Costo del lavoro: la Stazione Appaltante può imporre l’applicazione di un determinato CCNL? L’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione, “sicché deve negarsi in radice che l’applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé, l’inammissibilità dell’offerta” (Cons. St., sez. III, sentenza n. 5597 del 9.12.2015). Anche la c.d. clausola sociale non può imporre all’impresa subentrante in una gara pubblica di prescegliere un determinato contratto collettivo, potendo essa applicare un contratto collettivo diverso, pertinente all’oggetto dell’appalto, che salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo (TAR Roma, 11.02.2016 n. 1969).
Quali sono le conseguenze in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta? La valutazione del costo del lavoro, in sede di verifica della congruità dell’offerta, consente alla stazione appaltante di verificare il rispetto dei minimi salariali inderogabili, sui quali non sono ammesse giustificazioni, ma nello stesso tempo di dare spazio alla valutazione di efficienze organizzative dell’impresa, che conducono alla scelta dell’offerta realmente “economicamente più bassa”.
Il costo del lavoro non è un costo standardizzato e uguale per tutte le imprese, che possa essere predeterminato dalla stazione appaltante e previamente scorporato sulla base di indicazioni tassative da questa provenienti, e così pure il costo per la sicurezza aziendale, trattandosi di elementi che possono variare in relazione all’organizzazione del lavoro dell’impresa e all’efficienza della stessa.
La norma di cui al comma 3 bis dell’art. 82 è stata introdotta dal Decreto del Fare ( D.L. n. 69 del 2013) ed è inserita in un articolo che si intitola “semplificazione di adempimenti in materia di lavoro”.
La ratio semplificativa consiste nel rendere più immediatamente percepibile (attraverso la separata specificazione del costo del personale e degli oneri della sicurezza nel contesto del prezzo offerto dalla singola impresa) che il ribasso non ha intaccato i minimi salariali e il costo per la “sicurezza”, ma che la competizione tra le imprese si è svolta su altre voci e, dunque, consente di evidenziare alla stazione appaltante con immediatezza quali voci di costo siano interessati da eventuali incongruità.
Non contrastano con tale convincimento i pareri dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici citati dall’appellante (n. 15 e n. 26 del 2014) che nella sostanza confermano come non possa essere giustificato un ribasso sulla voce “costo del lavoro”.
Né è da considerarsi anomala l’offerta quando la stessa è riconducibile al minor costo del lavoro per il contratto da essa applicato al proprio personale rispetto a quello applicato da altra impresa se nel disciplinare di gara si richiede l’indicazione non di un contratto specifico ma semplicemente di quale sia il contratto applicato e, peraltro, le mansioni richieste per l’esecuzione del servizio sono riconducibili a più figure professionali, inquadrabili anche nelle previsioni di diverse tipologie contrattuali (Cons. Stato,sez. VI, 26/03/2010, n. 1754).(Consiglio di Stato, sez. III, 10.02.2016 n. 589).
RISORSE CORRELATE
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- Costo manodopera - Verifica - CCNL incompatibile - Inadeguatezza del trattamento complessivo e della retribuzione - Esclusione
- Costo del lavoro - Utilizzo da parte della Stazione Appaltante di un dato storico superato e non aggiornato - Irragionevolezza (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- CCNL applicabile - Individuazione - Difformità dalla lex specialis - Conseguenze (art. 83 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Personale impiegato in lavori, servizi e forniture - Applicazione del contratto collettivo strettamente connesso con l’attività oggetto di appalto o concessione - Interpretazione e rapporti con la clausola sociale (art. 30 , art. 50 d.lgs. n. 50/2016)
- Contratto collettivo (CCNL) da applicare per l'esecuzione dell'appalto - Scelta - Verifica di anomalia (art. 30 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo del lavoro - Scelta del Contratto Collettivo Nazionale - Limiti (art. 23 , art. 95 , art. 97)
- Anomalia dell’offerta - Utile minimo di impresa - CCNL applicabile - Discrezionalità dell'Operatore Economico (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Determinazione dei costi della manodopera - Applicazione di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro differente da quello praticato dall’impresa - Valutazione in sede di verifica dell'anomalia - Differenza tra costo medio orario e minimi salariali (art. 23 , art. 95 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo del lavoro - Individuazione da parte della Stazione appaltante - Variabilità - Diversa quantificazione da parte della singola impresa - Possibilità (art. 23 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- La Stazione Appaltante può scegliere, in sede di gara, il contratto collettivo nazionale di lavoro da applicare alle prestazioni oggetto di affidamento?
- 1) Costo del lavoro, giustificazioni in sede di verifica di anomalia, obbligo - 2) Annullamento del giudizio di anomalia, non comporta automatica esclusione del concorrente, potere della Stazione Appaltante di riprovvedere, sussiste (Artt. 86, 87)
- Costo del lavoro - Utilizzo del c.d. "doppio turno", dei giorni festvi e di riposo settimanale - Ammissibilità - Ragioni (Artt. 86, 87)
- Bando di gara - Erroneo calcolo del costo del lavoro e degli oneri di sicurezza - Illegittimità (Artt. 86, 89)
- Costo del lavoro, tabelle ministeriali, funzione, derogabilità, scostamento, possibilità (Artt. 86, 87)
- Anomalia dell'offerta, utile pari a zero, conseguenze - Costo del lavoro, derogabilità, nullità di una clausola del bando contraria - Omessa verbalizzazione dei voti di ciascun commissario, non inficia la procedura (Artt. 46, 86, 87)
- Prezzo a base d'asta - Ampia discrezionalità della Stazione Appaltante - Scostamento rispetto al costo del lavoro di cui alle Tabelle ministeriali - Possibilità - Non comporta anomalia - Remuneratività dell’appalto - Dipende dal valore complessivo delle voci del contratto (Art. 86)
- Costo del lavoro - Tabelle ministeriali - Derogabilità o scostamento - Presupposti - Utilizzo di contratti collettivi stipulati da sindacati che non hanno sufficiente grado di rappresentatività - Conseguenze (Artt. 86, 87)
- Costo del lavoro - Livelli di salario minimi obbligatori - Mancato rispetto - Indice di anomalia - Clausola sociale - Funzione (Artt. 86, 87)
- Accertato scostamento del costo del lavoro dai limiti tabellari ministeriali - Non determina esclusione automatica - Impone verifica di anomalia in contraddittorio (Artt. 86, 87)
- Tabelle ministeriali sul costo del lavoro: valore indicativo e non vincolante - Principi consolidati in tema di verifica di anomalia dell'offerta (Art. 86)
- Discrezionalità nell'attivazione del procedimento di verifica dell’anomalia e derogabilità del costo medio del lavoro (Art. 86)
- Applicazione di un CCNL diverso (ma equipollente) rispetto a quello richiesto dal capitolato speciale: non comporta esclusione dalla gara (Art. 46)
- Obbligo di applicazione del CCNL per l'impresa aggiudicataria
- Offerta recante un CCNL diverso da quello previsto nel bando: non va esclusa
- Anomalia dell'offerta: sindacabilità anche mediante CTU e valore delle Tabelle Ministeriali sul costo del lavoro (Artt. 86, 87, 88)
- Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
- Art. 82. Criterio del prezzo più basso