Consiglio di Stato, sez. VI, 23.10.2015 n. 4883
(sentenza integrale)“Sono censurate, infatti, le modalità di disciplina di una procedura di gara, indetta per l’individuazione del miglior offerente per prestazioni assicurative, nei confronti degli alunni e del personale dell’Istituto comprensivo in precedenza indicato: dette modalità – essendo stato scelto come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa – erano riconducibili agli articoli 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e 283 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
Le previsioni in questione – come interpretate da consolidata giurisprudenza – delineano ampi margini di discrezionalità tecnica per l’Amministrazione, in rapporto sia alla scelta fra il criterio anzidetto e quello del prezzo più basso (senza che debbano essere esternate le ragioni della scelta stessa, in quanto censurabile solo per evidente irrazionalità o travisamento dei fatti: cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, V, 18 giugno 2015, n. 3121 e 31 agosto 2015, n. 4040), sia in rapporto alla formulazione di precisi e puntuali criteri di riferimento, per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (criteri che si ritengono necessari e che possono consistere anche in formule o espressioni matematiche, contestabili unicamente in caso di abnormità, sviamento e manifesta illogicità: cfr. in senso conforme Cons. Stato, V, 22 gennaio 2015, n. 257; III, 24 aprile 2015, n. 2050 e 8 settembre 2015, n. 4190)“.www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- Formula del punteggio economico - Indipendente / parabolica (od esponenziale) - Marginalizzazione della componente economica a favore della qualità dell’offerta - Legittimità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016 , Linee Guida n. 2)
- Criteri di valutazione dell'offerta: individuazione e motivazione da parte della Stazione Appaltante
- Offerta economica - Attribuzione del punteggio - Formula ancorata al prezzo anzichè al ribasso - Legittimità - Linee Guida ANAC n. 2 - Vincolatività (art. 95 d.lgs. n 50/2016)
- Offerta economicamente più vantaggiosa - Peculiarità - Assegnazione del punteggio (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Punteggio per la valutazione dell’offerta economica - Formula - Discrezionalità della Stazione Appaltante (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- La formula da utilizzare per la valutazione dell'offerta economica può essere scelta discrezionalmente dalla Stazione Appaltante?
- Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 53 , paragrafo 2 – Criteri di aggiudicazione – Offerta economicamente più vantaggiosa – Metodo di valutazione – Regole di ponderazione – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di precisare nel bando di gara la ponderazione dei criteri di attribuzione – Portata dell’obbligo (Art. 83 , d.lgs. n. 163/2006)
- Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediato dal sistema del confronto a coppie - Applicazione - Modalità (Art. 83)
- Il solo punteggio numerico è sufficiente a motivare gli elementi di un offerta economicamente più vantaggiosa?
- Formule matematiche per la valutazione delle offerte: vanno preventivamente indicate nella lex specialis? La Commissione di gara può scegliere o modificare quelle applicabili?
- Soglia di sbarramento per il punteggio tecnico - Legittimità - Offerta qualitativamente insoddisfacente - Non sussiste obbligo di valutazione per la Stazione appaltante (art. 83 , art. 46)
- Commissione di gara - Valutazione delle offerte - Discrezionalità tecnica - Insindacabilità
- Sull'obbligo di motivazione della scelta del criterio di aggiudicazione
- Modificabilità in corso di gara dei criteri di valutazione nelle concessioni di servizi (Art. 30)
- Fissazione dei sub-criteri di valutazione: spetta alla lex specialis e non al seggio di gara (Art. 83)
- Discrezionalità nella scelta dei criteri di aggiudicazione
- Articolazione dei criteri di valutazione dell'offerta (Art. 83)
- Art. 83. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa