1) Costo del lavoro, giustificazioni in sede di verifica di anomalia, obbligo – 2) Annullamento del giudizio di anomalia, non comporta automatica esclusione del concorrente, potere della Stazione Appaltante di riprovvedere, sussiste (Artt. 86, 87)

Consiglio di Stato, sez. V, 11.07.2016 n. 3056

1. Né può concludersi che l’abrogazione della lett. g), comma 2, dell’art. 87, d.lgs. 163/2006, faccia venire meno l’obbligo per il concorrente la cui offerta sia sottoposta alla valutazione di anomalia di produrre le richieste giustificazioni in relazione al costo del lavoro, illustrando eventuali meccanismi compensativi che consentano di ridurre il costo del lavoro, quale desumibile dal suddetto CCNL. (…)
2. Ciò precisato, deve nondimeno convenirsi con l’odierno appellante che il primo giudice ha errato nel ritenere che dall’illegittimità del giudizio di anomalia dell’offerta dovesse desumersi automaticamente l’esclusione dell’offerta dell’appellante. Infatti, una volta caducato il giudizio di congruità dell’offerta operato dalla stazione appaltante nonostante le contraddizioni sopra descritte tra le giustificazioni rese dall’odierna appellante ed il contenuto della sua offerta, spetta all’amministrazione riprovvedere, motivando nuovamente il giudizio di anomalia dell’offerta sulla scorta delle indicazioni desumibili dal sindacato operato dal giudice amministrativo. A tal fine, occorre sottolineare che non rileva in termini di inammissibilità del ricorso di primo grado di rinnovare la convocazione della commissione di gara per un nuovo giudizio di anomalia, dal momento che ciò è diretta conseguenza della caducazione dell’impugnato giudizio di anomalia e di conseguenza della stessa aggiudicazione a favore dell’odierna appellante.