TRGA Bolzano, 30.10.2017 n. 299
L’art. 36 della legge 20.5.1970, n. 300 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, stabilisce che “…nei capitolati di appalto attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l’obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona”, e l’art. 30, comma 4 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 prevede che “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”.
La normativa vigente consente, pertanto, che possa essere applicata più di una tipologia di C.C.N.L. esistente, a condizione che il tipo di contratto scelto sia connesso e compatibile con l’effettiva attività da espletare.
Sulla questione la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che:
– è rimessa alla stazione appaltante la scelta dei requisiti da richiedere e tra questi non può esservi l’applicazione di un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora una o più tipologie di questi si possano adattare alle prestazioni da affidare all’aggiudicatario (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5597/2015);
– l’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione, sicché deve negarsi in radice che l’applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé, l’inammissibilità dell’offerta (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5597/2015);
– la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, col solo limite che esso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 1.3.2017, n. 932 e 12.5.2016, n. 1901; Sez. III, 10.2.2016, n. 589);
– l’imposizione univoca di un determinato contratto di lavoro costituisce una violazione del principio di libera iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. e del derivato principio di libera contrattazione delle condizioni di lavoro previsto nel nostro ordinamento (cfr. TAR Toscana, Sez. I, 11.7.2013, n. 1160; TAR Parma, 1.2.2017, n. 33).
Invero, per completezza, va detto che è stato anche affermato che l’indicazione dell’applicazione di uno specifico contratto può eventualmente essere indicata nella legge di gara e ciò anche a pena di esclusione, ma certo è che tale clausola deve rispondere ad una ferrea logica di correlazione tra requisiti da indicare e prestazioni da appaltare, purché in caso contrario il principio del favor partecipationis ne risulterebbe gravemente sminuito ed in conclusione la legge di gara sarebbe stata emanata in assoluta violazione del principio di concorrenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5.10.2016, n. 4109).
(…)
Ad ogni modo, in caso di perplessità l’art. 83, co. 9 del D.lgs. n. 50/2016 ben consente alla stazione appaltante di fare ricorso, in caso di carenza di qualsiasi elemento formale, all’istituto del soccorso istruttorio.
Per quanto attiene, infine, al costo del personale, che la stazione appaltante deduce essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati, va osservato che il citato art. 23, co 16, d.lgs. 50/2016 prevede che “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali …”.
Dalle suddette tabelle ministeriali non è tuttavia possibile ottenere il livello salariale minimo di cui all’art. 97, co. 5, lett. d), poiché dalle stesse è possibile ricavare esclusivamente il differente dato del “costo medio orario del lavoro”.
Come affermato dalla giurisprudenza, “in tema di valutazione della anomalia dell’offerta anche nella vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici vige il principio secondo cui i costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle ministeriali, non assumono valore di parametro assoluto ed inderogabile, ma svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenzianti una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità di costi inferiori; esprimendo solo una funzione di parametro di riferimento è allora possibile discostarsi da tali costi, in sede di giustificazioni dell’anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa” (cfr. Tar Lazio, Sez. I ter, 30.12.2016, n. 12873).
RISORSE CORRELATE
- Costo del personale - Verifica di anomalia - Valutazione del costo "reale" della singola ora - Legittimità - Monte ore "teorico" / numero di personale impiegato - Irrilevanza (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo del lavoro non soggetto a ribasso - Illegittimità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Contratto collettivo (CCNL) da applicare per l'esecuzione dell'appalto - Scelta - Verifica di anomalia (art. 30 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costi della manodopera – Congruità – Autonomia rispetto alla verifica di anomalia dell’offerta – Tabelle ministeriali – Funzione – Limiti (art. 23 , art. 95 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo del lavoro - Scelta del Contratto Collettivo Nazionale - Limiti (art. 23 , art. 95 , art. 97)
- Verifica di anomalia - Personale impiegato nell'esecuzione di una pluralità di appalti - Costo del lavoro - Va giustificato pro quota con riferimento al singolo appalto (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Il Giudice Amministrativo può disporre una verificazione sul giudizio di anomalia dell'offerta in ordine al costo della manodopera ?
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- Costi della manodopera nei documenti posti a base di gara a cura della Stazione Appaltante: sono vincolanti ?
- Costo del lavoro - Lieve scostamento dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi - Irrilevanza (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costi della manodopera: il soccorso istruttorio è applicabile?
- 1) Anomalia dell'offerta - Costo medio orario del lavoro e minimi salariali retributivi - Differenze - Errata formulazione del nuovo Codice - Scostamento o derogabilità - Conseguenze; 2) Lavoro straordinario e lavoro supplementare - Differenze - Aleatorietà dell'offerta (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Verifica dell'anomalia - Costo del lavoro inferiore ai minimi salariali previsti dalle tabelle ministeriali - Congruità dell'offerta nel complesso - Irrilevanza - Esclusione - Necessità - Novità della disciplina del Codice dei contratti (art. 30 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo del lavoro: la Stazione Appaltante può imporre l'applicazione di un determinato CCNL? Quali sono le conseguenze in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta?
- Applicazione di un CCNL diverso (ma equipollente) rispetto a quello richiesto dal capitolato speciale: non comporta esclusione dalla gara (Art. 46)
- Obbligo di applicazione del CCNL per l'impresa aggiudicataria
- Offerta recante un CCNL diverso da quello previsto nel bando: non va esclusa
- Art. 23, (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i servizi)
- Art. 95, (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)
- Art. 97, (Offerte anormalmente basse)