Offerta economicamente più vantaggiosa – Criteri di aggiudicazione – Possono consistere anche in formule o espressioni matematiche – Ampia discrezionalità tecnica per la Stazione appaltante – Sussiste (Art. 83)

admin-seaConsiglio di Stato, sez. VI, 23.10.2015 n. 4883
(sentenza integrale)

“Sono censurate, infatti, le modalità di disciplina di una procedura di gara, indetta per l’individuazione del miglior offerente per prestazioni assicurative, nei confronti degli alunni e del personale dell’Istituto comprensivo in precedenza indicato: dette modalità – essendo stato scelto come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa – erano riconducibili agli articoli 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e 283 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
Le previsioni in questione – come interpretate da consolidata giurisprudenza – delineano ampi margini di discrezionalità tecnica per l’Amministrazione, in rapporto sia alla scelta fra il criterio anzidetto e quello del prezzo più basso (senza che debbano essere esternate le ragioni della scelta stessa, in quanto censurabile solo per evidente irrazionalità o travisamento dei fatti: cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, V, 18 giugno 2015, n. 3121 e 31 agosto 2015, n. 4040), sia in rapporto alla formulazione di precisi e puntuali criteri di riferimento, per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (criteri che si ritengono necessari e che possono consistere anche in formule o espressioni matematiche, contestabili unicamente in caso di abnormità, sviamento e manifesta illogicità: cfr. in senso conforme Cons. Stato, V, 22 gennaio 2015, n. 257; III, 24 aprile 2015, n. 2050 e 8 settembre 2015, n. 4190)“.

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