come la prestazione di garanzia con documenti materialmente falsi, cui è riferito il precedente di questa Sezione, V, 23 marzo 2018, n. 1846, che non ha ammesso il soccorso istruttorio), mentre tale non può reputarsi la costituzione della garanzia quando l’art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 risulti apparentemente rispettato’’ (si veda Cons. Stato, V, n. 399/2020).
Sempre in accordo con il medesimo indirizzo, “Sembra, peraltro, confermare tale impostazione ermeneutica, l’art. 101, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36 del 2023, che, nel delineare il soccorso istruttorio integrativo-completivo, prevede solo per la mancata presentazione della garanzia provvisoria, ma non per l’inesattezza della stessa, la possibilità di integrazione mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. Ne consegue che in relazione al caso di specie, in cui la garanzia provvisoria è stata presentata, ma era di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, ora previsto dalla lettera b) dell’art. 101 sopra richiamato, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte. Ne consegue, dunque, che anche dal d.lgs. n. 36 del 2023 si desume che la cauzione provvisoria di importo inesatto può essere regolarizzata attraverso il potere di soccorso istruttorio, anche oltre il termine previsto per la presentazione delle offerte” (così sempre T.A.R. Campania, n. 1429 cit.).
Alla luce del suesposto orientamento, cui questo Tribunale ritiene di poter aderire, condividendone le rationes, non merita dunque accoglimento la doglianza attorea in esame, posto che, anche qualora in ipotesi fosse riscontrabile nel caso di specie una eccessiva riduzione della garanzia offerta ad opera della -OMISSIS-, in violazione dei criteri di cui agli artt. 106 D. Lgs. n. 36/2023 e 10 del Disciplinare di gara, tale insufficienza non potrebbe comunque comportare l’esclusione dell’aggiudicataria dalla procedura de qua, come preteso dalla ricorrente.
La ricorrente deduce che la mancata disponibilità del prodotto è dipesa da un’azione veicolata da un’azienda concorrente per inibire la commercializzazione del prodotto.
A tal proposito, occorre muovere dal disposto di cui all’art. 93 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a mente del quale «la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario».
Come è stato chiarito dal Supremo Consesso della giustizia amministrativa, con l’espunzione del riferimento al dolo e alla colpa grave dell’aggiudicatario, ad opera del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, il legislatore ha inteso configurare «un modello di responsabilità oggettiva, con conseguente esclusione di responsabilità nei soli casi di dimostrata assenza di un rapporto di causalità» (Cons. Stato, Ad. Plen., 26 luglio 2022, n. 7). Anche volendo prescindere da tale ultima notazione, il Collegio osserva che, per consolidato orientamento in tema di responsabilità contrattuale, affinché «l’impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa, con l’uso della diligenza spiegata per rimuovere l’ostacolo frapposto da altri all’esatto adempimento» (Cass. civ., Sez. III, 5 agosto 2002, n. 11717).
Nel caso di specie, il Collegio non ritiene che la circostanza che l’aggiudicataria sia destinataria di un’inibitoria veicolata da un terzo concorrente possa configurarsi quale motivo di legittimo rifiuto della sottoscrizione del contratto.
Le garanzie negli appalti pubblici, sia ai fini della partecipazione che della corretta esecuzione del contratto, sono regolate in diversi articoli del Codice dei contratti pubblici.
L’art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 con riferimento, negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando, alle garanzie provvisorie a corredo dell’offerta ed alle garanzie definitive; l’art. 106 con riferimento alle modalità di presentazione delle garanzie provvisorie al fine della partecipazionealle procedure ordinarie; l’art. 117 con riferimento alle garanzie definitive nelle procedure ordinarie.
È prevista, quindi, come di seguito esposto, un’articolata disciplina delle garanzie, in funzione della procedura avviata, con modalità di presentazione e valori specifici a tutela degli interessi dell’Amministrazione pur considerando, nella definizione dell’importo della garanzia, ad esempio, le finalità delle micro, piccole e medie imprese.
1) La garanzia provvisoria e la garanzia definitiva: ratio legis e soccorso istruttorio.
La cauzione provvisoria, come è stato esplicitato da giurisprudenza ormai consolidata, ha la duplice finalità di garantire la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario e di assicurare l’affidabilità e la serietà dell’offerta presentata. La natura provvisoria (alla stipula del contratto viene sostituita da quella definitiva) e la specifica funzione, presuppongono che la durata della garanzia provvisoria non possa prescindere dalla durata di validità dell’offerta, risultandone altrimenti pregiudicata la stessaratio legis della cauzione provvisoria (Consiglio di Stato, sez. V, 11.05.2009 n. 2885). La citata garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta: tuttavia, il bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento ed indicare la possibilità di rinnovare la garanzia stessa, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della relativa scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia provvisoria, che può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione, ha quindi una funzione “indennitaria” dei danni cagionati dall’eventuale rifiuto di stipulare il contratto e nel caso di inadempimenti procedimentali relativi alla veridicità delle dichiarazioni fornite in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal bando (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 30.06.2003 n. 3866; id. sez. IV, 20.07.2007 n. 4098).
L’escussione della cauzione provvisoria non è da intendersi, quindi, come “una sanzione che colpisce il concorrente per il comportamento tenuto, ma una garanzia per il corretto adempimento degli obblighi assunti dagli operatori economici in relazione ad una partecipazione ad una gara di appalto, ivi compresi, naturalmente, la dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta e per i quali è avvenuta la ammissione alla gara” (così, Consiglio di Stato, sez. V, 16.05.2018 n. 2896; id. 24.06.2019, n. 4328). Il fatto di non poter dare seguito agli obblighi assunti da parte dell’operatore economico, anche rispetto al possesso dei requisiti, non consente la stipula del contratto con la conseguenza dell’escussione della cauzione.
Le irregolarità concernenti la cauzione provvisoria comunque prestata nei termini previsti dalla lex specialis, sono sanabili mediante il soccorso istruttorio (cfr. cfr. Consiglio di Stato sez. III, 13.11.2017; Consiglio di Stato, sez. V, 26.07.2016 n. 3372; sez. IV, 20.01.2015 n. 147; cfr. altresì Delibera ANAC n. 1/2015). A riguardo il Consiglio di Stato ha affermato che “è orientamento pacifico di questa Sezione ritenere che l’erronea modalità di presentazione della cauzione provvisoria, ove pure dia luogo alla invalidità della cauzione, non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ma mera irregolarità sanabile attraverso il soccorso istruttorio” (Consiglio di Stato, sez. V, n. 10274/2022; sez. V, 19.04.2021 n. 3166). Pertanto, sono sanabili le criticità afferenti alla cauzione provvisoria, essendo questa un elemento formale della domanda, la cui mancanza, incompletezza o irregolarità è sanabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio.
2) Le previsioni negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando. Le deroghe.
L’art. 53 del Dlgs. 36/2023 prevede che nelle procedure di affidamento, di cui all’articolo 50, comma 1, del medesimo Codice la stazione appaltante non richieda le garanzie provvisorie, come regolate dall’articolo 106 del d.lgs. 36/2023. Nel caso di affidamento diretto, non è richiesta la garanzia provvisoria all’affidatario, data la particolare natura e finalità del modello di acquisizione – anche in termini di semplificazione – ed in considerazione delle motivazioni che inducono alla scelta di quell’operatore economico.
La garanzia provvisoria può essere invece richieste nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 50 (procedure negoziate senza pubblicazione del bando) in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura e qualora ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la presenza negli atti. Tali presupposti sono indicati nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. In ogni caso, qualora presente, il relativo ammontare non può superare l’uno per cento dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento.
Nelle richiamate procedure, di cui all’art. 50, comma 1, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale ed in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti oppure per i contratti conseguenti ad un accordo quadro.
Infine si evidenzia che – in base alle recenti modifiche apportate all’art. 53 dal decreto c.d. “correttivo” (D.Lgs. n. 209/2024) – le riduzioni al valore della garanzia – ad esempio in caso di possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee – come previste dall’art. dall’art. 106, comma 8, non sono applicabili alle procedure di cui all’art. 50, comma 1 (affidamenti diretti e procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando).
3) La garanzia provvisoria a corredo dell’offerta nelle procedure di gara.
Nelle procedure ordinarie, il cui importo è superiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2024, le garanzie sono rivolte, come prevede l’art. 106 comma 6, a tutelare l’Amministrazione aggiudicatrice in caso di mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e di mancata sottoscrizione del contratto, imputabili a ogni fatto riconducibile all’affidatario o conseguenti all’adozione di informazione antimafia interdittiva, emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L’offerta è quindi corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito. Tuttavia le disposizioni prevedono che la stazione appaltante possa, con propria motivazione, sempre con riferimento alle procedure ordinarie, ridurre l’importo all’1 per cento oppure incrementarlo al 4 per cento, per rendere la garanzia proporzionata e adeguata alla natura delle prestazioni e al grado di rischio presente. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del 2 per cento del valore complessivo della procedura. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione, la garanzia fideiussoria, firmata digitalmente e verificabile telematicamente, come dispone l’art. 106 comma 3, modificato dal D.Lgs. 209/2024, può essere a scelta dell’appaltatore:
rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa).
La garanzia, come previsto anche per la garanzia definitiva, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Il comma 8 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 riporta in dettaglio le modalità ed i presupposti per l’applicazione delle riduzioni degli importi delle garanzie per la partecipazione alle procedure (applicabili anche nel caso di garanzia definitiva e non nel caso, come già indicato, delle procedure previste all’art. 50, comma 1). La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e “deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall’AGID con il provvedimento di cui all’articolo 26, comma 1” (come previsto dall’art. 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 209/2024).
3) Le garanzie definitive nelle procedure ordinarie.
Il D.Lgs. n. 36/2023 dedica l’articolo 117 alla garanzia definitiva in caso di procedure diverse dall’affidamento diretto e della procedura negoziata.
Prima della sottoscrizione del contratto l’appaltatore costituisce una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione. La garanzia è richiesta per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse (e per il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore). La medesima cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La disposizione in esame dispone l’importo delle garanzie fissando specifiche percentuali, come segue:
pari al 10 per cento dell’importo contrattuale nelle procedure ordinarie adottate dalla stazione appaltante destinataria dell’appalto;
nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale in caso di procedure esperite in forma aggregata;
nella misura massima del 2 per cento in caso di accordo quadro ed in misura anche inferiore al 10 per cento per i contratti attuativi.
Sono inoltre previsti i casi in cui, a seguito di ribassi percentuali individuati dal comma 2 dell’art. 117, è possibile aumentare di alcuni punti percentuali la relativa garanzia.
La garanzia fideiussoria, come già riportato, può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, secondo le modalità richiamate ed è soggetta alle riduzioni previste in analogia alle garanzie provvisorie ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.
In materia di garanzia provvisoria l’art. 10 del Disciplinare ricalca in sostanza il contenuto dell’art. 106 del D.Lgs. 36/2023 in materia di garanzie per la partecipazione alla procedura.
In base all’art. 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 “la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per: a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo (…); la mancata presentazione della garanzia provvisoria (…) è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte (…).
Alla disposizione in parola è sottesa una ratio antiformalistica finalizzata ad evitare che, anche qualora sia rispettata la par condicio competitorum, le formalità imposte dalla procedura di gara prevalgano sul dato sostanziale qualitativo delle offerte presentate dagli operatori economici e, per eterogenesi dei fini, pregiudichino il risultato dell’azione amministrativa. La recente giurisprudenza ha chiarito che il soccorso integrativo o completivo di cui all’art. 101, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023 “mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico)” (Cons. Stato, sez. V, n. 4984/2024) e “prevede solo per la mancata presentazione della garanzia provvisoria, ma non per l’inesattezza della stessa, la possibilità di integrazione mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte” (TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, n. 19040/2024; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 1429/2024). Con riguardo alla garanzia provvisoria si aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’insufficienza o l’invalidità della stessa costituisce una mera irregolarità sanabile attraverso il soccorso istruttorio (ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, n. 4984/2024; n. 10274/2022; n. 366/2021). Da tali coordinate ermeneutiche deriva che le carenze della garanzia provvisoria, diverse dalla mancata presentazione della stessa, le inesattezze e le divergenze di forma rispetto allo schema tipo di approvazione ministeriale possano essere sanate tramite il soccorso istruttorio integrativo o completivo di cui all’art. 101, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023.
Nel caso in esame la garanzia provvisoria è stata costituita dall’operatore economico in data antecedente rispetto alla scadenza del termine di partecipazione alla procedura di gara e presenta delle carenze che, come noto, riguardano l’esplicitazione degli impegni dell’Istituto bancario fideiussore e la forma negoziale. L’appendice del 13 settembre 2024, seppur successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, rappresenta il chiarimento dell’intento negoziale espresso con la fideiussione tempestivamente prestata. Quindi, non si tratta della violazione dell’obbligo di presentazione della garanzia, ma di una irregolarità del contenuto della stessa, rimediabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio integrativo o completivo. Tale rimediabilità si ricava dalla formulazione dell’art. 101, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, che regola in modo espresso l’ipotesi della mancata presentazione della garanzia provvisoria, prevedendo solo in tal caso, quale requisito di validità ai fini del soccorso istruttorio, l’anteriorità della (data certa della) documentazione prodotta rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Da tale disciplina si ricava che l’atto integrativo della garanzia già rilasciata al momento della presentazione dell’offerta è ammissibile, anche se cronologicamente successivo, qualora non modifichi l’intento negoziale ma si limiti unicamente a chiarirlo, sopperendo a carenze che non incidono sull’esistenza della garanzia stessa.
Infine, nel caso in esame la partecipazione alla procedura da parte di un unico operatore economico – i.e. l’odierna ricorrente – fa sì che in concreto non vi possa essere alcuna lesione della par condicio competitorum.
Sul punto appare condivisibile l’azione amministrativa condotta dalla stazione appaltante nel riferimento al libro III del nuovo codice dei contratti pubblici, e in particolare al comma 3 dell’art. 141 il quale non contempla l’art. 106 tra le disposizioni applicabili alle gare di appalto nei settori speciali di cui agli artt. da 146 a 152, tra cui il settore dei porti e degli aeroporti (art. 150). In fattispecie, dunque, poiché la norma non è richiamata dalla legge speciale della gara, va esclusa l’applicazione del comma 8 dell’art. 106 per legittimare la riduzione del 30% della cauzione provvisoria collegata al possesso della certificazione di qualità ISO 9001, la quale può essere ridotta della metà, a termini della normativa speciale della gara (punto III.1 n. 2 della lettera d’invito), solo per le concorrenti in possesso del rating di legalità (non posseduto da ICTS).
Le chiare disposizioni del codice escluderebbero la possibilità di un errore scusabile dell’impresa nell’applicazione dell’art. 106 (non prevista dall’art. 141 per le gare d’appalto nei settori speciali), ma l’argomento è subordinato all’altro, di cui al primo motivo principale, che afferma la illegittimità di un’integrazione del deposito cauzionale con efficacia decorrente da data posteriore al termine per la presentazione delle offerte e che pertanto deve essere esaminato con priorità.
Sul punto appaiono condivisibili le riflessioni di recente giurisprudenza, la quale rileva come la funzione essenziale della garanzia provvisoria sia di assicurare la serietà e l’affidabilità dell’offerta a garanzia del rispetto dell’ampio patto d’integrità cui si vincola chi partecipa a gare pubbliche, di tal che essa va acquisita come parte essenziale e integrante dell’offerta (Cons.St., V, 27.1.2021 n. 804), con il corollario che la sua mancata presentazione – o la omessa o inadeguata integrazione – rappresenta di per sé legittima causa di esclusione dalla gara, anche in assenza di una specifica comminatoria in tal senso (Cons.St., V, 23.3.2021 n. 2483; id., V, 4.6.2024 n. 4984). Questo in applicazione del costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale la carenza di uno degli elementi dell’offerta ritenuti essenziali dalla lex specialis ben legittima l’esclusione dell’offerta difettosa, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di tassatività delle cause d’esclusione (tra le tante cfr.: Cons.St., V, 7.2.2020 n. 960). Orbene, anche ammettendo in astratto la possibilità d’integrare l’offerta per errore scusabile (laddove nella concreta fattispecie ciò sia dubitabile per quanto detto in precedenza), tuttavia l’integrazione non può essere consentita se non per completare o regolarizzare la documentazione già prodotta in gara dai concorrenti ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, mentre va escluso che il soccorso istruttorio possa consentire al concorrente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte; diversamente, infatti, si violerebbero i principi di immodificabilità dell’offerta, d’imparzialità e di par condicio delle imprese concorrenti (Cons.St., III, 26.6.2020 n. 4103). E nel rispetto di tali principi la cauzione provvisoria deve integralmente avere validità per un periodo non inferiore a 180 giorni a far data dal termine ultimo di presentazione dell’offerta, così come previsto dall’art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 con norma replicata al punto III.1 della lettera d’invito.
Consegue che non poteva essere ammessa l’integrazione cauzionale presentata da -OMISSIS- con efficacia da data posteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Il presente atto è adottato dal Presidente ai sensi dell’art.3 comma 2 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in considerazione della necessità ed urgenza di fornire le opportune istruzioni in materia di verifiche telematiche delle garanzie fideiussorie.
Con la Delibera n. 606/2023 e il Comunicato del 31/01/2024 l’Autorità, prendendo atto delle difficoltà emerse nello svolgimento delle verifiche telematiche delle garanzie fideiussorie mediante accesso ai siti internet dei garanti, ha fornito indicazioni transitorie valide fino al 30/6/2024.
Le difficoltà alla base dei provvedimenti di cui sopra risultano permanere. Pertanto, in accordo con la Cabina di regia del 25/6/2024, è necessario prorogare le indicazioni ivi contenute.
La proroga persegue l’obiettivo di garantire che il meccanismo funzioni integralmente in modalità digitale, attraverso i siti internet dei garanti per le verifiche o le piattaforme, predisposte da operatori del mercato, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti nel rispetto delle Regole tecniche recanti i Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale* emesse da AgID, anche per la gestione. Tali piattaforme devono essere messe a disposizione dai soggetti emittenti le garanzie e rese accessibili per le verifiche delle stesse, senza oneri per le stazioni appaltanti.
Considerato che il tempo necessario per consentire l’adeguamento alle disposizioni vigenti, da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari finanziari autorizzati ad emettere garanzie fideiussorie, è stimabile, ragionevolmente, in sei mesi, con il presente Comunicato si dispone la conferma e la proroga delle indicazioni fornite con i provvedimenti su richiamati fino al 31/12/2024.
L’Autorità manifesta fin da ora la propria disponibilità a trovare soluzioni per consentire l’interoperabilità delle piattaforme per la gestione delle garanzie fideiussorie di cui sopra con il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico.
Con l’occasione si ritiene opportuno chiarire che la riduzione del dieci per cento della garanzia fideiussoria prevista dall’articolo 106, comma 8, del codice per il caso di fideiussioni gestite mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti è applicabile nei soli casi in cui è garantito lo svolgimento, mediante piattaforma, di tutte le fasi del ciclo di vita della polizza (emissione, verifica, gestione e svincolo della garanzia). Occorre infatti considerare che nella Relazione illustrativa al codice è previsto che “La riduzione generalizzata introdotta invece per il caso di garanzia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti è volta a incentivare il ricorso alle piattaforme già previste dall’art. 25 del Codice.
A compimento del progetto di digitalizzazione si dovranno realizzare l’interoperabilità e l’integrazione tra i sistemi dei diversi attori, la digitalizzazione e l’automazione del processo di garanzia dall’emissione allo svincolo, la condivisione e l’attestazione all’interno della filiera di dati e processi. A regime, la soluzione potrà consentire di conseguire maggiore efficienza, trasparenza e certezza informativa lungo tutto il ciclo di vita delle fideiussioni e ridurre potenziali fenomeni di frodi”. Da tali specificazioni emerge quindi che soltanto la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita della polizza mediante il ricorso alle piattaforme è in grado di offrire quel livello di sicurezza aggiuntivo che giustifica la riduzione della garanzia.
Si comunica che le indicazioni di cui sopra saranno integrate nel Bando tipo n. 1/2023 in occasione del prossimo aggiornamento.
Chiarimento applicativo sulle modalità transitorie per la verifica telematica delle polizze fideiussorie di cui all’articolo 106, comma 3, del codice dei contratti pubblici, previste nella delibera ANAC n. 606/2023.
La Delibera ANAC n. 606/2023ha introdotto una soluzione transitoria per la verifica telematica delle garanzie rilasciate a corredo di un’offerta in caso di partecipazione del contraente a procedure a evidenza pubblica (art. 106, comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – “Codice dei contratti pubblici”).
Nella Delibera si indica la possibilità di adottare modalità telematiche alternative alle piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, finalizzate a evitare soluzioni di continuità nell’operatività del settore. In particolare, è previsto che le stazioni appaltanti possano verificare l’autenticità della polizza, oltre che accedendo a un’apposita sezione del sito web dell’impresa emittente, anche inoltrando una specifica richiesta a mezzo Posta Elettronica Certificata.
Con riferimento all’accesso delle stazioni appaltanti alla sezione dedicata alle verifiche sulle polizze fideiussorie nel sito web del garante, sono state segnalate complessità operative generate dalla richiesta dell’identificazione tramite SPID.
Al fine di superare le criticità emerse, l’Autorità, in accordo con l’IVASS, ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti.
L’accesso al sito internet del garante per la verifica delle polizze fideiussorie può essere consentito ricorrendo a soluzioni alternative allo SPID che garantiscano accessi riservati ai soli soggetti legittimati (ad es. chiavi di verifica che individuino in maniera univoca la polizza da verificare). Ciò in considerazione del fatto che, ai sensi dell’articolo 64, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale – l’utilizzo dello SPID è facoltativo per i soggetti privati allorché essi non accedano a un servizio pubblico, ma mettano a disposizione un proprio servizio.
Tra i soggetti legittimati ad accedere alla verifica sul sito internet del garante possono rientrare, oltre ai contraenti della polizza da verificare e alle stazioni appaltanti beneficiarie della garanzia, gli intermediari assicurativi intervenuti nel rilascio della polizza.
Le medesime indicazioni valgono con riferimento all’accesso ai siti internet di tutti i soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, del codice.
ANAC ha stabilito con Delibera n. 606/2023 che fino al 30 giugno 2024 si può verificare l’autenticità della garanzia fideiussoria (art. 106 d.lgs. 36/2023) anche via Pec e non soltanto sul sito Internet del soggetto emittente.
Viste le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici e tenuto conto che, dopo le interlocuzioni con le Associazioni rappresentative delle imprese di assicurazione e degli intermediari finanziari, ANIA e ABI, e con le Autorità di vigilanza del settore, Banca d’Italia e IVASS, sono emerse alcune problematiche in ordine alla verifica telematica della garanzia fideiussoria in tempo reale mediante accesso diretto ai relativi siti internet, ANAC ha individuato “una soluzione transitoria”, ossia la verifica via Pec, “da applicare per il tempo strettamente necessario a consentire l’evoluzione dei sistemi verso l’uso di piattaforme interoperanti con le piattaforme di e-procurement o lo sviluppo di siti internet accessibili alle stazioni appaltanti”.
Le indicazioni operative ANAC fino al 30 giugno 2024
L’operatore economico che intenda partecipare ad una procedura di affidamento pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti accedono agli stessi siti per le verifiche di competenza.
Inoltre, per consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l’operatore economico, all’atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l’indirizzo Internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale.
Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.
Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.
L’indirizzo Internet o l’eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall’operatore economico nella domanda di partecipazione.
La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Le competenti Autorità di vigilanza potranno mettere a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, per le rispettive verifiche di competenza, un elenco degli indirizzi internet dei siti, o gli indirizzi PEC delle imprese di assicurazioni e degli intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie fideiussorie.
Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l’operatore economico acquisisce l’impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti segnalano all’IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.
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