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Soccorso istruttorio e garanzia provvisoria (art. 101 , art. 106 d.lgs. 36/2023)

TAR Trieste, 29.04.2025 n. 186

Nel caso in esame, l’addendum denominato “Appendice di voltura” del 26 novembre 2024, prodotto dalla -OMISSIS- in funzione sanante della polizza originariamente depositata, è di formazione posteriore alla data di presentazione delle offerte (4 novembre 2024) e risulta quindi inidoneo a sostituire o integrare il documento originario.
D’altra parte, si ripete, il caso che qui ricorre non è quello della sanatoria di una carenza parziale, di una mera irregolarità formale o di una semplice “inesattezza” (come erroneamente definita dall’Amministrazione nel verbale n. 5 della seduta riservata del 25 novembre 2024, pag. 3), ma della introduzione in gara di una polizza sostanzialmente nuova sul piano del soggetto contraente e sostitutiva della precedente, in quanto per la prima volta riferita al contraente effettivamente partecipante alla gara, posto che in precedenza – e comunque prima dello scadere del termine per la presentazione delle offerte (4 novembre 2024) – nessun documento dimostrava, con la necessaria chiarezza e univocità, che l’impresa prestatrice di garanzia si fosse impegnata in favore della OMISSIS.
A conforto dell’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato (cfr. anche Cons. di Stato, n. 3466/2024) e dei limiti che questo introduce alla possibilità di sopperire con documenti integrativi della cauzione carente, è lo stesso art. 14 del disciplinare della gara de qua a prevedere – con impostazione del tutto coerente con quella fatta propria dalla giurisprudenza sopra richiamata – che gli elementi a corredo dell’offerta (quale la garanzia provvisoria) possono “essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta”.

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