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Formula matematica per attribuzione punteggio offerta economica e principio di proporzionalità (art. 108 d.lgs. 36/2023)

TAR Potenza, 29.12.2025 n. 594

Infatti, sebbene il nuovo Codice degli Appalti ex D.Lg.vo n. 36/2026 non prevede più l’obbligo di valutare le offerte economiche, applicando il criterio matematico della cd. interpolazione lineare (cfr. Allegato G al DPR n. 207/2010), mediante l’attribuzione alla migliore offerta del punteggio massimo (nella specie, 20 punti) ed alle altre offerte un punteggio intermedio tra 0 (zero), che va assegnato ad un’eventuale offerta pari all’importo a base di gara, ed il punteggio massimo assegnabile, va rilevato che il vigente l’art. 108 D.Lg.vo n. 36/2023, nel disciplinare i criteri di aggiudicazione, al comma 7:
-nel primo periodo statuisce che il bando indica “i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato”;
-nel quinto periodo richiama “i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità”.
Pertanto, pur tenendo conto dell’ampia discrezionalità della stazione appaltante nella determinazione del criterio di valutazione delle offerte economiche, deve ritenersi che, nella specie, l’impugnata formula matematica “P=20 x Rmax/Rx” viola il principio di proporzionalità, perché non determina un’apprezzabile differenza di punteggio tra offerte economiche, che offrono ribassi notevolmente distanti tra loro, con l’attribuzione a tali offerte, di importi sensibilmente differenti tra loro (nell’ordine di oltre 200.000 Euro), di punteggi molto vicini al punteggio massimo di 20 punti, prestabilito dal bando di gara.
Dalla predetta violazione del principio di proporzionalità discende che la procedura aperta di cui è causa va interamente annullata, con la conseguente ripetizione della gara in questione.
Al riguardo, va rilevato che, in ogni caso, il Giudice Amministrativo non può procedere ad un’operazione di ortopedia del procedimento di evidenza pubblica, applicando, in sostituzione dell’illegittima formula matematica prevista dal bando di gara, un altro criterio di valutazione delle offerte economiche; tale operazione oltre ad invadere il campo riservato alla discrezionalità dell’Amministrazione, comporterebbe anche la violazione del fondamentale principio della par condicio tra i concorrenti, oltre a quello dell’affidamento in quanto deve presumersi che tutti i partecipanti alla gara in questione abbiano articolato le offerte economiche, tenendo conto della formula matematica, prevista dal bando di gara, che consentiva di ottenere un punteggio alto anche nel caso di un ribasso modesto, e perciò si sono concentrati maggiormente nella formulazione dell’offerta tecnica.
Pertanto, deve ritenersi che risulta necessario ripetere la gara in esame, previa riformulazione della lex specialis.

Formula matematica per attribuzione del punteggio economico e discrezionalità della Stazione Appaltante

Consiglio di Stato, sez. III, 22.10.2024 n. 8463

9.3 – Quanto all’impugnazione della disposizione dell’art. 9 dell’avviso, è sufficiente richiamare quanto più volta affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V 23, novembre 2018 n. 6639; 236 novembre 2020, n. 7436; 23 dicembre 2019, n. 8688), secondo cui la stazione appaltante dispone del potere discrezionale di scegliere la formula per l’attribuzione del punteggio economico, ben potendo calibrarla in modo da valorizzare l’offerta tecnica a scapito di quella economica: nel caso di specie, la scelta della P.A. di prendere come parametro i canoni offerti e non i rialzi assolve alla funzione di dequotare l’aspetto economico a vantaggio di quello tecnico.
Occorre aggiungere che anche l’ANAC, nelle proprie Linee Guida ha segnalato la possibilità di impiegare formule matematiche in funzione dissuasiva rispetto ad una competizione eccessiva sul prezzo; la stazione appaltante dispone, infatti, del potere di attribuire decisiva rilevanza alle componenti qualitative dell’offerta in preferenza rispetto a quelle economiche che tuttavia non siano state eccessivamente compresse né tantomeno annullate nelle valutazioni (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 dicembre 2021 n. 8353)
In definitiva, ritiene il Collegio che la scelta della stazione appaltante di carattere discrezionale non si appalesa manifestamente illogica o irragionevole

Offerta economicamente più vantaggiosa – Utilizzo di formule matematiche volte a rendere marginale il peso dell’ offerta economica – Legittimità

Consiglio di Stato, sez. V, 03.10.2023 n. 8641

5.8.7. Anche l’ulteriore considerazione di -OMISSIS- circa la possibilità, per le stazioni appaltanti, di applicare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, eventualmente attribuendo “all’elemento economico la forma di un ‘costo fisso’, facendo di conseguenza competere i concorrenti su soli criteri qualitativi”, non indebolisce- ma conferma- gli argomenti della sentenza di prime cure.
5.8.8. Infatti, se la norma consente alle stazioni appaltanti, ricorrendone i presupposti di legge, finanche di non rendere l’elemento economico oggetto di competizione, non può che considerarsi legittima la scelta di Consip di limitare progressivamente l’impatto della competizione sul prezzo al crescere dei ribassi offerti in gara, tanto più in una gara come quella di specie, in cui è evidente, a partire dal bilanciamento tra il peso di punteggio tecnico ed economico, il prevalente obiettivo di massimizzare la qualità.
La sentenza si è così conformata a quell’orientamento giurisprudenziale che ritiene “non contrarie a legge o irragionevoli formule matematiche volte a rendere marginale il peso degli elementi economici attraverso vari elementi correttivi” (da ultimo, Cons. St., Sez. III, 14 dicembre 2021, n. 8353 e giurisprudenza ivi richiamata) e, applicando correttamente tali coordinate al caso di specie, ha quindi ritenuto che la formula matematica concava di cui si controverte non sia manifestamente irragionevole, in quanto funzionale alla esigenza di attribuire preminente rilievo alle componenti qualitative dell’offerta, tenuto conto dell’oggetto dell’appalto, relativo a servizi di sicurezza informatica destinati a proteggere tutte le pubbliche amministrazioni.
Per le ragioni indicate, come ritenuto dalla sentenza, l’esigua differenza di punti percentuali tra il minimo ribasso e il massimo ribasso risulta pienamente giustificata come opzione logica e ragionevole, “soprattutto nell’attuale contingenza temporale”.

Offerta economica – Formula inversamente proporzionale – Fuzione dissuasiva rispetto ad eccesso di ribassi – Legittimità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. III, 14.12.2021 n. 8353

26.2. La più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, benché non manchino, come si è accennato, anche pronunce di segno contrario, soprattutto nell’applicazione dell’ora abrogato d. lgs. n. 163 del 2006, e spesso incentrate sulla specificità della vicenda, è orientata nell’ammettere la legittimità della c.d. formula inversamente proporzionale che, per l’assegnazione dei punteggi economici nell’ambito di una gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prenda quale punto di riferimento per lo sviluppo del calcolo matematico i prezzi proposti dai concorrenti anziché i ribassi sulla base d’asta.
26.3. Numerose pronunce di questo Consiglio, ormai, vengono affermando che questo criterio non è manifestamente abnorme e/o irragionevole perché, sebbene non comporti eccessive differenziazioni tra le singole offerte (pure a fronte di ribassi apprezzabilmente diversi), garantisce comunque – come è nel caso di specie – un apprezzabile collegamento proporzionale tra l’entità del ribasso e al conseguente attribuzione del punteggio (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 10 aprile 2018, n. 2185).
26.4. Si esclude quindi la necessità di assegnare il punteggio massimo al maggiore ribasso e un punteggio pari a zero al minore ribasso ché, anzi, un siffatto criterio – anche se astrattamente rispondente alla possibilità di assegnare l’intero range di punteggio alla componente economica – determinerebbe l’effetto – anch’esso opinabile e, in ultima analisi, irragionevole – di produrre ingiustificate ed “estreme” valorizzazioni delle offerte economiche anche laddove, come è nel caso qui in esame per tutte le ragioni sopra evidenziate, il minimo ribasso e quello massimo si differenzierebbero per pochi punti percentuali (v., sul punto, Cons. St., sez. V, 9 marzo 2020, n. 1691; Cons. St., sez. V, 26 novembre 2020, n. 7436).
26.5. Insomma la più recente giurisprudenza amministrativa si è orientata nel senso di ritenere «non contrarie a legge o irragionevoli formule matematiche volte a rendere marginale il peso degli elementi economici attraverso vari elementi correttivi»: così la sentenza del 23 dicembre 2019, n. 8688 (conforme anche il precedente di cui alla sentenza, sempre della V Sezione, del 23 novembre 2018, n. 6639, in essa richiamato).
26.6. Ha rilevato ancor più puntualmente la sentenza della sez. V, 26 novembre 2020, n. 7436 che la descritta evoluzione, come ha ben evidenziato anche la sentenza qui impugnata, è avvenuta sulla base del «mutato contesto» (così anche la sentenza del 23 dicembre 2019, n. 8688) conseguente all’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione al quale nelle Linee-guida n. 2, sull’offerta economicamente più vantaggiosa, l’ANAC ha segnalato la possibilità di impiegare formule matematiche in funzione dissuasiva rispetto ad una competizione eccessiva sul prezzo e dunque in funzione correttiva del metodo tradizionale dell’interpolazione lineare (cfr. il § IV delle Linee-guida in esame).
26.7. La stessa sentenza del 23 dicembre 2019, n. 8688, come pure ha ricordato la sentenza qui impugnata, ha poi segnalato che i precedenti contrari sono invece riferiti a procedure di gara soggette al codice dei contratti pubblici ora abrogato, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dal quale non era ricavabile alcuna preferenza per criteri legati alla componente prezzo rispetto a quelli di carattere qualitativo, come invece dall’art. 95 del codice dei contratti pubblici attualmente in vigore (si rinvia a quest’ultimo riguardo ai principi formulati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza 21 maggio 2019, n. 8).

Formule matematiche per scoraggiare eccessivi ribassi

Consiglio di Stato, sez. III, 08.10.2021 n. 6735

9. La più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, benché non manchino anche pronunce di segno contrario, soprattutto nell’applicazione dell’ora abrogato d. lgs. n. 163 del 2006, e spesso incentrate sulla specificità della vicenda, è del resto orientata nell’ammettere la legittimità della c.d. formula inversamente proporzionale che, per l’assegnazione dei punteggi economici nell’ambito di una gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prenda quale punto di riferimento per lo sviluppo del calcolo matematico i prezzi proposti dai concorrenti anziché i ribassi sulla base d’asta.
9.1. Numerose pronunce di questo Consiglio, ormai, vengono affermando che questo criterio non è manifestamente abnorme e/o irragionevole perché, sebbene non comporti eccessive differenziazioni tra le singole offerte (pure a fronti di ribassi apprezzabilmente diversi), garantisce comunque – come è nel caso di specie – un apprezzabile collegamento proporzionale tra l’entità del ribasso e al conseguente attribuzione del punteggio (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 10 aprile 2018, n. 2185).
9.2. Si esclude quindi la necessità di assegnare il punteggio massimo al maggiore ribasso e un punteggio pari a zero al minore ribasso ché, anzi, un siffatto criterio – anche se astrattamente rispondente alla possibilità di assegnare l’intero range di punteggio alla componente economica – determinerebbe l’effetto – anch’esso opinabile e, in ultima analisi, irragionevole – di produrre ingiustificate ed “estreme” valorizzazioni delle offerte economiche anche laddove, come è nel caso qui in esame per tutte le ragioni sopra evidenziate, il minimo ribasso e quello massimo si differenzierebbero per pochi punti percentuali (v., sul punto, Cons. St., sez. V, 9 marzo 2020, n. 1691; Cons. St., sez. V, 26 novembre 2020, n. 7436).
9.3. Insomma la più recente giurisprudenza amministrativa si è orientata nel senso di ritenere «non contrarie a legge o irragionevoli formule matematiche volte a rendere marginale il peso degli elementi economici attraverso vari elementi correttivi»: così la sentenza del 23 dicembre 2019, n. 8688 (conforme anche il precedente di cui alla sentenza, sempre della V Sezione, del 23 novembre 2018, n. 6639, in essa richiamato).
9.4. Ha rilevato ancor più puntualmente la sentenza della sez. V, 26 novembre 2020, n. 7436 che la descritta evoluzione è avvenuta sulla base del «mutato contesto» (così anche la sentenza del 23 dicembre 2019, n. 8688) conseguente all’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione al quale nelle linee-guida n. 2, sull’offerta economicamente più vantaggiosa, l’ANAC ha segnalato la possibilità di impiegare formule matematiche in funzione dissuasiva rispetto ad una competizione eccessiva sul prezzo e dunque in funzione correttiva del metodo tradizionale dell’interpolazione lineare (cfr. il § IV delle Linee-guida in esame).
9.5. La stessa sentenza del 23 dicembre 2019, n. 8688 ha poi segnalato che i precedenti contrari sono invece riferiti a procedure di gara soggette al codice dei contratti pubblici ora abrogato, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dal quale non era ricavabile alcuna preferenza per criteri legati alla componente prezzo rispetto a quelli di carattere qualitativo, come invece dall’art. 95 del codice dei contratti pubblici attualmente in vigore (si rinvia a quest’ultimo riguardo ai principi formulati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza 21 maggio 2019, n. 8)
10. Discende conclusivamente da quanto esposto che tutti i criterî elaborati dalla più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, nel quadro appena descritto, sono stati rispettati nel caso di specie e che la formula adottata, e chiaramente prevista dall’art. 19 del capitolato, consentiva ad ogni concorrente di individuare ex ante quale sarebbe stato l’impatto sul punteggio economico e, cioè, che anche un elevato ribasso non avrebbe determinato uno scarto elevato di punteggio tra i concorrenti.

Offerta economica – Doppia formula matematica alternativa – Legittimità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Venezia, 26.04.2021 n. 538

Ciò che occorre valutare, quindi, è se, da un lato, la formula lineare sia legittimamente utilizzabile in quanto sistema ragionevole e logico per valutare le ipotesi di offerte al ribasso o, comunque, non al rialzo, e, dall’altro lato, se sia legittima una lex specialis che, come nel caso di specie, preveda due criteri perfettamente alternativi essendo predeterminati gli ambiti applicativi di ciascuna formula.
Sotto il primo profilo, va rilevato come la “formula lineare” sia stata ritenuta legittima dalla giurisprudenza, anche di questo TAR.
Infatti, C. Stato, sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4413 ha sottolineato come “il criterio dell’interpolazione lineare … non è, in sé, illegittimo… . In disparte il fatto che la scelta dell’Amministrazione circa le modalità di attribuzione del punteggio all’offerta economica, quale manifestazione di ampia discrezionalità, è sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo per manifesta illogicità, il Collegio rileva che il criterio in questione mira a premiare in maniera decisa e significativa il ribasso: come tale, la relativa adozione costituisce una legittima facoltà per le Amministrazioni che, nell’ambito della propria attività contrattuale, intendano privilegiare in primis, sin dall’indizione del bando, il contenimento dei costi (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3733)”.
Come rilevato da questo TAR, “l’art. 95, comma 10 bis, del d.lgs. n. 50 del 2016 e le Linee guida ANAC n. 2 esprimono un chiaro favor per la valorizzazione del profilo qualitativo delle offerte (Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6026) e deve ritenersi legittimo un criterio di valutazione delle offerte che attribuisca importanza centrale alle componenti qualitative (Cons. Stato, Sez. V, 28 ottobre 2019, n. 7389; Cons. Stato, Sez. V, 23 novembre 2018, n. 6639); il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tuttavia non può prescindere dal prezzo: l’interesse al pregio qualitativo dell’offerta deve essere bilanciato con il necessario interesse al risparmio di spesa dell’Amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 28 agosto 2017, n. 4081); nell’assegnazione dei punteggi è necessario che venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo, attribuendo il punteggio minimo pari a zero all’offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, ed il punteggio massimo, all’offerta che presenza lo sconto maggiore, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 2012, n. 1899; Sez. V, 15 luglio 2013, n. 3802; Sez. V, 23 febbraio 2015, n. 856; Sez. V, 22 marzo 2016, n. 1186; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 16 aprile 2020, n. 237; ANAC, Linee Guida n. 2 del 21 settembre 2016)” (TAR Veneto, sez. I, 29/12/2020, n. 1323).
Sotto il secondo profilo, il Collegio ritiene non vi siano norme o principi che impediscano di prevedere, nell’ambito della medesima lex specialis, criteri di valutazione delle offerte economiche applicabili alternativamente, qualora, come nel caso di specie, siano puntualmente predeterminati e chiaramente distinti gli ambiti applicativi di ciascuno di essi.
In tal senso, si richiama l’insegnamento per cui le stazioni appaltanti godono di ampia discrezionalità nel determinare le formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione dell’offerta economica (Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257; 18 febbraio 2013, n. 978) e su tali scelte il sindacato del giudice è ammissibile unicamente nei casi di abnormità, sviamento e manifesta illogicità (T.A.R. Lazio, sez. II Bis, 1 agosto 2019, n. 10229; T.A.R. Veneto, sez. III, 27 giugno 2016, n. 689; T.A.R. Lombardia, sez. I, 9 marzo 2016, n. 461);
Costituisce ius receptum che, nelle gare pubbliche, la formula da utilizzare per la valutazione dell’offerta economica può essere scelta dall’amministrazione con ampia discrezionalità e di conseguenza la stazione appaltante dispone di ampi margini nella determinazione non solo dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche nella individuazione delle formule matematiche, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale nei confronti di tali scelte, tipica espressione di discrezionalità tecnico amministrativa, può essere consentito unicamente in casi di abnormità, sviamento e manifesta illogicità (C. Stato, sez. V, 22 ottobre 2018 n. 6026; sez. V, 18 febbraio 2013, n. 978; 27 giugno 2012, n. 3781; 22 marzo 2012, n. 1640; 1 marzo 2012, n. 1195; 18 ottobre 2011, n. 5583; sez. III, 22 novembre 2011, n. 6146; Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313; Corte cost., 3 marzo 2011, n. 175).
Nel caso di specie, la previsione di due criteri alternativi tra loro, ben distinti quanto a presupposti e ambiti applicativi, non presenta, a giudizio del Collegio, quel carattere di abnormità, sviamento o manifesta illogicità che solo ne giustificherebbe l’annullamento.
In particolare, il Collegio ritiene non fondata la doglianza di parte ricorrente secondo la quale una tale previsione determina una situazione di imprevedibilità e incertezza che impedirebbe alla concorrente di ponderare adeguatamente la propria “linea” di partecipazione alla gara con riguardo al “confezionamento” dell’offerta economica.
In tutte le gare, infatti, qualunque sia il criterio previsto per la valutazione delle offerte economiche, per le imprese concorrenti sussiste una sorta di “alea” o “incertezza” legata all’imprevedibilità delle scelte altrui, per la mancata conoscenza, cioè, del contenuto delle offerte degli altri “competitors”.
In questo senso, quindi, secondo il Collegio, il doppio criterio alternativo censurato da parte ricorrente non risulta aggravare la suddetta alea o incertezza in modo da rendere lo stesso manifestamente irragionevole, illogico o comunque ingiustificato, tanto più che con esso la Stazione appaltante ha inteso “controbilanciare” l’apertura della gara ad offerte al rialzo.
Al contrario, il sistema consentiva a ciascun concorrente, in modo egualitario, di decidere liberamente se “rischiare” facendo un’offerta al ribasso, esponendosi, però, all’eventuale maggior ribasso non anomalo di altro concorrente o alla scelta altrui di offrire al rialzo, ovvero “rischiare” determinando o concorrendo a determinare esso stesso l’applicazione della formula inversamente proporzionale.
Pertanto, parte ricorrente, se avesse ritenuto il criterio inversamente proporzionale maggiormente utile, o, comunque, maggiormente conforme alle peculiarità della propria struttura imprenditoriale e della propria offerta economica, in modo da avere maggiori chance di vittoria, avrebbe potuto presentare l’offerta al rialzo anche solo di 1 euro, al fine di determinare l’applicazione della suddetta formula.
La previsione alternativa in esame, al contrario, era idonea a garantire una più ampia partecipazione anche alle imprese che non fossero in grado di offrire un consistente ribasso, in tal caso potendo l’Amministrazione valorizzare un metodo – quello inversamente proporzionale – che consentisse di confrontare uniformemente le offerte di tutti gli operatori economici in modo che l’importo risultante da ogni singola offerta potesse costituire la base per l’attribuzione del punteggio prezzo.
Con la precisazione che, ad ulteriore controbilanciamento, il bando di gara aveva previsto la possibilità per la Stazione appaltante, in caso di superamento della base d’asta, di valutare, mediante apposita istruttoria, la convenienza dell’offerta ai sensi per gli effetti di cui all’art. 95, comma 12, d.lgs. n. 50 del 2016, anche in relazione ai prezzi correnti di mercato o a raffronti con altre condizioni tecnico-economiche di mercato, rilevati presso le aziende sanitarie del Veneto o altre stazioni appaltanti, e solamente in caso di esito positivo, provvederà ad aggiudicare la fornitura.
Non vi sono elementi per ritenere, quindi, al contrario di quanto lamentato da parte ricorrente, che il doppio criterio alternativo impedisse ai concorrenti di “calibrare” la propria offerta.
Né il fatto che l’applicazione del criterio inversamente proporzionale avrebbe potuto determinare una diversa conclusione della gara (con eventuale vittoria della ricorrente) può condurre a ritenere abnorme o illogica la soluzione adottata dalla Stazione appaltante.
Il Collegio ritiene, infatti, che la conseguenza sopra censurata trovi un’adeguata giustificazione nel tentativo, non abnorme, né illogico, né manifestamente irragionevole, da parte della Stazione appaltante, di bilanciare l’interesse ad un risparmio di spesa, pur nella garanzia di qualità dell’offerta – attraverso l’applicazione della formula lineare in prima battuta –, e quello – in seconda battuta e, in un certo senso, in via eccezionale – ad aggiudicare comunque la gara garantendo la più ampia partecipazione possibile, “aprendo”, quindi, anche ad offerte al rialzo, ma, in tal caso, dovendo utilizzare un criterio quale la formula inversamente proporzionale che, come detto, consente di confrontare uniformemente le offerte di tutti gli operatori economici in modo che l’importo risultante da ogni singola offerta potesse costituire la base per l’attribuzione del punteggio prezzo.

Formule matematiche per ridurre la competizione sul prezzo (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 26.11.2020 n. 7436

La più recente giurisprudenza amministrativa si è orientata nel senso di ritenere “non contrarie a legge o irragionevoli formule matematiche volte a rendere marginale il peso degli elementi economici attraverso vari elementi correttivi”: così la sentenza del 23 dicembre 2019, n. 8688 (conforme anche il precedente di cui alla sentenza del 23 novembre 2018, n. 6639, in essa richiamato).
La descritta evoluzione è avvenuta sulla base del «mutato contesto» (così ancora la sentenza del 23 dicembre 2019, n. 8688) conseguente all’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione al quale nelle linee-guida n. 2, sull’offerta economicamente più vantaggiosa, l’ANAC ha segnalato la possibilità di impiegare formule matematiche in funzione dissuasiva rispetto ad una competizione eccessiva sul prezzo e dunque in funzione correttiva del metodo tradizionale dell’interpolazione lineare (cfr. il § IV delle linee-guida in esame).
La sentenza del 23 dicembre 2019, n. 8688 ha poi segnalato che i precedenti contrari sono invece riferiti a procedure di gara soggette al Codice dei contratti pubblici ora abrogato, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dal quale non era ricavabile alcuna preferenza per criteri legati alla componente prezzo rispetto a quelli di carattere qualitativo, come invece dall’art. 95 del Codice dei contratti pubblici attualmente in vigore (si rinvia a quest’ultimo riguardo ai principi formulati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza 21 maggio 2019, n. 8).

 

Offerta economica – Interpolazione lineare – Contenimento dei costi – Legittimità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. IV, 10.07.2020 n. 4413

Il criterio dell’interpolazione lineare – fissato dall’originario bando di gara – non è, in sé, illegittimo.
In disparte il fatto che la scelta dell’Amministrazione circa le modalità di attribuzione del punteggio all’offerta economica, quale manifestazione di ampia discrezionalità, è sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo per manifesta illogicità, il Collegio rileva che il criterio in questione mira a premiare in maniera decisa e significativa il ribasso: come tale, la relativa adozione costituisce una legittima facoltà per le Amministrazioni che, nell’ambito della propria attività contrattuale, intendano privilegiare in primis, sin dall’indizione del bando, il contenimento dei costi (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3733).

[rif. art. 95 d.lgs. n. 50/2016]

 

Formula matematica per assegnazione del punteggio – Va utilizzato tutto il potenziale differenziale per il prezzo – Bilanciamento tra elementi qualitativi ed economici (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 10.04.2020 n. 2356

La sentenza appellata si è coerentemente conformata al costante orientamento della giurisprudenza (di cui a Cons. di Stato, V, 28 agosto 2017, n. 4081; ma cfr. anche Cons. Stato, V, 7 giugno 2017, n. 2739; 22 marzo 2016, n. 1186; 15 luglio 2013, n. 3802; 31 marzo 2012, n. 1899) secondo cui “nell’ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è necessario che nell’assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta”.
Ed invero, formule matematiche di attribuzione di punteggi che hanno l’effetto di sterilizzare le differenze fatte registrare tra i ribassi offerti non potrebbero sottrarsi ad eventuali censure di contraddittorietà, irragionevolezza ed arbitrarietà, nella misura in cui abbiano l’effetto di alterare il peso della componente prezzo nell’ambito dell’equilibrio complessivo con la componente tecnica: ciò infatti costituirebbe elemento valutabile in chiave sintomatica di un non corretto esercizio della pur ampia discrezionalità di cui godono le stazioni appaltanti nel determinare le formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione dell’offerta economica.
La stessa giurisprudenza citata dall’appellante (di cui a Cons. di Stato, V, 10 aprile 2018, n. 2185) non smentisce, ma conferma i principi richiamati dalla sentenza appellata: nella decisione richiamata dalla difesa del Comune (riferibile ad una ben diversa fattispecie nella quale l’appellante pretendeva di assegnare “il punteggio massimo al maggiore ribasso e un punteggio pari a zero al minore ribasso”; sì che l’adesione a tale auspicato criterio, pur “in sé idoneo ad attribuire, sempre e comunque l’intero range del punteggio a disposizione per la componente economica”, avrebbe determinato l’effetto, anch’esso opinabile, di produrre ingiustificate ed estreme valorizzazioni delle offerte economiche, pur a fronte di differenziazioni esigue dei ribassi percentuali) si era, infatti, ritenuta non illegittima la formula in concreto utilizzata dalla stazione appaltante sulla base del decisivo rilievo per cui essa, benché finisse per non determinare eccessive differenziazioni fra le singole offerte (anche a fronte di ribassi apprezzabilmente diversi), garantiva pur sempre “un collegamento proporzionale (e in sé non irragionevole) fra l’entità del ribasso e la conseguente attribuzione del punteggio”.
Tale collegamento, per quanto finora detto, non è stato invece assicurato né è in concreto rinvenibile nella fattispecie in esame ove, in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, la formula matematica applicata dalla stazione appaltante non ha consentito nell’ambito della procedura in oggetto di realizzare un giusto bilanciamento tra elementi tecnici e qualitativi ed elementi economici (come previsto dall’art. 95, comma 10 bis, del D.Lgs. n. 50 del 2016), privando sostanzialmente la gara di un reale confronto concorrenziale circa la convenienza economica delle offerte presentate.

Formula del punteggio economico – Indipendente / parabolica (od esponenziale) – Marginalizzazione della componente economica a favore della qualità dell’offerta – Legittimità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016 , Linee Guida n. 2)

Consiglio di Stato, sez. V, 28.10.2019 n. 7389

Va premesso anzitutto che il motivo non è stato tardivamente proposto in primo grado, in quanto la clausola del disciplinare contemplante tale formula di attribuzione del punteggio economico non è immediatamente escludente in quanto non concernente requisiti di partecipazione, è comprensibile nella sua portata (nè è dedotta la presenza di “errori matematici” di funzionamento), non irragionevole al punto da precludere il calcolo di convenienza, né impositiva di obblighi contra ius, con la conseguenza che è stata correttamente impugnata unitamente al provvedimento di aggiudicazione (in termini Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4, e, già in precedenza, Ad. plen., 29 gennaio 2003, n. 1). (…) [rif. art. 95 d.lgs. n. 50/2016].
Osserva il Collegio come la formula utilizzata dalla stazione appaltante al fine di attribuire il richiamato punteggio, sebbene opinabile, non sia irragionevole.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nel determinare le formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione dell’offerta economica (tra le tante, Cons. Stato, III, 11 gennaio 2019, n. 276; V, 10 aprile 2018, n. 2185; V, 10 agosto 2016, n. 3579).
Ora, seppure la formula “indipendente – parabolica (od esponenziale)”, con l’esponente pari a 5, limita le differenziazioni tra le varie offerte economiche, a fronte di ribassi apprezzabilmente diversi, non può tuttavia sostenersi che escluda un collegamento proporzionale tra l’entità del ribasso ed il punteggio attribuito. (…). Ha rilevato la giurisprudenza più recente (Cons. Stato, V, 2 settembre 2019, n. 6065; V, 10 aprile 2018, n. 2185) che non appare corretto ritenere che l’unico legittimo criterio di attribuzione del punteggio economico sia quello che assegna il punteggio massimo al maggiore ribasso ed un punteggio pari a zero al minore ribasso. Anche applicando tale criterio infatti, che pure consente una maggiore estensione del punteggio nel range attribuito all’offerta economica, si avrebbe l’effetto di produrre estreme valorizzazioni delle offerte economiche anche ove il minimo ribasso e quello massimo si differenziassero per pochi punti percentuali.
Pur nell’ambito dell’opinabilità della scelta, sottratta, sotto tale profilo, al sindacato giurisdizionale, deve dunque ritenersi che il criterio, in questa sede contestato, è finalizzato a rendere marginale il peso degli elementi economici, o, meglio, il valore ponderale della progressione del ribasso ai fini dell’aggiudicazione (nell’ambito di un criterio di aggiudicazione che riserva comunque il trenta per cento del punteggio all’offerta economica), allo scopo, evidente, di attribuire importanza centrale alle componenti qualitative dell’offerta (così Cons. Stato, V, 23 novembre 2018, n. 6639). L’attenzione sulle componenti qualitative si giustifica in un appalto ad elevato tasso tecnico, come quello oggetto di controversia.
Giova aggiungere che il punteggio economico può essere graduato secondo criteri di proporzionalità o di progressività, a condizione che siano trasparenti ed intellegibili; questi requisiti sono rispettati nella vicenda in esame in quanto la formula matematica “indipendente” adottata consentiva ad ogni concorrente di individuare ex ante il punteggio che sarebbe stato applicato alla propria offerta, a prescindere da quelle degli altri concorrenti, ed, ancora prima, di evincere il c.d. punto di flesso, oltre il quale l’offerta non è conveniente.
Giova aggiungere che la “formula indipendente” contestata è espressamente contemplata nelle Linee Guida n. 2 dell’A.N.A.C. in tema di offerta economicamente più vantaggiosa, approvate con delibera n. 1005 in data 21 settembre 2016, e successivamente aggiornate con delibera n. 424 del 2 maggio 2018.

Offerta economica – Attribuzione del punteggio – Formula ancorata al prezzo anzichè al ribasso – Legittimità – Linee Guida ANAC n. 2 – Vincolatività (art. 95 d.lgs. n 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 23.11.2018 n. 6639

Va in primo luogo osservato che la lex specialis di gara prevedeva l’attribuzione del punteggio (art. 95 d.lgs. n. 50/2016) ammettendo, in particolare, l’attribuzione di un punteggio di valore positivo anche a fronte di un’offerta economica che non prevedesse alcun ribasso. Tale modalità di attribuzione del punteggio era contenuta nel disciplinare il quale, ai fini dell’attribuzione del punteggio per le offerte economiche, fissava la formula (“Pi = 5 x CPmin / CPi, dove CPi = prezzo offerto dal concorrente i-simo e CPmin = miglior prezzo offerto”) che sortiva l’effetto di:
i) ancorare l’attribuzione del punteggio economico (non già all’entità del ribasso, bensì) al valore assoluto dell’offerta economica;
ii) riconoscere un valore positivo anche alle offerte con ribasso pari a zero, attribuendo alle stesse (come a tutte le altre) un punteggio proporzionale rispetto al valore assoluto dell’offerta (e premiando naturalmente quelle caratterizzate da ribassi);
iii) ‘compattare’ i punteggi per le offerte economiche, rendendo estremamente difficile (salvo che in presenza di ribassi assai significativi) l’attribuzione di punteggi molto differenziati per l’offerta economica.
Si tratta di un criterio di determinazione del punteggio economico che, anche a volerne predicare l’opinabilità, non è tuttavia manifestamente abnorme e/o irragionevole; al contrario, l’opzione per un criterio di attribuzione (quale quello prescelto dalla stazione appaltante) volto ad “accorciare la graduatoria” per ciò che concerne l’offerta economica risulta coerente con la (comprensibile) scelta di rendere marginale il peso degli elementi economici ai fini dell’aggiudicazione (all’offerta economica era infatti riservato un punteggio pari ad appena il cinque per cento del totale, il che è coerente con una procedura nel cui ambito si attribuiva importanza centrale alle componenti qualitative dell’offerta).

Può aggiungersi che, a fronte di ribassi comunque estremamente contenuti rispetto alla base d’asta, sarebbe stata irragionevole l’opzione per un criterio di attribuzione del punteggio economico che premiasse oltre misura ribassi di entità complessivamente (e comprensibilmente) molto contenuta.
Non emergono d’altra parte evidenti profili di incompatibilità fra il criterio determinativo prescelto dalla stazione appaltante e le previsioni delle Linee guida dell’ANAC n. 2 del 21.09.2016 (sull’offerta economicamente più vantaggiosa); peraltro il testo di queste ultime non assume valenza vincolante (essendo stato adottato ai sensi del comma 2 dell’art. 213 del nuovo Codice dei contratti), ragione per cui le relative prescrizioni non potrebbero comunque assurgere in via diretta a parametro di legittimità dell’operato della stazione appaltante.

Inoltre la sentenza impugnata merita riforma per la parte in cui (operando una sorta di ‘ortopedizzazione’ della lex specialis) ha affermato che la commissione avrebbe dovuto applicare il richiamato criterio del disciplinare di gara riconoscendo prevalenza al ribasso (e non al valore assoluto dell’offerta, come dettato dalla richiamata formula matematica) ed attribuendo un punteggio pari a ‘zero’ alle offerte prive di ribasso.
Al riguardo si ribadisce che:
i) la richiamata clausola della legge di gara fissava invece il diverso criterio secondo cui il punteggio per ciascun offerente sarebbe stato attribuito in relazione al valore assoluto dell’offerta economica (quand’anche priva di ribasso);
ii) la richiamata clausola (del tutto chiara nella sua portata) non ammetteva forme di interpretazione manipolativa, quale quella invocata dall’appellante;
iii) la commissione di gara ha coerentemente interpretato ed applicato la clausola in parola pervenendo all’attribuzione dei punteggi contestati in primo grado.

Punteggio per la valutazione dell’offerta economica – Formula – Discrezionalità della Stazione Appaltante (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Venezia, 25.06.2018 n. 689

Il disciplinare di gara, per l’attribuzione del punteggio relativo al prezzo, prevedeva la seguente formula: 60 x prezzo più basso / prezzo ditta.
La legittimità di tale formula matematica (art. 95 d.lgs. n. 50/2016) è stata sancita recentemente dal Consiglio di Stato con ragionamento che il Collegio condivide: “Si osserva al riguardo che la formula utilizzata dalla stazione appaltante al fine di attribuire il richiamato punteggio (X = Pi x C / Po, laddove ‘Pi indica la migliore offerta economica; C indica il punteggio economico e Po indica l’offerta del singolo candidato), pur se opinabile, non risulta affetta dai lamentati profili di irragionevolezza.
Del resto, in base a un consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, le stazioni appaltanti godono di ampia discrezionalità nel determinare le formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione dell’offerta economica (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, V, 10 agosto 2016, n. 3579; id., V, 29 ottobre 2014, n. 5375; id., V. 15 luglio 2013, n. 3802).
Vero è che la formula utilizzata nel caso in esame finisce per non determinare eccessive differenziazioni fra le singole offerte (anche a fronte di ribassi apprezzabilmente diversi), ma è anche vero che essa garantisce pur sempre un collegamento proporzionale (e in sé non irragionevole) fra l’entità del ribasso e la conseguente attribuzione del punteggio.
Non può del resto ritenersi che l’unico legittimo criterio di attribuzione del punteggio economico sia quello che assegna il punteggio massimo al maggiore ribasso e un punteggio pari a zero al minore ribasso.
Si osserva, del resto, che anche l’adesione a tale criterio (in se, idoneo ad attribuire sempre e comunque l’intero range del punteggio a disposizione per la componente economica, come auspicato dall’appellante) determinerebbe l’effetto – anch’esso opinabile – di produrre ingiustificate ed ‘estreme’ valorizzazioni delle offerte economiche anche laddove il minimo ribasso e quello massimo si differenziassero per pochi punti percentuali” (Consiglio di Stato, Sez. V, 10.04.2018 n. 2185).

La formula da utilizzare per la valutazione dell’offerta economica può essere scelta discrezionalmente dalla Stazione Appaltante?

Secondo consolidata giurisprudenza nelle gare pubbliche la formula da utilizzare per la valutazione dell’offerta economica può essere scelta dall’amministrazione con ampia discrezionalità, la quale si estrinseca non solo nella definizione dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche nella individuazione delle formule matematiche da usare per l’attribuzione del punteggio, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale nei confronti di tali scelte, tipica espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, può essere consentito unicamente in casi in cui le stesse risultino abnormi, sviate o manifestamente illogiche (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 10.08.2016 n. 3579; cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15.07.2013 n. 3802).

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    Il solo punteggio numerico è sufficiente a motivare gli elementi di un offerta economicamente più vantaggiosa?

    Il solo punteggio numerico è sufficiente a motivare gli elementi di un offerta economicamente più vantaggiosa? Il punteggio numerico può essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa soltanto nell’ipotesi in cui il bando di gara abbia espressamente predefinito specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione, visto che tale criterio di aggiudicazione svincola l’amministrazione da una valutazione meccanica, attribuendole un potere fortemente discrezionale. Tale esigenza risponde al principio di correttezza dell’azione amministrativa, a garanzia dell’imparziale svolgimento di tali procedimenti ed al fine di consentire la verifica dell’operato dell’Amministrazione sia da parte del privato interessato, che del Giudice Amministrativo, al quale deve essere permesso di poter ricostruire l’iter logico seguito dalla stazione appaltante (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 31 agosto 2007, n. 4543; Cons. di Stato, sez. V, 28 maggio 2004, n. 3471; TAR Emilia Romagna, sez. I, 14 gennaio 2009, n. 15).
    E’ pur vero che, secondo una ricorrente giurisprudenza, “Nelle gare pubbliche d’appalto, una volta accertata la correttezza dell’applicazione del metodo del confronto a coppie ovvero quando non ne sia stato accertato l’uso distorto o irrazionale, non c’è spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati e, in particolare, sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l’ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 24 aprile 2015, n. 2050).
    Tuttavia, allorquando sussista l’impossibilità del preliminare accertamento della correttezza dell’applicazione del metodo del confronto a coppie o dell’eventuale uso distorto o irrazionale del medesimo deve ritenersi illegittimo l’operato della stazione appaltante.
    Del resto, la CGUE ha più volte stabilito (cfr., ad esempio, la sentenza Wienstrom, C-448/01) che i criteri di valutazione non devono mai conferire una libertà incondizionata di scelta alle stazioni appaltanti. Tale libertà deve essere limitata attraverso la definizione di criteri specifici, correlati al prodotto e quantificabili o, secondo le parole della Corte di giustizia, “adeguatamente specifici e obiettivamente quantificabili”. Ciò significa che la commissione di gara deve essere posta in grado di verificare effettivamente che le offerte rispondano ai criteri sulla base di informazioni e documenti oggettivi messi a disposizione dagli offerenti. (TAR Milano, 30.12.2015 n. 2868 e Consiglio di Stato, sez. VI, 23.10.2015 n. 4883)

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      Formule matematiche per la valutazione delle offerte: vanno preventivamente indicate nella lex specialis? La Commissione di gara può scegliere o modificare quelle applicabili?

      Formule matematiche per la valutazione delle offerte: vanno già indicate nella lex specialis? La Commissione di gara può scegliere o modificare quelle applicabili? Rispondendo ai quesiti la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha recentemente ritenuto “assodato che – in base alla disciplina di settore (nazionale ed europea) e conformemente ai principi sul punto elaborati dalla Corte di giustizia UE – i criteri, i metodi e le formule matematiche che presiedono alle attività valutative rimesse agli organi tecnici incaricati di vagliare le offerte, devono essere preventivamente indicati nella legge di gara e la loro scelta non può essere rimessa al seggio di gara, meno che mai dopo l’apertura delle buste (come verificatosi nel caso di specie)”.

      Consiglio di Stato, sez. V, 11.12.2015 n. 5656
      (sentenza integrale)

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