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Subappalto necessario : mancata dichiarazione non può essere oggetto di soccorso istruttorio (art. 101 , 119 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 09.02.2026 n. 2445

In definitiva, il problema non concerne la mera mancanza di un aggettivo nella dichiarazione di appalto (non qualificato come “necessario”), ma la mancanza di una chiara ed inequivoca opzione auto-vincolante per il subappalto con riferimento alle opere OS6, categoria rispetto alla quale nessuna delle due imprese in RTI era dotata della qualificazione necessaria e che, pertanto, per le ragioni sopra ampiamente esposte, non erano legittimate ad eseguire.
È stato infatti più volte affermato in giurisprudenza che, laddove privo del requisito di gara, il concorrente è tenuto a dare espressa indicazione della volontà di ricorrere al subappalto per qualificarsi: viene così in rilievo una specifica dichiarazione che non coincide con quella generale inerente l’intenzione di subappaltare una parte dei lavori, servizi o forniture (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 agosto 2020, n. 5030; in termini Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2023 n. 3180).
Nello stesso senso il Consiglio di Stato, Sez. V, 1° luglio 2022, n. 5491, ove è ben evidenziata la diversità di presupposti e di funzioni delle due dichiarazioni, di ricorrere al subappalto facoltativo oppure a quello necessario, in quanto “…nella dichiarazione di subappalto “necessario” viene in rilievo non una mera esternazione di volontà dell’operatore economico quale è la dichiarazione di subappalto “facoltativo”, bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, che non tollera di suo il ricorso a formule generiche o comunque predisposte ad altri fini, pena la violazione dei principi di par condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche”; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 31 marzo 2022, n. 2365 e, ancora più recentemente, Consiglio di Stato, Sez. V, 29 dicembre 2022, n. 11596).
Non a caso la stessa S.A., consapevole di ciò, ha concesso il soccorso istruttorio a beneficio del RTI -OMISSIS- per consentirle di dichiarare la propria volontà (non dichiarata in sede di domanda di partecipazione) di fare ricorso al subappalto necessario (o qualificante).
L’istituto, tuttavia, ad avviso di questo Collegio, non era ammissibile nel caso in disamina.
Su quest’ultimo aspetto è sufficiente richiamare pedissequamente quanto di recente statuito dal Consiglio di Stato, con la sentenza del 22.1.2025 n. 10162: “Da tale premessa deriva anche l’illegittimità del soccorso istruttorio, che ha consentito la modifica dell’offerta originariamente formulata e la trasformazione della mera riserva di subappalto nella necessaria dichiarazione di subappalto per quella parte delle opere OS23, per le quali l’aggiudicataria è priva di qualificazione. In proposito va, difatti, ribadito che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato né per modificare l’originaria proposta (Cons. Stato, Sez. III, 18 luglio 2017, n.3541) né per sopperire all’assenza della dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario (tra le tante, Cons.Stato, Sez. V, 29 dicembre 2022, n. 11596).
La mancata dichiarazione del concorrente partecipante ad una procedura di evidenza pubblica, della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario, non può essere oggetto di soccorso istruttorio, una volta che la stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l’impresa si è impegnata a realizzare (Consiglio di Stato, Sez. V, 29 dicembre 2022, n. 11596; id. 28 marzo 2023, n. 3180; in termini, da ultimo, la recentissima Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2026, n. 99).

Soccorso istruttorio in senso stretto , termini perentori e tassatività delle cause di esclusione (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Bari, 28.01.2026 n. 104

Nello specifico, -OMISSIS- a r.l. denunciava l’illegittimità del provvedimento di esclusione sopra ricordato, in quanto adottato in violazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 e, in particolare, del principio di tassatività delle cause di esclusione.
In tesi, il ricorrente rilevava che il superamento del termine assegnato dalla stazione appaltante non avrebbe potuto comportare l’esclusione dalla procedura di gara, in caso di rispetto della scadenza massima di dieci giorni prevista dall’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 e in difetto di un’espressa indicazione sulle conseguenze escludenti del deposito tardivo della documentazione integrativa.
A tal riguardo e in primo luogo, è possibile desumere la natura ordinatoria del termine per l’integrazione documentale dalla tipologia di soccorso istruttorio che viene in rilievo nel caso di specie.
L’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, infatti, individua quattro tipologie di soccorso istruttorio, che gli interpreti definiscono rispettivamente come integrativo (co. 1, lett. a), sanante (co. 1, lett. b), soccorso istruttorio in senso stretto (co. 3) e correttivo (co. 4).
Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, soltanto per le prime due fattispecie è prevista l’esclusione dalla gara (ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 2789 del 2 aprile 2025; Cons. Stato, sez. V, n. 7075 del 19 agosto 2025).
Diversamente, per la fattispecie prevista dal terzo comma dell’art. 101, manca un’espressa previsione normativa per disporre l’esclusione dalla gara in caso di superamento del termine.
In ragione di tale differenza di regime, nonché in forza dei principi del risultato (art. 1, d.lgs. n. 36/2023) e della fiducia (art. 2, cit.), il Consiglio di Stato ha affermato che il termine indicato dalla stazione appaltante per esitare la richiesta di chiarimenti in sede di soccorso istruttorio può essere superato senza effetti invalidanti, ove inferiore a quello massimo previsto ex lege di dieci giorni.
“Ciò in quanto il principio di perentorietà dei termini assegnati al concorrente in sede di soccorso istruttorio nel corso di gara, deve essere letto nell’ottica del concorrente principio del risultato scolpito nell’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 in modo da rendere intollerabile lo sforamento del termine massimo di legge previsto per l’integrazione documentale – termine che, appunto, la stessa legge ha ritenuto di per sé compatibile con le esigenze di speditezza e tempestività delle operazioni di gara – ma da consentire, viceversa che non abbia rilievo invalidante lo sforamento del termine assegnato dalla stazione appaltante contenuto in quello massimo di legge” (Cons. Stato, Sez. V, n. 2789 del 2 aprile 2025).
L’ordinanza cautelare di prime cure faceva diretta applicazione di tale impostazione giurisprudenziale, oltre a farsi portatrice, in quella specifica fase procedimentale, di una soluzione di buon senso (rimasta, a quel che appare, inascoltata) volta a riammettere il ricorrente alla gara in un’ottica di superamento del rigido approccio formalistico adottato dall’Amministrazione resistente e in ferma contemplazione del principio fondamentale del favor partecipationis in materia di gare e concorsi ad evidenza pubblica.
In secondo luogo, non è possibile convenire con le conclusioni cui giunge il Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 3848 del 2025, con la quale ha accolto l’impugnazione avverso l’ordinanza cautelare emessa da questo Tribunale.
Non è, infatti, facilmente comprensibile come solo il rispetto del termine fissato dalla stazione appaltante possa “assicurare un’istruttoria veloce, preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda”, essendo, al più, la tempestività nella presentazione della domanda un fatto di regolarità procedimentale, ma che nulla restituisce di decisivo in termini di velocità ed effetto selettivo utile della medesima.
Risulta, invero, evidente che il medesimo risultato acceleratorio e di efficientamento poteva essere ugualmente raggiunto ove l’integrazione documentale fosse avvenuta prima della scadenza del termine di legge di dieci giorni e non solo ed esclusivamente entro gli otto giorni indicati, in modo autonomo e non specificamente motivato, dall’Amministrazione resistente.
Pertanto, sulla base di quanto sin qui esposto, il ricorso è fondato nel merito e va accolto.

Soccorso istruttorio ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 101 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. III, 09.01.2026 n. 202

Come già accennato, l’art. 5 del disciplinare di gara prevedeva che “Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità”.
Tale adempimento informativo affonda le sue radici nella legislazione speciale per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, nell’art. 47, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 e riguarda, come detto, il “rapporto sulla situazione del personale” con particolare riferimento all’equilibrio tra l’occupazione maschile e quella femminile: “trattasi di obblighi, quelli ossia sul rispetto e lo sviluppo effettivo della “parità di genere” (e generazionale, occorre aggiungere), che costituiscono stretta derivazione degli obiettivi fissati dalla UE in sede di disciplina delle procedure finanziate con risorse del PNRR (regolamenti UE 2021/240 e 2021/241). Ciò dunque con la finalità “di miglioramento dei tassi di occupazione femminile e giovanile” (cfr. paragrafo 1 della Linee Guida di cui al DPCM 7 dicembre 2021 adottato ai sensi dell’art. 47, comma 8, del richiamato DL n. 77 del 2021). Di qui la loro matrice spiccatamente eurounitaria la cui normativa esprime un certo favor per la parità di genere. Si tratta di adempimenti molto stringenti che trovano comunque giustificazione nell’enorme flusso di denaro destinato al nostro paese ed alla cui base vi è comunque, tra le condizioni essenziali onde potervi accedere, proprio il riequilibrio nell’occupazione lavorativa femminile ed una decisa attenzione a quello giovanile. Un obiettivo del genere trova peraltro adesso piena conferma, anche per gli appalti ordinari (ossia non finanziati con PNRR), anche nell’art. 102, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 36 del 2023” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2025, n. 839).
4.2. – Come osservato dalla giurisprudenza amministrativa, tale causa di esclusione è stata dapprima etero-integrata nell’elenco delle cause escludenti tipizzate dal previgente codice dei contratti pubblici (art. 80 d.lgs. n. 50/2016) per poi confluire nella nuova sistematizzazione operata dal nuovo codice dei contratti all’art. 94 d.lgs. n. 36 del 2023: difatti, al comma 5 lett. c) è espressamente prevista l’esclusione automatica dalle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, degli “operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità”.
Allargando ulteriormente la panoramica, l’intervento arrecato dal cd. “Correttivo appalti”(d. lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 non ha espressamente novellato la lista tassativa di cause di esclusione di cui all’art. 94 cit. per quanto concerne siffatto adempimento, bensì ha interpolato il comma 2-bis dell’art. 57 che rinvia all’allegato II.3 recante meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate. A dispetto di quanto opinato dall’appellante incidentale, l’art. 1 di tale allegato prevedeva ab origine – quindi indipendentemente dai successivi interventi novellistici – come causa di esclusione dalla procedura, a prescindere dalle sue modalità di finanziamento (PNRR o meno), l’omessa presentazione del rapporto periodico con le relative attestazioni, come illustrato anche dalle Linee guida adottate con Decreto ministeriale 20 giugno 2023 del Dipartimento per le politiche della famiglia.
4.3. – Tanto chiarito sul piano del formante normativo in punto di applicabilità di tale causa di esclusione, il Collegio ritiene che la previsione de qua integri un requisito di partecipazione di ordine generale suscettibile di soccorso istruttorio trattandosi di documentazione non afferente alla offerta tecnico-economica, purché siffatta relazione sia preesistente al termine di presentazione delle domande.
Preme rimarcare che la giurisprudenza amministrativa tiene saldamente ferma la non soccorribilità degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica), mentre reputa ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa: “In altri termini, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara)” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870).
Come già opinato da un precedente arresto di questo Consiglio su un recente caso del tutto analogo, “nel caso di specie quello che manca è proprio un “requisito di ordine generale” […], va da sé che una simile eventuale carenza avrebbe potuto risultare senz’altro sanabile alla luce della sopra citata giurisprudenza di questa sezione. […] Circa la applicabilità del soccorso istruttorio valga altresì il richiamo all’art. 101, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2023, a norma del quale può essere sanata “ogni omissione … di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara”, potendo ben rientrare nella nozione di “ogni altro documento”, nel caso di cui si discute, anche il rapporto sullo stato del personale. […] Tale meccanismo (soccorso istruttorio) sarebbe stato ovviamente ammissibile a condizione che tale documento preesistesse alla gara ossia fosse stato validamente formato in un momento antecedente alla scadenza del termine di presentazione della relativa domanda di partecipazione” (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2025, n. 8399.
Per di più, a conferma della possibilità di consentire il soccorso istruttorio, soccorre la delibera ANAC n. 309 del 27 giugno 2023, recante Bando tipo n. 1/2023 – Schema di disciplinare di gara per la “Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, la quale, al paragrafo 14 (soccorso istruttorio), prevede proprio che: “sono sanabili.…l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte”.
4.4. – Orbene, tornando al caso controverso, dalla documentazione di gara e, in particolare dalle relative attestazioni di trasmissione, risulta che il rapporto occupazionale dei soggetti costituenti l’A.T.I. controinteressata a ciò tenuti risale almeno al settembre 2024, indi preesisteva incontrovertibilmente alla partecipazione alla gara, bandita successivamente con determina n. 349 del 31 gennaio 2025.
Inoltre, il soccorso istruttorio era ampiamente previsto dalla lex specialis di gara che, all’art. 14 del disciplinare, prevede “Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente”.
Alla luce di ciò, la Stazione appaltante ha agito correttamente facendo luogo al doveroso soccorso istruttorio, che peraltro ha interessato tre partecipanti su quattro alla procedura in parola in ossequio al principio del favor partecipationis.

Offerta economica ed errore materiale : quando opera divieto soccorso istruttorio (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Potenza, 07.01.2026 n. 9

Ed invero, costituisce pacifico ius receptum che “L’errore nella formulazione dell’offerta economica è “materiale” se sussistono elementi univoci per ricondurlo ad un vizio di trascrizione o di compilazione inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale, attraverso un’analisi che deve concernere il solo documento recante l’errore e non anche elementi ad esso esterni o collaterali; se, viceversa, l’esegesi ricostruttiva della volontà negoziale si estende ad una considerazione sistematica degli elementi contenutistici dei diversi atti di gara, essa trascende in una ricostruzione di tipo logico-deduttivo che non pare più coerente con i canoni della ‘immediata evidenza’ e della ‘pura materialità’ dell’errore emendabile” (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 22/5/2025, n. 4407; id. 5/4/2022, n. 2529; 24/8/2021, n. 6025).
Ciò posto, rileva il Collegio che, nel caso in esame, l’errore materiale (che ha condotto all’impugnata esclusione) non è in alcun modo rilevabile ictu oculi (dunque, emendabile nei sensi innanzi specificati), non essendo rinvenibile all’interno dell’offerta economica de qua alcun elemento da cui la stazione appaltante potesse desumere che la quantità e l’importo indicati dalla società ricorrente nelle colonne del modulo di offerta (generato automaticamente dal sistema e sottoscritto dall’operatore economico), denominate “Fabbisogno triennale” e “Importo triennale complessivo offerto IVA esclusa”, fossero, in realtà, valori calcolati su base annua e non già su base triennale; ciò, in assenza di un apporto chiarificatore esterno e di un’ulteriore indagine ricostruttiva della volontà negoziale, da qualificarsi come un’inammissibile successiva integrazione dell’offerta stessa e senza incorrere, dunque, nel divieto di soccorso istruttorio ex art. 101 del D.lgs. n. 36/2023, oltreché nella violazione dei generali principi di par condicio e di autoresponsabilità.

Subappalto necessario non può essere oggetto di soccorso istruttorio (art. 101 , 119 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 07.01.2026 n. 99

Nella specie, ricorrente l’istituto del subappalto necessario, l’operatore economico concorrente avrebbe dovuto fare affidamento sui requisiti di un’altra impresa ai fini della legittima partecipazione alla gara, dalla quale, in difetto, deve essere escluso per mancanza di qualificazione (art. 119 del d.lgs. n. 36 del 2023).
Come precisato, in più occasioni da questa Sezione, e rammentato dal T.A.R., nelle ipotesi in cui il concorrente è privo del requisito di gara, è tenuto a dare espressa indicazione della volontà di ricorrere al subappalto per qualificarsi (Cons. Stato, n. 5030 del 2020; id. n. 5491 del 2022; id. n. 4724 del 2024), al fine di supplire al requisito mancante.
Né si può predicare che il Consorzio Stabile -OMISSIS- s.r.l. sia stato indotto dal modulo del D.G.U.E. a omettere di indicare la natura qualificatoria del subappalto, dovendosi anche a tale riguardo rammentare i principi sopra espressi in tema di autoresponsabilità dell’operatore economico partecipante alla gara, in relazione ai requisiti di partecipazione richiesti dalla lex specialis.
Il subappalto necessario, o qualificante, presenta delle peculiarità rispetto al subappalto ordinario, atteso che in quest’ultima ipotesi, l’affidamento a terzi di una parte delle prestazioni oggetto dell’appalto è frutto di una libera scelta imprenditoriale, essendo il concorrente già in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, mentre il subappalto necessario si caratterizza per la circostanza che il concorrente non possiede tutte le qualificazioni relative alla lavorazioni previste dal bando, sicché il subappalto si configura necessario, perché l’affidamento in subappalto dell’esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria è imposto dal difetto di qualifica del concorrente ad eseguire tale tipo di prestazione.
Alla luce delle funzioni assolte dal subappalto qualificante rispetto a quello facoltativo, il concorrente è tenuto, in sede di presentazione dell’offerta a dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante. Quindi l’operatore economico deve dichiarare sin dalla domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del subappalto necessario.
Tanto premesso, rileva il Collegio che l’irregolarità documentale nella compilazione del D.G.U.E. non può essere considerata un mero errore materiale né un mero refuso, e rappresenta un vizio dell’aggiudicazione, atteso che espressamente -OMISSIS- ha dichiarato di non voler ricorrere al subappalto necessario.
Orbene, la giurisprudenza di settore, in più occasioni ha chiarito un principio generale, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, finalizzato a dare rilievo alla intangibilità delle dichiarazioni rese dall’operatore economico in sede di redazione dell’offerta, secondo cui non è consentita l’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio laddove è finalizzato all’integrazione dell’offerta tecnica ed economica, pena la violazione del principio della par condicio e dell’autoresponsabilità.
Il soccorso istruttorio, delineato dall’art. 101 del d.lgs. 36 del 2023, pur configurandosi come uno strumento volto a garantire la massima partecipazione e a correggere errori di natura formale e/o documentale, incontra un limite invalicabile nell’offerta tecnica ed economica, il cui contenuto non è suscettibile di alcuna integrazione o modifica successiva alla scadenza del termine di presentazione.
La finalità del chiarimento sui contenuti dell’offerta richiesto dalla Stazione appaltante non è quella di integrare o sanare, ma esclusivamente di interpretare quanto già compiutamente formulato entro i termini di gara. In tal senso, ogni elemento costitutivo dell’offerta tecnica e/o economica deve risultare presente, inequivoco e completo al momento della sua presentazione, essendo ogni successiva integrazione contraria ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Qualora fosse consentito, come pretende l’appellante, di attivare il soccorso istruttorio in fattispecie come quella in esame, in cui si è permesso la presentazione di un altro D.G.U.E., la Stazione appaltante darebbe la facoltà all’operatore di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione dell’offerta in contrasto con la par condicio competitorum (Cons. Stato, n. 11596 del 2022).
La mancata dichiarazione della volontà di fare ricorso al subappalto c.d. necessario non può essere oggetto di soccorso istruttorio, una volta che la Stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l’impresa si è impegnata a realizzare.

Soccorso istruttorio processuale : attivazione del Giudice Amministrativo in caso di mancanza da parte della Stazione Appaltante (art. 101 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 16.12.2025 n. 9967

I motivi, che – per evidenti ragioni di connessione – vanno trattati congiuntamente, non meritano di essere accolti, pur necessitando la motivazione della sentenza delle integrazioni di cui appresso al fine di chiarire la portata e gli effetti della norma di recente introduzione dell’art. 101 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ed i rapporti tra soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante e c.d. soccorso istruttorio processuale.
Come affermato da una delle prime pronunce in tema, l’art. 101 del nuovo Codice dei contratti pubblici ha accresciuto la centralità dell’istituto del soccorso istruttorio, ampliandone ambito, portata e funzioni e superando talune incertezze della prassi operativa (così Cons. Stato, V, 21 agosto 2023, n. 7870, citata anche dall’appellante).
Un primo chiarimento normativo si deve alla distinzione, che si evince dal primo comma dell’art. 101, tra “soccorso integrativo o completivo” della lett. a) e “soccorso sanante” della lett. b), preceduta dalla previsione che “la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci […]”:
– sia, dal punto di vista quantitativo, per integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa al momento della partecipazione alla gara con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo;
– sia, dal punto di vista qualitativo, per sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della stessa domanda di partecipazione alla procedura di gara e dello stesso documento di gara unico europeo, nonché della documentazione già trasmessa.
La portata chiarificatrice, ed in parte anche innovativa, della norma si desume dall’impiego dell’indicativo presente (“assegna”) – che ribadisce che il ricorso al soccorso istruttorio, alle condizioni ivi previste, è obbligatorio per la stazione appaltante – nonché dalla possibilità insita nel soccorso “sanante” di porre rimedio anche alle “omissioni” della domanda di partecipazione alla gara e del DGUE.
Pertanto, in primo luogo, ferma restando la non soccorribilità (né integrativa né sanante) degli elementi che compongono l’offerta tecnica ed economica (salva la possibilità per la stazione appaltante di richiedere i chiarimenti di cui al comma 3 e per l’operatore economico di rettificare l’errore materiale di cui al comma 4), è da ritenere sanabile, tra l’altro, l’omessa specifica dichiarazione nel DGUE di un determinato requisito speciale di capacità tecnico professionale richiesto per la partecipazione alla gara, purché effettivamente posseduto dall’operatore economico entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Ne consegue il definitivo recepimento normativo dell’orientamento giurisprudenziale – pur presente, ma non univoco, prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici – secondo il quale, relativamente a requisiti di partecipazione non correttamente dichiarati, il soccorso istruttorio è possibile <> (così Cons. Stato, 24 febbraio 2022, n. 1306, richiamata da Cons. Stato, IV, 1 marzo 2024, n. 2042).
In secondo luogo, quanto alla comprova del requisito speciale così come effettivamente dichiarato dal concorrente al momento della partecipazione alla gara, è esigibile il soccorso istruttorio – come già affermato nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016 – per produrre la documentazione mancante, sia in funzione sanante (ai sensi della lettera b) che in funzione integrativa (ai sensi della lettera a).
Resta peraltro fermo che, come già affermato da questa Sezione, in sede di verifica del possesso dei titoli successivamente all’avvenuta aggiudicazione, non è consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2021, n. 1540, richiamata da id., V, 6 dicembre 2021, n. 8148).
L’obbligatorietà del soccorso istruttorio in sede procedimentale comporta che quando questo non sia stato attivato dalla stazione appaltante – secondo la scansione temporale dettata dall’art. 101, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 – e la mancata attivazione sia denunciata in sede giurisdizionale, il giudice amministrativo, che ritenga fondata la censura, fa luogo al c.d. “soccorso istruttorio processuale”, consentendo – nell’ipotesi in cui si controverta del possesso di un requisito speciale di partecipazione – di confermarne il possesso e/o fornirne la comprova nel corso del giudizio.
Si tratta di un istituto già ammesso dalla giurisprudenza nel vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo la quale esso “è ammissibile quando il Giudice verifichi che la stazione appaltante non è intervenuta in soccorso del concorrente, come sarebbe stata tenuta, ed eserciti i poteri istruttori per accertare, nel corso del processo, ciò che avrebbe dovuto essere accertato dall’amministrazione, durante il procedimento” (Cons. Stato, IV, 1 marzo 2024, n. 2042, che richiama in senso conforme Cons. Stato, Sez. III, 2 marzo 2017, n. 975; nonché Cons. Stato, Sez. V, 16 agosto 2022, n. 7145; 14 marzo 2019, n. 1690; 8 giugno 2018, n. 3483; 10 aprile 2018, n. 2180; 11 dicembre 2017, n. 5826).
L’ammissibilità dell’istituto va ritenuta anche nella vigenza dell’art. 101 del d.lgs. n. 36 2023, dovendosi perciò affermare che nel caso in cui la stazione appaltante non abbia assegnato il termine di cui al primo comma per integrare, ai sensi della lettera a), o per sanare, ai sensi della lettera b), gli elementi mancanti della documentazione già trasmessa ovvero ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione o del DGUE o di ogni altro documento, la mancata attivazione del soccorso istruttorio è denunciabile al giudice amministrativo e rimediabile in sede processuale.
Peraltro, in corrispondenza dell’ampliamento dell’ambito applicativo, della portata e delle funzioni del soccorso istruttorio di cui al ridetto art. 101, è da ritenere che la portata dell’intervento giurisdizionale “suppletivo” vada modulata, caso per caso. In proposito, ferma la preclusione dell’art. 34, comma 2, primo periodo, c.p.a., secondo cui in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, ai fini della presente decisione è sufficiente osservare che non vi è dubbio che la “regolarizzazione” documentale possa intervenire mediante produzione dei documenti mancanti direttamente in giudizio.
Il caso di specie appare paradigmatico dell’applicazione dei principi sopra sintetizzati.

Soccorso istruttorio ed integrazione postuma garanzia provvisoria (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Milano, 15.12.2025 n. 4157

Sulla scorta della suddescritta complessiva regolamentazione è possibile tenere distinta, a fini di disciplina, l’ipotesi della mancata presentazione della cauzione provvisoria nell’ambito della documentazione di gara da quella della sua irregolarità o invalidità. Nel primo e più grave caso, difatti, l’omessa produzione del documento si traduce nella mancanza del requisito o nell’impossibilità di accertarne il possesso allo stato degli atti; ne consegue che, in detta ipotesi, il soccorso istruttorio risulta finalizzato a consentire l’integrazione della documentazione presentata in gara tramite la produzione ex post del documento mancante, sul presupposto che quest’ultimo sia già formato e dunque abbia data anteriore alla scadenza del termine di partecipazione alla gara. Difatti, poiché la garanzia provvisoria costituisce un elemento posto “a corredo” dell’offerta e, come tale, rappresenta un “adempimento doveroso” ai fini della partecipazione alla gara la cui radicale assenza è sanzionata con l’espulsione, la stessa deve essere posseduta dal concorrente – e, quindi, materialmente esistente – al momento di presentazione dell’offerta.
Tale ipotesi non può essere sovrapposta a quella della mera irregolarità o invalidità della garanzia provvisoria presentata in gara dal concorrente, trattandosi di situazioni non equiparabili sul piano del disvalore della condotta e dunque soggette a diversa disciplina. Come noto, la garanzia provvisoria è diretta a garantire la serietà dell’impegno assunto in sede di domanda di partecipazione, così presidiando con apposita tutela la stipula del contratto di appalto in caso di aggiudicazione. Tale istituto, pertanto, responsabilizza “i singoli concorrenti, assicurando serietà e affidabilità dell’offerta, e dunque contribuisce ad evitare possibili allungamenti della procedura connessi alla eventuale mancata stipulazione del contratto” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 9.05.2025, n. 4036).
Ne deriva che l’omessa predisposizione della garanzia entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione è espressione ex se della scarsa serietà dell’offerta, circostanza che non ricorre quando il concorrente, pur errando nella quantificazione dell’importo, ha comunque tempestivamente presentato la garanzia provvisoria all’atto della domanda di partecipazione. Tale distinzione è stata valorizzata anche dalla giurisprudenza amministrativa, che ha evidenziato come l’inesistenza della garanzia provvisoria non sia sovrapponibile ai casi in cui “si contesta – non già la mancanza in radice, quanto – la mera insufficienza della garanzia offerta, fattispecie costituente, secondo condivisibile orientamento pretorio, una mera irregolarità sanabile attraverso il soccorso istruttorio (ex plurimis, Cons. Stato, IV, n. 9404/2024, che richiama i precedenti nn. 10274/2022 e 366/2021; cfr. anche Id., V, n. 4984/2024; di recente anche T.A.R. Lazio, Roma, III-ter, n. 23262/2024) anche oltre il termine previsto per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. b), del medesimo D. Lgs. n. 36/2023” (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, 28.05.2025, n. 1013).
Ancora più chiaramente, a conferma di tale impostazione ermeneutica anche nella vigenza del nuovo codice dei contratti, è stato affermato che “l’art. 101, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36 del 2023, nel delineare il soccorso istruttorio integrativo – completivo, prevede solo per la mancata presentazione della garanzia provvisoria, ma non per l’inesattezza della stessa, la possibilità di integrazione mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. Ne consegue che in relazione al caso di specie, in cui la garanzia provvisoria è stata presentata, ma era di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, ora previsto dalla lettera b) dell’art. 101 sopra richiamato, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 1.03.2024, n. 1429; Id., Sez. VIII, 7.01.2025, n. 109).
Alla luce del suesposto orientamento, le censure della ricorrente non possono trovare accoglimento.
Il raggruppamento aggiudicatario ha difatti prestato la garanzia provvisoria prevista ai fini della partecipazione alla procedura di gara e, in un secondo momento, ha prodotto un’appendice integrativa onde aumentare l’importo complessivo della fideiussione. In questo caso, trova quindi applicazione il principio per cui l’ammontare della garanzia provvisoria che risulti inferiore a quello dovuto – nella specie, calcolato senza l’applicazione delle riduzioni correlate al possesso di certificazioni ISO inizialmente ritenute applicabili dal R.T.I. aggiudicatario – può essere regolarizzato attraverso la procedura di soccorso istruttorio ex 101, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 anche con documenti formati successivamente alla data di presentazione dell’offerta. Ne consegue che, una volta effettuata l’integrazione necessaria, l’originaria irregolarità non può comportare l’esclusione dell’aggiudicatario dalla procedura di gara, non venendo qui in discussione la mancata assunzione, da parte del concorrente, dell’impegno richiesto nei confronti della stazione appaltante, ma soltanto l’incompletezza di una garanzia comunque già esistente e versata in gara (cfr. Cons. di Sato, Sez. V, 16.01.2020, n. 399).
Né tantomeno assume rilievo l’origine dell’erronea quantificazione della garanzia provvisoria – ovvero se si sia trattato di un errore materiale o di una non corretta interpretazione delle disposizioni della lex specialis di gara – poiché, come condivisibilmente affermato, “il soccorso istruttorio trova applicazione in senso oggettivo, senza la necessità di un preventivo giudizio sulla volontarietà o meno dell’irregolarità documentale” (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 20.05.2025 n. 769)

Soccorso istruttorio mancata sottoscrizione di un componente del Raggruppamento temporaneo imprese (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 20.11.2025 n. 20704

Peraltro, ove non si volesse dare prevalenza a quanto risulta dalla documentazione in possesso della stazione appaltante, la censura si rivelerebbe egualmente infondata in punto di diritto, in quanto la mancata sottoscrizione di uno dei due rappresentanti legali delle raggruppate risulta essere elemento emendabile mediante soccorso istruttorio, e dunque non prevista a pena di esclusione dalla legge di gara, che, all’art. 11 del Disciplinare prevede che “In applicazione di quanto previsto dall’art. 101 del D.Lgs n. 36/2023, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di cui al precedente art. 10 possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente”.
La sottoscrizione di uno dei due firmatari, specie in presenza della sottoscrizione dell’altro, non può infatti essere sussunta nel divieto di soccorso istruttorio relativo agli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica di cui al medesimo art. 101 su citato: non risultano, infatti, nel caso in esame, modifiche di elementi essenziali delle offerte tecnica ed economica sotto il profilo della strutturazione delle medesime.
Risulta infatti condivisibile l’impostazione della giurisprudenza che afferma (T.A.R. Toscana Sez. III, 17/07/2025, n. 1397) che il soccorso istruttorio può avere ad oggetto ogni documentazione a contenuto dichiarativo o rappresentativo (avente carattere di dichiarazione di scienza), restando preclusa, per evidenti ragioni di par condicio tra i concorrenti, solo la modificazione, sotto il profilo tecnico od economico, dell’offerta formulata, che struttura, in termini di volontà programmatica ed impegnativa (dichiarazione di volontà), il tenore della proposta negoziale.
Peraltro, non risulta qui applicabile l’impostazione più rigorosa, pure fatta propria da questo TAR (sezione IV ter, sentenza 14/07/2025, n. 13829), la quale riguarda fattispecie nella quale in parte non risultavano trasmessi alla stazione appaltante i file in formato PDF contenenti le offerte, ed in parte la sottoscrizione del legale rappresentante dell’offerente non era stata apposta: fattispecie, dunque, che presenta rilevanti differenze con la presente, in cui è incontestata la avvenuta trasmissione dei documenti componenti le offerte tecnica ed economica della aggiudicataria, sui quali la firma è stata materialmente apposta da entrambi i legali rappresentanti delle raggruppate, anche se una di esse potrebbe essere stata assistita da certificato scaduto: ma non per quanto risultava ai controlli della stazione appaltante.

Omessa allegazione mezzi di prova indispensabili per attribuzione punteggio : conseguenze (art. 101 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 04.11.2025 n. 8567

Il primo motivo di appello è infondato alla luce del fatto (pacifico) che l’appellante non ha allegato gli specifici mezzi di prova indispensabili al fine di attribuire il punteggio previsto per il pertinente sub criterio tabellare.
L’art. 99 comma 3 del Codice dei contratti pubblici è richiamato dall’appellante a sostegno delle proprie ragioni. Ma si tratta di un richiamo che non giova poiché:
a) la legge di gara era chiarissima, per il sub-criterio A.1, nello stabilire che i lavori analoghi dovessero essere comprovati con apposita documentazione (CEL, SAL, Certificato di pagamento, eventualmente accompagnati dalle relative fatture quietanzate, certificati di collaudo);
b) l’art. 99 comma 3 del Codice dei contratti pubblici fa piena applicazione del principio once only nei rapporti tra stazioni appaltanti e operatori economici. Gli operatori economici devono fornire alla stazione appaltante solo una volta (once only) le informazioni necessarie ed è compito della stazione appaltante recuperare le informazioni che essa stessa già detiene o comunque potrebbe acquisire d’ufficio da un’altra pubblica Amministrazione; ma si tratta di una disposizione il cui ambito di applicazione non arriva fino alla fase della valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice;
c) i sistemi di interoperabilità previsti dal Codice dei contratti pubblici garantiscono la tempestiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione in capo agli operatori economici partecipanti ad una gara pubblica; non garantiscono certo la “sanatoria” di evidenti errori commessi nella predisposizione delle offerte onerando la Commissione giudicatrice di compiti di ricerca di documenti al fine di attribuire punteggi.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Il soccorso istruttorio è ammissibile non per integrare ma per precisare il contenuto dell’offerta, con un supporto di tipo formale e non sostanziale, che aiuti ad acquisire chiarimenti da parte del concorrente che non assumono carattere integrativo dell’offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentire l’esatta interpretazione ed a ricercare l’effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità (tra le tante, Consiglio di Stato Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 387).
Non spetta miglior sorte al terzo motivo di appello dato che il principio del risultato è stato vanamente invocato. Il principio del risultato è il criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto.
Il principio del risultato ha la funzione di risolvere dubbi sulla legge di gara, privilegia l’effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell’azione pubblica e, nell’analisi dei casi concreti, consente di evitare formalismi ai quali non corrisponda una concreta ed effettiva esigenza di tutela di interessi rilevanti.
Nel caso qui esaminato non c’è alcun dubbio da risolvere né alcun formalismo. Molto più semplicemente, l’appellante non ha rispettato una inequivoca regola della legge di gara. La Sezione ha più volte ricordato che l’amministrazione è mossa, nelle procedure selettive, dal bisogno attuale e concreto di acquisire i servizi di cui necessita. Le procedure selettive postulano un dovere particolarmente intenso, in capo alle imprese partecipanti, di chiarezza e completezza espositiva sia nella presentazione della documentazione volta alla verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sia nella formulazione e presentazione delle offerte sia nella fase di verifica dei requisiti. L’operatore economico negligente, oltre a violare i doveri di correttezza e buona fede cui è vincolato, arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura che non può non essere tenuto nella debita considerazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2024, n. 9063, Consiglio di Stato, Sez. V, 11 marzo 2025, n. 1985).

Soccorso procedimentale in caso di imprecisioni nel modulo offerta economica (art. 101 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. III, 30.10.2025 n. 8436

5. Il Collegio ritiene condivisibile la decisione del TAR, secondo cui la stazione appaltante si è limitata a rilevare un’imprecisione nel modulo e a invitare la società a specificare meglio un dato già desumibile dall’offerta complessiva, senza alterarne la sostanza.
Al riguardo è corretto anche il riferimento all’art. 101, comma 3, d.lgs. 36 del 2023, che dispone: «La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. […] I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica».
Con tale disposizione, il nuovo codice dei contratti pubblici ha positivizzato il c.d. soccorso procedimentale, già ammesso dalla giurisprudenza nella vigenza del precedente codice. Il soccorso procedimentale, tra l’altro, si distingue dal soccorso istruttorio in senso proprio per il fatto di avere ad oggetto le offerte (mentre il soccorso istruttorio riguarda la documentazione amministrativa necessaria per la partecipazione alla gara).
Ricorrendo a tale forma di collaborazione procedimentale è, in linea generale, ammessa la rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo dell’offerta tecnica o economica, a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta. Il soccorso procedimentale consiste, infatti, nella possibilità di richiedere al concorrente di fornire chiarimenti volti a consentire l’interpretazione della sua offerta e a ricercare l’effettiva volontà dell’offerente superando le eventuali ambiguità dell’offerta, a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essa assunta (Cons. Stato, Sez. V, 04/06/2024, n. 4984; id. 03/11/2023, n. 9541).
Nel caso di specie, si è trattato esclusivamente di correggere un modulo che avrebbe dovuto, fin dall’inizio, riportare le voci dei due importi ridotti dalla medesima percentuale di ribasso, correttamente indicata tanto nella piattaforma telematica quanto nel modulo stesso. Non vi è stata, quindi, alcuna modifica dell’offerta economica, la cui consistenza era già immediatamente percepibile sulla base della documentazione sottoscritta dalla società.

Soccorso procedimentale mediante operazione matematica su offerta economica (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma,  21.10.2025 n. 18189

Ad abundantiam si osserva, ad ogni buon conto, che il Collegio reputa condivisibile anche quanto fatto valere con il secondo motivo di diritto, con cui la ricorrente lamenta che la stazione appaltante comunque non ha considerato i giustificativi del 25 marzo 2025 quali chiarimenti sul contenuto dell’offerta ai sensi dell’art. 101, co. 3 d. lg. n. 36/2023.
Giova precisare che tale disposizione così recita: “La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. (…) I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica”.
Trattasi di una norma che delinea una facoltà di attivazione del soccorso cd procedimentale in termini piuttosto ampi, avendo esteso le maglie dell’istituto (in passato confinato alla mera integrazione e/o rettifica della documentazione di gara) anche ai “contenuti” dell’offerta, garantendo al concorrente la possibilità di fornire delucidazioni al riguardo e fatto salvo il divieto di una modifica sostanziale della medesima, che si traduca in una variazione postuma o manipolazione dei relativi termini.
Con la disposizione de qua il legislatore si è conformato ai recenti approdi “sostanzialisti” della giurisprudenza pronunciatasi sulla materia: secondo un consolidato e condivisibile indirizzo pretorio, che muove anche dalla valorizzazione dei principi del risultato e della fiducia codificati nel nuovo Codice dei contratti pubblici, l’amministrazione è tenuta a ricercare e ricostruire l’effettiva volontà contrattuale espressa dal concorrente, purché essa sia ragionevolmente e documentalmente evincibile da quanto tempestivamente prodotto in gara, e facendo comunque salva la regola di immodificabilità dell’offerta quale corollario del principio fondante della par condicio dei concorrenti.
E’ stato infatti argomentato che “le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante (ex multis Cons. Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4284 secondo cui all’uopo la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti: «ciò in quanto, (a) fronte di una sospetta incongruenza formale determinatasi fra la volontà e la sua espressione letterale, una siffatta richiesta di chiarimenti non avrebbe implicato alcuna modifica sostanziale dei dati forniti in sede di domanda di partecipazione, ma la semplice deduzione di un dato parziale, univocamente ricavabile dal contesto documentale di riferimento e tale da riallineare in toto la manifestazione di volontà all’intento effettivamente concepito. D’altra parte, la costante giurisprudenza di questo Consiglio afferma che nelle gare pubbliche è ammissibile una attività interpretativa della volontà dell’impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essi assunti (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 1. Agosto 2015, n. 3769; 27 aprile 2015, n. 2082; sez. III, 10 novembre 2017, n. 5182; 21 ottobre 2014, n. 5196; 27 marzo 2014, n. 1487)». A tal riguardo pertanto il soccorso che la stazione appaltante avrebbe dovuto esperire – ove ritenuto necessario, il che nell’ipotesi di specie non è avvenuto– era il c.d. soccorso procedimentale, da applicarsi peraltro, nel vigore dell’attuale codice dei contratti pubblici, tenendo conto del principio del risultato e del principio della fiducia, costituenti cardini guida per l’operato delle stazioni appaltanti (…). Come già ritenuto da questo Consiglio di Stato alla luce della disciplina recata dall’art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023 è possibile distinguere tra: 1) soccorso integrativo o completivo (primo comma, lettera a) dell’art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023; (…) 2) soccorso sanante (primo comma lettera b); (…) 3) soccorso istruttorio in senso stretto (terzo comma), che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale – abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica; 4) soccorso correttivo (quarto comma) (…)” (Cons. Stato, n. 9255/2024).
Ed ancora: “Per consolidato intendimento, nelle gare pubbliche deve ritenersi senz’altro ammissibile da parte della stazione appaltante un’attività interpretativa della volontà dell’impresa concorrente, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta, sempreché sia dato giungere (…) ad esiti certi ed incontrovertibili in ordine alla effettiva portata dell’impegno negoziale, e ciò nella prospettiva della ricerca e della valorizzazione di una volontà effettiva del dichiarante che non richieda, per essere esattamente acquisita, di operazioni di integrazione e/o di rettifica che non siano implicitamente ma chiaramente estraibili dal tenore della proposta e dai dati economici allegati (cfr., tra le molte Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1603/2023; sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7758; Id., sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113; Id., sez. IV, 6 maggio 2016, n. 1827)” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I ter, 19 luglio 2024, n. 14747, che sottolinea anch’essa la conformità di tale lettura ai principi del risultato e della fiducia; analogamente cfr. recente Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2025, n. 5712).
In altri termini, il soccorso cd procedimentale è funzionale ad ottenere chiarimenti che consentano di ricostruire in maniera certa e univoca l’effettiva volontà contrattuale manifestata dall’operatore, specificando la portata di elementi già interamente contenuti nella propria offerta, e dunque non desumibili da fonti esterne.
Nel caso di specie, i giustificativi prodotti dalla -OMISSIS- hanno precisato che il valore complessivo offerto avrebbe dovuto ricavarsi da una sommatoria dei due importi (euro 186.380,48 ed euro 118.220,72) distintamente indicati nel modulo di offerta, e dunque sulla scorta elementi contenuti nella documentazione di gara e non già ricavabili aliunde: l’effettiva volontà contrattuale era conseguentemente desumibile all’esito di una semplice operazione matematica basata su dati integralmente forniti in seno allo stesso documento recante l’offerta economica dell’impresa.
Le prefate osservazioni, pertanto, sono pienamente rispondenti al parametro delineato dal citato art. 101, co. 3, senza che possa fondatamente parlarsi di una manipolazione o modifica sostanziale del contenuto dell’offerta, né di una verifica tale da imporre un impegno eccessivamente defatigante o particolarmente gravoso per la stazione appaltante.
Peraltro, lo si ribadisce, una tale modalità di formulazione dell’offerta era stata chiaramente prefigurata a monte dalla stessa lex specialis, sicché non può ritenersi ostativo all’applicazione del soccorso istruttorio – come sopra delineato – il principio di autoresponsabilità.

Soccorso sanante ammissibile qualora sia omessa la certificazione a comprova dei requisiti (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Napoli, 18.09.2025 n. 6237

In tale contesto, si tratta di stabilire se sia ammissibile la comprova del requisito, attraverso l’indicazione dei servizi diversi da quelli indicati con la domanda di partecipazione alla gara.
Ad avviso del Collegio, al quesito deve darsi risposta positiva.
Va premesso che la verifica del possesso dei requisiti può essere condotta anche successivamente all’aggiudicazione (cfr. Cons. Stato – sez. V, 20/2/2025 n. 1425: “L’ordinamento non esclude, quindi, che la verifica sui requisiti in alcune fattispecie possa avvenire successivamente all’attribuzione dell’efficacia all’aggiudicazione. Ciò risponde alla logica del principio del risultato, che “integra i parametri della legittimità dell’azione amministrativa con riguardo ad una categoria che implica verifiche sostanziali e non formali, di effettività del raggiungimento degli obiettivi (di merito e di metodo), oltre che di astratta conformità al paradigma normativo” (Cons. Stato, III, 29 dicembre 2023, n. 11322)”).
Nella fattispecie all’esame, sebbene emerga che l’aggiudicatario abbia allegato una certificazione dei servizi non idonea a comprovare il possesso del requisito, sta di fatto che, sulla richiesta di chiarimenti, ha dimostrato di aver conseguito per servizi di punta la capacità tecnica e professionale per l’affidamento dell’appalto.
In questi termini, va posta la differenza tra la dichiarazione e la sua incompleta rappresentazione, giungendo a ritenere assolta la prescrizione del disciplinare accordando prevalenza al dato sostanziale circa il possesso del requisito, in quanto l’omissione o incompletezza è soccorribile.
La giurisprudenza ha enucleato le distinzioni tra le forme di soccorso individuate dall’art. 101 del nuovo codice dei contratti pubblici, differenziando le ipotesi di soccorso “integrativo o completivo”, “sanante”, “istruttorio in senso stretto” e “correttivo” (cfr., per tutte, Cons. Stato – sez. V, 20/2/2025 n. 1425, cit.).
Per il soccorso c.d. “sanante”, l’art. 101 cit., co. 1, lett. b), consente di “sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente”.
Nella specie, sono da ritenersi rientranti nell’ipotesi delineata dal legislatore l’omissione della certificazione idonea a comprovare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale.
È ora riconosciuto al soccorso istruttorio un margine di operatività ben più ampio, al fine di garantire la riconducibilità dell’impegno del concorrente a quanto richiesto dalla stazione appaltante, superando gli ostacoli che condurrebbero all’esclusione di offerte selezionabili quali migliori (cfr. Cons. Stato – sez. V, 2/4/2025 n. 2789, p. 17: “occorre osservare che l’istituto del soccorso istruttorio obbedisce, per vocazione generale (cfr. art. 6 l. n. 241 del 1990), ad un fondamentale principio antiformalistico che guida l’azione dei soggetti pubblici ed equiparati. Con riguardo alle procedure di evidenza pubblica, esso si fa carico di evitare, nei limiti del possibile, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano – laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti – in inutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa.
In tale prospettiva, la regola – che traduce operativamente un canone di leale cooperazione e di reciproco affidamento tra le stazioni appaltanti o gli enti concedenti e gli operatori economici (cfr. art. 1, comma 2 bis l. n. 241 del 1990) – ha visto riconosciuta (ed accresciuta) la sua centralità nel nuovo Codice dei contratti pubblici – applicabile ratione temporis alla fattispecie de qua – il quale vi dedica una autonoma e più articolata disposizione (art. 101 d.lgs. n. 36 del 2023) superando talune incertezze maturate nella prassi operativa (in tal senso Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023 n. 7870)”.
Non può trascurarsi che vi si contrapponga il principio di autoresponsabilità che, nell’enunciazione dettata in giurisprudenza, comporta che ““ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione …”” (da ultimo, Cons. Stato – sez. V, 18/8/2025 n. 7065).
Come detto, tale principio è invocato dalla ricorrente che, nella discussione orale, ha rappresentato che altrimenti sarebbe sufficiente per il concorrente limitarsi a dichiarare di possedere il requisito, senza alcuna dimostrazione o allegazione e confidando di poterlo comprovare in sede di soccorso istruttorio.
Sennonché, a parere del Collegio occorre anche per questo aspetto porre una differenziazione tra il comportamento del concorrente completamente elusivo delle prescrizioni della legge di gara, nell’ipotesi senza nulla allegare (nel cui caso l’operatore economico mostra di contravvenire all’obbligo di buona fede, che deve permeare anche la sua attività nei confronti della stazione appaltante, come predicato dall’art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023), rispetto al caso in cui il concorrente abbia fornito un principio di prova del possesso del requisito che, ove risultante insufficiente, lo ammette al soccorso istruttorio, essendo quest’ultimo – come sopra chiarito – volto, nella prospettiva del nuovo codice dei contratti pubblici, a sanare ad ampio spettro ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e dei documenti richiesti, con le eccezioni (di stretta interpretazione) delle variazioni alle offerte tecnica ed economica, che restano immodificabili, e dei vizi che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.
Per le argomentazioni svolte, il primo motivo va dunque respinto.

Grave illecito professionale e congruità del termine per le controdeduzioni (art. 95 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 17.09.2025 n. 7352

Il primo motivo di appello deduce che, trattandosi di una causa di esclusione discrezionale ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 36 del 2023, l’amministrazione era tenuta ad avviare un procedimento in contraddittorio con il concorrente, secondo quanto disposto dall’art. 96, comma 6, dello stesso testo normativo. Lamenta come nel caso di specie il Comune abbia comunicato il preavviso di esclusione ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, con nota in data 31 luglio 2024, ma, anziché i dieci giorni normativamente previsti, le sono stati assegnati solo cinque giorni (dal 31 luglio al 5 agosto 2024) per controdedurre. Critica la statuizione di primo grado che ha ritenuto inapplicabile alle procedure di gara il predetto art. 10-bis, e comunque congruo il termine di cinque giorni, come si desumerebbe anche dalla disciplina in materia di soccorso istruttorio (art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023); aggiunge come la incongruità del termine trovi conferma anche nel fatto che dei cinque giorni concessi, due (3 e 4 agosto 2024, rispettivamente sabato e domenica) erano festivi e dunque da non conteggiare.
Il motivo è infondato.
La disciplina sulla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, prevedente il termine di dieci giorni per la presentazione delle controdeduzioni, non si applica al procedimento di gara per espressa previsione dell’art. 10-bis, che, al penultimo periodo, espressamente esclude dalla sfera di applicazione oggettiva i procedimenti concorsuali.
Il che appare, del resto, coerente con l’esigenza di celerità di un procedimento già di per sé significativamente strutturato, ferma restando l’esigenza del contraddittorio, espressamente contemplata dall’art. 96, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023, per le cause di esclusione non automatica dalla gara.
Ha condivisibilmente rilevato il primo giudice che il preavviso di esclusione era stato anticipato da una corposa interlocuzione e che la congruità del termine di cinque giorni concesso è desumibile anche dalla disciplina sul soccorso istruttorio, a proposito della quale l’art. 101, comma 1, prevede che la stazione appaltante assegni un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni.

Soccorso istruttorio elenco servizi analoghi (art. 101 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 05.08.2025 n. 6905

9.1. – Giova rammentare che, a norma dell’art. 101, co. 1 d.lgs. 36/2023, l’istituto del soccorso istruttorio opera in chiara chiave antiformalistica e, in omaggio al favor partecipationis, consente l’integrazione di ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, oppure permette di sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara. La disciplina codicistica, di contro, reputa superflua l’attivazione del soccorso istruttorio nell’ipotesi in cui i documenti siano già presenti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, mentre preclude la sanabilità di elementi o documenti che compongono l’offerta tecnica e l’offerta economica, a presidio della par condicio competitorum specificando da ultimo che non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.
Nella procedura in esame il disciplinare di gara, da un lato, prevedeva, quale requisito di capacità tecnico-professionale, la “regolare esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di servizi analoghi al servizio di refezione scolastica per un importo complessivo minimo pari a € 2.000.000,00 IVA esclusa” (art. 6.3. lett. a), stabilendo che “la comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: − certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; − contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; − attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; − contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse”.
Dall’altro lato, la medesima lex specialis prevedeva espressamente che la stazione appaltante potesse verificare il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) (art. 6 disciplinare: “La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE)”), o, in alternativa, ricorrere al soccorso istruttorio (art. 14 disciplinare): a scanso di equivoci applicativi, la lex specialis chiariva “a titolo esemplificativo” che “il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni”.

9.2. – Tanto chiarito sulla cornice disciplinare della procedura, nel caso di specie, consta per tabulas che la controinteressata -OMISSIS-, nella domanda di partecipazione alla gara, ha inequivocabilmente dichiarato di essere in possesso del requisito di regolare esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di servizi analoghi al servizio di refezione scolastica per un importo complessivo minimo pari a 2.000.000,00 iva esclusa, specificando che tale importo ammonta a 2.910.862,00 e indicando, all’uopo, solo alcuni dei servizi precedentemente svolti. Peraltro, i contratti stipulati per gli appalti analoghi già svolti erano stati versati agli atti del FVOE ove la stazione appaltante poteva prenderne visione.
9.3. – L’omissione dichiarativa strenuamente lamentata dall’appellante è dunque destituita di ogni fondamento fattuale, mentre appare legittima l’attivazione del soccorso istruttorio a fronte della mera incompletezza della documentazione tesa a comprovare il requisito in parola, che nella specie è avvenuta mediante l’autodichiarazione dell’elenco dei servizi analoghi svolti e la contestuale produzione dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
A dispetto di quanto opinato da parte appellante il soccorso istruttorio non ha, dunque, sopperito alla assoluta carenza del requisito, bensì alla parziale comprova di un requisito regolarmente posseduto e dichiarato.
Non hanno pertanto alcun pregio gli arresti giurisprudenziali estrapolati ad usum delphini da -OMISSIS- che fanno riferimento a ben dissimili fattispecie di dichiarazioni del tutto mancanti o non veritiere circa requisiti di partecipazione a procedure evidenziali.
A ben vedere, la giurisprudenza amministrativa esclude rigorosamente l’esperibilità del soccorso istruttorio nell’ipotesi in cui sia volto a sopperire al mancato possesso di requisiti di partecipazione precisando che: “deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti” (Cons. St., n. 4526 del 2025). Ed invero, “si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengono alla allegazione dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente appartenenti all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara)” (Cons. Stato, n. 7870 del 2023; id. n. 8214 del 2024). In sostanza, non è consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità (Cons. Stato, n. 1540 del 2021). Ciò in quanto, nell’ambito del settore dell’evidenza pubblica, non può essere in alcun modo pregiudicato il principio della par condicio fra i concorrenti (Cons. Stato, n. 1372 del 2024).
Per pretesa di completezza, nel rievocare la sistematizzazione operata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 7870 del 21 agosto 2023 tra soccorso integrativo, soccorso sanante e soccorso istruttorio in senso stretto, la fattispecie che viene in rilievo nel caso di esame è pacificamente ascrivibile al primo ossia “a) soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell’art. 101 d. lgs. n. 36 cit., non difforme dall’art. 83, comma 9), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico)”. Difatti, la controinteressata si è limitata ad integrare la documentazione di supporto fermo restando che il requisito era regolarmente posseduto – e puntualmente dichiarato – già in sede di domanda di partecipazione.
Alla luce di tutto ciò, la censura si appalesa infondata.

Referenze bancarie prive di data : soccorso istruttorio applicabile (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Salerno, 24.07.2025 n. 1351

A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda la carenza di data.
Il Collegio non intende decampare dall’orientamento (richiamato anche dalle resistenti) secondo cui, proprio in quanto le referenze bancarie assumono la natura di meri mezzi di prova per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica- finanziaria richiesti dalla lex specialis, ciò che rileva è il dato sostanziale relativo alla loro idoneità ad attestare l’affidabilità dell’impresa concorrente, potendo pertanto essere rilasciate sia in data successiva a quella di scadenza dei termini di presentazione dell’offerta (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 25 febbraio 2019, n. 1046, sopra citata) sia in data anteriore alla pubblicazione del bando (“la non “rigidità” del requisito di che trattasi consente di ritenere legittima l’ammissione alla gara disposta in presenza di referenze bancarie che precedono, in termini di data di rilascio, quella della pubblicazione del bando di gara”, così T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 4 novembre 2009, n. 10828).
Va tuttavia evidenziato che il citato orientamento fa perno sulla “irrilevanza” della data di emissione della referenza, presupponendo dunque che una data (anteriore o posteriore) vi sia; ed infatti, ad avviso del Collegio, anche laddove, come nel caso di specie, la lex specialis richieda referenze “idonee”, senza stabilire una soglia cronologica di attendibilità, la presenza di una data nell’attestazione rilasciata rappresenta un requisito minimale (in questo senso, di “idoneità”) per poter ritenere valide le referenze prestate (tanto, vieppiù con riguardo alla referenza rilasciata dalla banca Monte Pruno, ove si ribadisce la “valenza conseguentemente limitata alla sfera di riferimento alla data odierna”).
Dalla ritenuta inidoneità delle referenze in quanto prive di data non può tuttavia scaturire l’accoglimento della censura volta ad ottenere esclusione dell’aggiudicataria, considerato che – trattandosi di documentazione contenutisticamente carente, ma comunque non omessa da parte della concorrente, e venendo in rilievo una mera irregolarità non afferente all’offerta tecnica o a quella economica – l’Amministrazione non avrebbe potuto escluderla tout-court dalla gara, ma solo al fallito esito del soccorso istruttorio, che costituiva suo preciso onere attivare all’esito dell’acquisizione della referenza carente (“in ogni caso, le referenze bancarie sono suscettibili di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, che ha anche la possibilità di richiedere la loro integrazione mediante altra documentazione”: T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 7 agosto 2023, n. 4766).
Come di recente osservato, infatti la previsione legale del soccorso istruttorio non attiene al solo piano procedimentale, ma si riflette nella articolazione delle categorie sostanziali, dando luogo alla configurazione, accanto alle fattispecie escludenti corrispondenti ai vizi più gravi della documentazione presentata dai concorrenti, di quelle che integrano mere irregolarità, suscettibili appunto di sanatoria mediante il soccorso istruttorio, di modo che “la diversa qualificazione del vizio, dedotto dal ricorrente in funzione immediatamente escludente dell’aggiudicatario, come mera irregolarità sanabile, in quanto riconducibile al potere del giudicante di individuare la corretta cornice di inquadramento dei fatti dedotti sulla base della normativa applicabile, non può che tradursi nella reiezione della domanda in quel modo formulata: né potrebbe accedersi all’ipotesi di accoglimento della domanda di annullamento ma indirizzando (e circoscrivendo) l’effetto conformativo verso la riedizione del potere di ammissione previa attivazione del soccorso istruttorio, sia perché tale statuizione non corrisponderebbe alla domanda (e all’interesse) della parte ricorrente, che abbia chiesto tout court (come nella specie) l’esclusione della controinteressata dalla gara, sia perché, per le ragioni illustrate, farebbe difetto lo stesso presupposto di quella domanda, corrispondente ad una situazione di insanabile carenza della documentazione presentata dall’aggiudicataria in sede di partecipazione alla gara” (Consiglio di Stato, sez. III, 18 aprile 2025, n. 3401).
L’ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, al fine di emendare la documentazione presentata, rappresenta infatti un esito alternativo ed incompatibile rispetto alla (diretta ed automatica) esclusione del medesimo concorrente dalla procedura di evidenza pubblica.
Laddove pertanto, come nel caso di specie, sussistano i presupposti per la sua applicazione, deve escludersi, a carico del provvedimento di aggiudicazione impugnato, l’esistenza del vizio dedotto dal ricorrente in termini di mancata estromissione dell’impresa aggiudicataria dalla gara.