Decreto Legge 18 novembre 2022 n. 176 : “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” (Gazzetta Ufficiale S.G. n. 270 del 18.11.2022)
Entrata in vigore: 19 novembre 2022
Art. 10
Norme in materia di procedure di affidamento di lavori
1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, dopo le parole «citta' metropolitane e i comuni
capoluogo di provincia» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «.
L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di
provincia e' da intendersi applicabile alle procedure il cui importo
e' pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».
2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR
o del PNC che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso
al fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di
cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,
e dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213
del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre
2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a
risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato articolo 26
del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi,
a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura
di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare
gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari di
cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate
le modalita' di attuazione del presente comma.
3. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 44 e' aggiunto il seguente:
«Art. 44-bis (Semplificazioni delle procedure per la
realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse
nazionale). − 1. Ai fini della realizzazione degli interventi
autostradali di cui all'Allegato IV-bis al presente decreto, prima
dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, il progetto definitivo o esecutivo e' trasmesso,
rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalita' di
cui al comma 2 e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici di cui all'articolo 45 per le finalita' di cui al
comma 3.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i
successivi quindici giorni dalla data di ricezione del progetto
secondo quanto previsto al comma 1, stipula, ove non gia'
sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le amministrazioni e
gli enti territoriali competenti da cui risulti la favorevole
valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle
caratteristiche peculiari dell'opera, ai tempi stimati d'esecuzione,
eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e
ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle circostanze.
Tale Protocollo e' inviato al Comitato speciale di cui al comma 1,
che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere secondo
quanto previsto dal comma 3.
3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di
ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo
215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procede ad una
valutazione ricognitiva sulla completezza del quadro conoscitivo
posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali
con le norme vigenti, e sulla presenza dei requisiti per garantire la
cantierabilita' e la manutenibilita' delle opere.
4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano, in
base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento, le
disposizioni dell'articolo 44, comma 4.»;
b) dopo l'Allegato IV e' aggiunto l'Allegato IV-bis di cui
all'Allegato 2 al presente decreto.