Offerta recante un CCNL diverso da quello previsto nel bando: non va esclusa

 

TAR Torino, 09.01.2015 n. 23
(sentenza integrale)
Lo scopo di indicare un contratto di categoria, nel procedere alla determinazione delle condizioni economiche da porre a base d’asta, è quello di garantire un livello idoneo a consentire il rispetto del costo del lavoro risultante dalla contrattazione collettiva di categoria, riferito alla generalità delle imprese che ordinariamente esercitano l’attività oggetto dell’appalto; per cui vanno presi in considerazione i costi della manodopera che risultano dai contratti collettivi applicabili a tutte le imprese del settore, che sono potenzialmente partecipanti alla medesima.
Ne consegue che l’indicazione di una tipologia di contratto non può escludere la partecipazione di una ditta del settore, che pur applicando un differente contratto, garantisce lo svolgimento del servizio richiesto.
E’ stato infatti affermato che in assenza di un’espressa previsione della “lex specialis” di gara in ordine sia all’applicazione di uno specifico Contratto Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.), sia alla sanzione con l’esclusione di tutte quelle offerte che propongano un C.C.N.L. non corrispondente alla effettiva attività oggetto dell’appalto, è illegittima l’esclusione dalla procedura di gara motivata con riferimento all’asserito contrasto tra la clausola del capitolato (contenente solo la previsione dell’obbligo di applicare al personale dipendente dell’impresa partecipante alla gara il C.C.N.L. vigente per le specifiche attività attinenti l’oggetto dell’appalto) e il C.C.N.L. di settore proposto della ricorrente (T.A.R. Sardegna, sez. I, n. 724 del 19/05/2009).
Parimenti rilevante appare la decisione del TAR Toscana, che, sotto altro angolo prospettico, cioè partendo dal principio di libera determinazione delle condizioni lavorative ad opera delle parti interessate, espresso dall’art. 2607 ss. del codice civile, ha affermato che “spetta all’autonomia negoziale delle parti definire l’ambito di applicazione dei contratti collettivi di lavoro che esse stipulano. La previsione in sede di gara dell’applicazione obbligatoria di un determinato contratto collettivo quale condizione per la partecipazione alla stessa violerebbe il principio di libera contrattazione delle condizioni di lavoro previsto nel nostro ordinamento” (T.A.R. Toscana I, 11 luglio 2013 n. 1160).
Per tali ragioni ritiene il Collegio che l’applicazione di un contratto differente da quello indicato nel disciplinare, (tra l’altro in assenza di un’espressa previsione di esclusione), non potesse comportare la non ammissione dell’offerta.

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