Consiglio di Stato, sez. VI, 28.02.2019 n. 1409
Sul piano normativo, l’art. 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nell’ambito della parte dedicata alla fase della progettazione, prevede che: i) «per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali»; ii) «in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione».
L’art. 95 dello stesso decreto, nel disciplinare i criteri di aggiudicazione, dispone che: i) «nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (…)»; ii) «le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)» (comma 10).
Il richiamato art. 97, comma 5, nel disciplinare le offerte anormalmente basse, dispone che: i) «la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni»; ii) «essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti» ovvero «se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto», tra l’altro, «d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16».
La giurisprudenza di questo Consiglio ha già avuto modo di affermare che «la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, col solo limite che esso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto» (Consiglio di Stato, sez. V, 1 marzo 2017, n. 932; Consiglio di Stato, sez. V, 12 maggio 2016 n. 1901; Consiglio di Stato, sez. III, 10 febbraio 2016 n. 589).
Sul piano di analisi della fattispecie concreta, alla luce del riportato quadro normativo e giurisprudenziale, risulta come l’appellante non abbia violato le disposizioni di disciplina del settore, in quanto ha applicato un contratto collettivo congruente con l’oggetto dell’appalto, che si discosta in minima parte dalle voci di costo indicate nella tabelle ministeriali.
RISORSE CORRELATE
- Costo del lavoro - Utilizzo da parte della Stazione Appaltante di un dato storico superato e non aggiornato - Irragionevolezza (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo del lavoro : non può essere standardizzato e uguale per tutte le imprese
- Costo del lavoro: come va considerato?
- CCNL applicabile - Individuazione - Difformità dalla lex specialis - Conseguenze (art. 83 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo del lavoro - Verifica di anomalia - Va effettuata in relazione alle ore effettivamente lavorate (art. 95 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo del lavoro non soggetto a ribasso - Illegittimità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Contratto collettivo (CCNL) da applicare per l'esecuzione dell'appalto - Scelta - Verifica di anomalia (art. 30 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costi della manodopera – Congruità – Autonomia rispetto alla verifica di anomalia dell’offerta – Tabelle ministeriali – Funzione – Limiti (art. 23 , art. 95 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costi della manodopera nei documenti posti a base di gara a cura della Stazione Appaltante: sono vincolanti ?
- Anomalia dell’offerta - Utile minimo di impresa - CCNL applicabile - Discrezionalità dell'Operatore Economico (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Determinazione dei costi della manodopera - Applicazione di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro differente da quello praticato dall’impresa - Valutazione in sede di verifica dell'anomalia - Differenza tra costo medio orario e minimi salariali (art. 23 , art. 95 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- La Stazione Appaltante può scegliere, in sede di gara, il contratto collettivo nazionale di lavoro da applicare alle prestazioni oggetto di affidamento?
- Costo del lavoro - Utilizzo del c.d. "doppio turno", dei giorni festvi e di riposo settimanale - Ammissibilità - Ragioni (Artt. 86, 87)
- Costo del lavoro: la Stazione Appaltante può imporre l'applicazione di un determinato CCNL? Quali sono le conseguenze in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta?
- Imposizione di un determinato contratto collettivo - Illegittimità - Conseguenze sulla verifica di congruità delle offerte (Art. 86)
- Anomalia dell'offerta, utile pari a zero, conseguenze - Costo del lavoro, derogabilità, nullità di una clausola del bando contraria - Omessa verbalizzazione dei voti di ciascun commissario, non inficia la procedura (Artt. 46, 86, 87)
- Applicazione di un CCNL diverso (ma equipollente) rispetto a quello richiesto dal capitolato speciale: non comporta esclusione dalla gara (Art. 46)
- Obbligo di applicazione del CCNL per l'impresa aggiudicataria
- Offerta recante un CCNL diverso da quello previsto nel bando: non va esclusa
- Art. 23, (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i servizi)
- Art. 95, (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)
- Art. 97, (Offerte anormalmente basse)