Costo del lavoro: la Stazione Appaltante può imporre l’applicazione di un determinato CCNL? Quali sono le conseguenze in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta?

Costo del lavoro: la Stazione Appaltante può imporre l’applicazione di un determinato CCNL? L’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione, “sicché deve negarsi in radice che l’applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé, l’inammissibilità dell’offerta” (Cons. St., sez. III, sentenza n. 5597 del 9.12.2015). Anche la c.d. clausola sociale non può imporre all’impresa subentrante in una gara pubblica di prescegliere un determinato contratto collettivo, potendo essa applicare un contratto collettivo diverso, pertinente all’oggetto dell’appalto, che salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo (TAR Roma, 11.02.2016 n. 1969).

Quali sono le conseguenze in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta? La valutazione del costo del lavoro, in sede di verifica della congruità dell’offerta, consente alla stazione appaltante di verificare il rispetto dei minimi salariali inderogabili, sui quali non sono ammesse giustificazioni, ma nello stesso tempo di dare spazio alla valutazione di efficienze organizzative dell’impresa, che conducono alla scelta dell’offerta realmente “economicamente più bassa”.
Il costo del lavoro non è un costo standardizzato e uguale per tutte le imprese, che possa essere predeterminato dalla stazione appaltante e previamente scorporato sulla base di indicazioni tassative da questa provenienti, e così pure il costo per la sicurezza aziendale, trattandosi di elementi che possono variare in relazione all’organizzazione del lavoro dell’impresa e all’efficienza della stessa.
La norma di cui al comma 3 bis dell’art. 82 è stata introdotta dal Decreto del Fare ( D.L. n. 69 del 2013) ed è inserita in un articolo che si intitola “semplificazione di adempimenti in materia di lavoro”.
La ratio semplificativa consiste nel rendere più immediatamente percepibile (attraverso la separata specificazione del costo del personale e degli oneri della sicurezza nel contesto del prezzo offerto dalla singola impresa) che il ribasso non ha intaccato i minimi salariali e il costo per la “sicurezza”, ma che la competizione tra le imprese si è svolta su altre voci e, dunque, consente di evidenziare alla stazione appaltante con immediatezza quali voci di costo siano interessati da eventuali incongruità.
Non contrastano con tale convincimento i pareri dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici citati dall’appellante (n. 15 e n. 26 del 2014) che nella sostanza confermano come non possa essere giustificato un ribasso sulla voce “costo del lavoro”.
Né è da considerarsi anomala l’offerta quando la stessa è riconducibile al minor costo del lavoro per il contratto da essa applicato al proprio personale rispetto a quello applicato da altra impresa se nel disciplinare di gara si richiede l’indicazione non di un contratto specifico ma semplicemente di quale sia il contratto applicato e, peraltro, le mansioni richieste per l’esecuzione del servizio sono riconducibili a più figure professionali, inquadrabili anche nelle previsioni di diverse tipologie contrattuali (Cons. Stato,sez. VI, 26/03/2010, n. 1754).(Consiglio di Stato, sez. III, 10.02.2016 n. 589).

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