Quesito: Con riferimento Decreto Presidenza Consiglio Ministri – Dipartimento Pari Opportunità 7/12/2021 Linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC e a quanto indicato al paragrafo 9 relativamente al criteri premiale “Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA8000 o equivalente” si chiede se può essere considerato equivalente il rating di legalità rilasciato dall’AGCM con punteggio massimo.
Risposta: I requisiti per il rating di legalità massimo (n. tre stellette) non possono essere considerati equivalenti ai requisiti previsti per l’acquisizione della certificazione secondo lo standard SA8000 e pertanto la risposta è negativa. In sintesi le tre stellette non indicano in modo automatico che l’O.E. abbia un sistema di gestione conforme
alle indicazioni della SA8000 (anche se non certificato), proprio perché il meccanismo delle tre stellette del rating di legalità prevedono un sistema facoltativo.
Infatti, nella Delibera AGCM del 12 novembre 2012, “Regolamento attuativo in materia di rating di legalità”, modificato con la delibera n. 28361 del 28 luglio 2020, fra i requisiti necessari per l’ottenimento del punteggio massimo (tre stellette) di cui all’art. 3, alla lettera d) è prevista l’ “adozione di processi organizzativi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility, anche attraverso l’adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l’acquisizione di indici di sostenibilità”, ma questo requisito rappresenta uno dei sette altri requisiti facoltativi previsti dallo stesso art. 3. Si rileva che nel quesito in esame non è indicato se l’O.E. abbia soddisfatto il requisiti di cui alla lettera d) dell’art. 3 sopra richiamato, ed in caso con quale modalità (oltre alla certificazione volontaria secondo gli standard: SA8000). Al riguardo si ricorda l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui non rileva tanto il possesso formale della certificazione
ma il concreto rispetto dello standard richiesto nell’organizzazione dell’impresa (cfr. sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 17.04.2020; CdS SezV del 22/07/2021 n.5513). (Parere MIMS n. 1495/2022)