Consiglio di Stato, sez. V, 15.03.2021 n. 2198
Passando al merito, giova premettere che non rientra nella discrezionalità dell’amministrazione appaltante imporre o esigere dai partecipanti alla gara un determinato Contratto collettivo nazionale di lavoro, tanto più qualora una o più tipologie di Contratti possano anche solo astrattamente adattarsi alle prestazioni oggetto del servizio da affidare (Cons. Stato, sez. V, 23 luglio 2018, n. 4443; id. 5 ottobre 2016, n. 4109); ne consegue che la mancata applicazione di un C.c.n.l. diverso da quello indicato dalla lex specialis di gara non può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione per inammissibilità dell’offerta (Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 975; 9 dicembre 2015, n. 5597); tale assunto vale anche in relazione alla valutazione di anomalia dell’offerta, legata al costo della manodopera in relazione al C.c.n.l. di riferimento (Cons. Stato, sez. V, 1 marzo 2017, n. 932; id. 12 maggio 2016, n. 1901).
Tale libertà imprenditoriale non è però assoluta, ma incontra il limite logico, prima ancora che giuridico in senso stretto, della necessaria coerenza tra il contratto che in concreto si intende applicare (e in riferimento al quale si formula l’offerta di gara) e l’oggetto dell’appalto; la scelta del Contratto collettivo di lavoro applicabile al personale dipendente, che diverge insanabilmente, per coerenza e adeguatezza, da quanto richiesto dalla stazione appaltante in relazione ai profili professionali ritenuti necessari, è idonea di per sé a determinare una ipotesi di anomalia, riflettendosi sulla possibilità di formulare adeguate offerte sotto il profilo economico incoerenti o incompatibili essendo i profili professionali di riferimento (Cons. Stato, sez. VI, 20 ottobre 2020, n. 6336).
[rif. art. 83 , art. 97 d.lgs. n.50/2016]
RISORSE CORRELATE
- Personale impiegato in lavori, servizi e forniture - Applicazione del contratto collettivo strettamente connesso con l’attività oggetto di appalto o concessione - Interpretazione e rapporti con la clausola sociale (art. 30 , art. 50 d.lgs. n. 50/2016)
- Contratto collettivo (CCNL) da applicare per l'esecuzione dell'appalto - Scelta - Verifica di anomalia (art. 30 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo del lavoro - Scelta del Contratto Collettivo Nazionale - Limiti (art. 23 , art. 95 , art. 97)
- Anomalia dell’offerta - Utile minimo di impresa - CCNL applicabile - Discrezionalità dell'Operatore Economico (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Determinazione dei costi della manodopera - Applicazione di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro differente da quello praticato dall’impresa - Valutazione in sede di verifica dell'anomalia - Differenza tra costo medio orario e minimi salariali (art. 23 , art. 95 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- La Stazione Appaltante può scegliere, in sede di gara, il contratto collettivo nazionale di lavoro da applicare alle prestazioni oggetto di affidamento?
- Costo del lavoro: la Stazione Appaltante può imporre l'applicazione di un determinato CCNL? Quali sono le conseguenze in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta?
- Applicazione di un CCNL diverso (ma equipollente) rispetto a quello richiesto dal capitolato speciale: non comporta esclusione dalla gara (Art. 46)
- Obbligo di applicazione del CCNL per l'impresa aggiudicataria
- Offerta recante un CCNL diverso da quello previsto nel bando: non va esclusa
- Art. 83, (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)
- Art. 97, (Offerte anormalmente basse)