Consiglio di Stato, sez. V, 06.08.2019 n. 5575
Secondo quanto disposto dall’art. 30, comma 4, seconda parte, del d.lgs. n. 50 del 2016, “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia astrattamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”. (…)
Il criterio generale è quello per cui non può considerarsi anomala un’offerta allorchè la stessa sia riconducibile al minore costo del lavoro applicato al proprio personale rispetto a quello applicato da altra impresa se nella lex specialis di gara si richiede l’indicazione non già di un contratto specifico ma semplicemente quale sia il contratto applicato (questa è la situazione della fattispecie in esame, in cui l’art. 5 del capitolato d’oneri si limita a prevedere che l’aggiudicataria s’impegna ad applicare nei confronti del personale dipendente addetto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle previste dalle leggi e dai C.C.N.L., territoriali di settore e aziendali, della categoria).
La scelta del contratto collettivo da applicare rientra dunque nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, con il limite però che esso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto (in termini Cons. Stato, V, 1 marzo 2017, n. 932; V, 12 maggio 2016, n. 1901; III, 10 febbraio 2016, n. 589).
RISORSE CORRELATE
- Costi della manodopera - Modifica in corso di gara ed in sede di verifica dell'anomalia - Inammissibilità (art. 95 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Personale impiegato in lavori, servizi e forniture - Applicazione del contratto collettivo strettamente connesso con l’attività oggetto di appalto o concessione - Interpretazione e rapporti con la clausola sociale (art. 30 , art. 50 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo del lavoro - Scelta del Contratto Collettivo Nazionale - Limiti (art. 23 , art. 95 , art. 97)
- Anomalia dell’offerta - Utile minimo di impresa - CCNL applicabile - Discrezionalità dell'Operatore Economico (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Determinazione dei costi della manodopera - Applicazione di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro differente da quello praticato dall’impresa - Valutazione in sede di verifica dell'anomalia - Differenza tra costo medio orario e minimi salariali (art. 23 , art. 95 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- La Stazione Appaltante può scegliere, in sede di gara, il contratto collettivo nazionale di lavoro da applicare alle prestazioni oggetto di affidamento?
- Costo del lavoro: la Stazione Appaltante può imporre l'applicazione di un determinato CCNL? Quali sono le conseguenze in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta?
- Applicazione di un CCNL diverso (ma equipollente) rispetto a quello richiesto dal capitolato speciale: non comporta esclusione dalla gara (Art. 46)
- Obbligo di applicazione del CCNL per l'impresa aggiudicataria
- Offerta recante un CCNL diverso da quello previsto nel bando: non va esclusa
- Art. 30, (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)
- Art. 97, (Offerte anormalmente basse)