Prezzo a base d’asta – Ampia discrezionalità della Stazione Appaltante – Scostamento rispetto al costo del lavoro di cui alle Tabelle ministeriali – Possibilità – Non comporta anomalia – Remuneratività dell’appalto – Dipende dal valore complessivo delle voci del contratto (Art. 86)

admin-seaConsiglio di Stato, sez. III, 19.10.2015 n. 4789
(sentenza integrale)

“La stazione appaltante è dotata di un’ampia discrezionalità, da esplicarsi nei limiti legalmente prestabiliti, nell’individuazione degli elementi caratterizzanti un qualsiasi appalto di servizi, in particolare le prestazioni che devono essere richieste agli offerenti, le loro modalità di esecuzione e il prezzo che verrà corrisposto per l’esecuzione dei servizi, e ciò come diretta conseguenza, oltre che del potere discrezionale amministrativo, anche della circostanza che nessun operatore privato è obbligato a contrarre con l’Ente pubblico interessato allo svolgimento del servizio.
Tuttavia, il legislatore ha previsto dei temperamenti alla libertà di scelta dell’Amministrazione appaltante sia per assicurare il rispetto di finalità di carattere sociale – come la garanzia del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di categoria e la tutela della sicurezza dei lavoratori, il rispetto delle norme a tutela dei disabili, ecc.- sia per garantire le imprese operanti nel mercato, attraverso il mantenimento di una corretta dinamica concorrenziale.
Nella predisposizione del bando di gara, l’individuazione del prezzo posto a base d’asta può ritenersi congruo anche se non risultino rispettate le tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, le quali, in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva, indicano costi medi che costituiscono non parametri inderogabili, ma indici del giudizio di adeguatezza dell’offerta, con la conseguenza, ad es., che la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile l’offerta che da essi si discosti, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori così come stabilito in sede di contrattazione collettiva.
Invero, neppure la tabella ministeriale assume valore di parametro assoluto ed inderogabile, ma è suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali svolte dall’offerente, che evidenzino una particolare organizzazione aziendale capace di consentire particolari economie; cosicché è rimessa alla stazione appaltante la valutazione della congruità e dell’affidabilità dell’offerta, in caso di sensibile scostamento dalle tabelle ministeriali, mediante il procedimento di verifica delle anomalie
(Consiglio Stato , sez. VI, 21 luglio 2010 , n. 4783) Consiglio Stato , sez. III, 07 marzo 2011 , n. 1419; Consiglio Stato , sez. VI, 21 luglio 2010 , n. 4783; Consiglio Stato , sez. V, 07 ottobre 2008 , n. 4847;. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 04 novembre 2010 , n. 22686).

Dunque, la previsione d’inderogabilità riguarda il trattamento normativo e retributivo del lavoratore in base ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva, e non anche il costo globale sostenuto dall’impresa in ordine alla medesima voce (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 marzo 2014 n. 1176).
Così, di conseguenza, la remuneratività dell’appalto dipende dal valore complessivo delle voci costituenti il contenuto del rapporto contrattuale con la conseguenza che la mancata – eventuale – rimuneratività di una parte del suo oggetto può bene essere compensata dal complessivo beneficio ricavabile dallo svolgimento dell’appalto”.

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