
Consiglio di Stato, sez. V, 10.04.2020 n. 2356
La sentenza appellata si è coerentemente conformata al costante orientamento della giurisprudenza (di cui a Cons. di Stato, V, 28 agosto 2017, n. 4081; ma cfr. anche Cons. Stato, V, 7 giugno 2017, n. 2739; 22 marzo 2016, n. 1186; 15 luglio 2013, n. 3802; 31 marzo 2012, n. 1899) secondo cui “nell’ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è necessario che nell’assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta”.
Ed invero, formule matematiche di attribuzione di punteggi che hanno l’effetto di sterilizzare le differenze fatte registrare tra i ribassi offerti non potrebbero sottrarsi ad eventuali censure di contraddittorietà, irragionevolezza ed arbitrarietà, nella misura in cui abbiano l’effetto di alterare il peso della componente prezzo nell’ambito dell’equilibrio complessivo con la componente tecnica: ciò infatti costituirebbe elemento valutabile in chiave sintomatica di un non corretto esercizio della pur ampia discrezionalità di cui godono le stazioni appaltanti nel determinare le formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione dell’offerta economica.
La stessa giurisprudenza citata dall’appellante (di cui a Cons. di Stato, V, 10 aprile 2018, n. 2185) non smentisce, ma conferma i principi richiamati dalla sentenza appellata: nella decisione richiamata dalla difesa del Comune (riferibile ad una ben diversa fattispecie nella quale l’appellante pretendeva di assegnare “il punteggio massimo al maggiore ribasso e un punteggio pari a zero al minore ribasso”; sì che l’adesione a tale auspicato criterio, pur “in sé idoneo ad attribuire, sempre e comunque l’intero range del punteggio a disposizione per la componente economica”, avrebbe determinato l’effetto, anch’esso opinabile, di produrre ingiustificate ed estreme valorizzazioni delle offerte economiche, pur a fronte di differenziazioni esigue dei ribassi percentuali) si era, infatti, ritenuta non illegittima la formula in concreto utilizzata dalla stazione appaltante sulla base del decisivo rilievo per cui essa, benché finisse per non determinare eccessive differenziazioni fra le singole offerte (anche a fronte di ribassi apprezzabilmente diversi), garantiva pur sempre “un collegamento proporzionale (e in sé non irragionevole) fra l’entità del ribasso e la conseguente attribuzione del punteggio”.
Tale collegamento, per quanto finora detto, non è stato invece assicurato né è in concreto rinvenibile nella fattispecie in esame ove, in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, la formula matematica applicata dalla stazione appaltante non ha consentito nell’ambito della procedura in oggetto di realizzare un giusto bilanciamento tra elementi tecnici e qualitativi ed elementi economici (come previsto dall’art. 95, comma 10 bis, del D.Lgs. n. 50 del 2016), privando sostanzialmente la gara di un reale confronto concorrenziale circa la convenienza economica delle offerte presentate.
RISORSE CORRELATE
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- Art. 95, (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)