In ordine alla prima omissione deve osservarsi che l’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 non contiene alcune alcuna espressa previsione sulla rilevanza temporale dei gravi illeciti professionali, il che è coerente con il potere discrezionale di valutazione di tali fattispecie attribuito alla stazione appaltante.
Una limitazione triennale è, invero, richiamata dal successivo comma 10, ma attiene alla diversa rilevanza della pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la P.A. (limitazione che ben si giustifica con la natura necessariamente temporanea della sanzione afflittiva) e non attiene in alcun modo all’esercizio del potere della P.A. di escludere l’operatore economico, ai sensi del comma 5, lett. c), da una procedura di appalto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6530, TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 25 gennaio 2019 n. 122).
In sostanza le previsioni di durata massima del periodo di interdizione dalle gare si riferisce alle sole condizioni che abbiano efficacia automaticamente escludente e in presenza delle quali la stazione appaltante è priva di poteri di valutazione (cfr. TAR Roma, 8 febbraio 2019, n. 1695).
La riferibilità del periodo massimo triennale ai soli casi di effetti interdittivi automatici e non agli obblighi dichiarativi, esclude, infine, la necessità, prospettata dalla ricorrente, di rimessione alla Corte di giustizia della questione pregiudiziale relativa alla legittimità comunitaria delle disposizioni nazionali (…).Ciò posto, il Collegio rileva che l’esclusione della concorrente dalla gara e, quindi, la conseguente sanzione ANAC, trova la propria causa non nella ritenuta rilevanza, ai fini dell’art. 80, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 50 del 2016, delle vicende relative alle indicate precedenti procedure di gara, bensì nella mancata indicazione di tali circostanze nell’autodichiarazione sul possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. 50/2016, che ha reso impossibile alla stazione appaltante valutare consapevolmente l’affidabilità del concorrente.
E’ stato affermato, da giurisprudenza che il Collegio condivide, che qualsiasi condotta contra legem, ove collegata all’esercizio dell’attività professionale, è di per sé potenzialmente idonea ad incidere sul processo decisionale rimesso alle stazioni appaltanti sull’accreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 novembre 2018, n. 6787; id. Sez. V, 13 giugno 2018, n. 3628; id. 25 febbraio 2016, n. 761). In questi termini, sussiste in capo alla stazione appaltante un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di “integrità o affidabilità” dei concorrenti; pertanto costoro, al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere, sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all’amministrazione (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 12 marzo 2019, n. 1649; id. 24 settembre 2018, n. 5500).Le Linee guida n. 6 ANAC (approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017), al punto 4.2, per quanto di interesse, recitano testualmente: “La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell’esclusione”.
Risulta, dunque, smentita la tesi di parte ricorrente secondo cui, al fine di individuare le fattispecie potenzialmente rilevanti ai fini della dichiarazione, dovrebbe aversi riguardo all’annotazione delle stesse sul casellario ANAC (…) [1]
Dunque correttamente l’ANAC ha ravvisato l’elemento psicologico della colpa grave in capo all’operatore economico nel rendere la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. 50/2016 atteso che, stanti la consapevolezza dei precedenti e l’asserito dubbio sulla necessità di dichiararli, il legale rappresentante della ricorrente avrebbe dovuto porre particolare attenzione e diligenza nel rendere la suddetta dichiarazione.[1] Sul punto si segnala contra:
RISORSE CORRELATE
- ANAC - Annotazione Casellario - Presupposti - Conferenza e utilità della notizia quale indice di inaffidabilità dell' Operatore Economico (art. 213 d.lgs. n. 50/2016)
- Limite temporale di rilevanza dei gravi illeciti professionali (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Differenza tra omessa e falsa dichiarazione ai fini della segnalazione ad ANAC e dell’ annotazione nel Casellario informatico
- Gravi illeciti professionali : la Stazione Appaltante deve esprimersi mediante rigorosa motivazione , previa istruttoria in contraddittorio con l' Operatore Economico
- Casellario ANAC - Annotazione notizie utili - Non implica valutazione sulla rilevanza del fatto - Accertamento sul possesso dei requisiti - Riservato alla Stazione Appaltante (art. 213 d.lgs. n. 50/2016)
- Illeciti professionali pregressi - Periodo massimo di rilevanza ostativa alla partecipazione - E' di tre anni (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Annotazione non interdittiva - Casellario ANAC - Differenza tra sezioni "A" e "B" - Notizie utili - Obblighi dichiarativi (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Annotazione sul Casellario ANAC - Omessa dichiarazione nel DGUE - Esclusione automatica (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Annotazione "non interdittiva" nel Casellario informatico ANAC - Omessa indicazione nel DGUE - Irrilevanza - Illimitato obbligo dichiarativo o informativo in capo agli operatori economici - Non sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- False dichiarazioni o esclusione pregressa - Relative ad altre procedure - Non rilevano per la gara in corso - Gravi illeciti professionali - Obblighi dichiarativi - Occorre comunque che risultino dal Casellario Informatico ANAC (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Risoluzione contrattuale anteriore al triennio - Rilevanza temporale - Non sussiste - Esclusione e revoca dell'aggiudicazione relativa a precedente gara - Obbligo dichiarazione - Non sussiste - In assenza di annotazione nel casellario informatico ANAC - Ragioni (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Informazioni dovute alla Stazione appaltante - Comprendono tutti i fatti potenzialmente rilevanti della vita professionale del concorrente (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Esclusione da una precedente gara risultante dal casellario ANAC - Omessa dichiarazione nelle gare successive - Grave errore professionale endoprocedurale - Sussiste - Anche se risalente nel tempo (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- DGUE (Documento di gara unico europeo) - Dovere di fedele redazione e presentazione - Sussiste - Mancata indicazione di condotte idonee ad incidere sulla moralità professionale - Esclusione - Legittimità (art. 80 , art. 85 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Dopo l'aggiudicazione - Obbligo dell'aggiudicatario di informare la Stazione Appaltante - Sussiste - Esclusione - Linee Guida ANAC n. 6 - Legittimità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Casellario informatico ANAC - Annotazione di notizie utili - Presupposti - Finalità - Motivazione (art. 213 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Precedente esclusione per irregolarità fiscale ormai sanata - Obbligo dichiarazione - Non sussiste - False dichiarazioni o falsa documentazione - Motivo di esclusione da successive gare - Ipotesi tipiche - Operatività (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Gravi illeciti professionali - Obbligo dichiarativo generalizzato - Limiti di operatività; 2) Decadenza dall’aggiudicazione per mancata prestazione della garanzia definitiva - Rilevanza (art. 80 , art. 103 d.lgs. n. 50/2013)
- ANAC: sospensione annotazione delle notizie utili non costituenti false dichiarazioni
- ANAC - Annotazione nel casellario informatico - Obbligo di motivazione - Anche se non dovuta o automaticamente escludente - Fattispecie relativa ad omessa indicazione del subappalto (art. 105 , art. 213 d.lgs. n. 50/2016)
- ANAC - Annotazione di " notizie utili " a carico dell'Impresa nel Casellario Informatico - Presupposti - Tipologia - Finalità - Obbligo di motivazione specifica - Estrema cautela (art. 213 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Omessa o falsa dichiarazione - Differenza - Conseguenze (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Condotte, condanne e soggetti rilevanti - Individuazione - Omessa dichiarazione - Esclusione - Motivazione per relationem ad un parere di precontenzioso ANAC (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Onere di dichiarazione - Sussiste solo in caso di iscrizione nel Casellario ANAC (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Cause di esclusione - Gravi infrazioni / Gravi illeciti professionali - Soggetti dell'Operatore Economico a cui vanno riferiti - Disapplicazione Linee Guida ANAC n. 6 (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Comportamento valutabile - Self cleaning - Misure - Rilevano solo per le gare successive (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Obblighi dichiarativi - Riguardano qualunque circostanza - Discrezionalità del concorrente - Non sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali: l'omessa dichiarazione di una sanzione (o penale) di importo irrilevante può comportare esclusione?
- Sanzione AGCM - Condotta anticoncorrenziale - Gravi illeciti professionali - Causa di esclusione non contestata, ovvero confermata all'esito di un giudizio - Compatibilità comunitaria (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Fattispecie di cui alle lettere c) ed f bis) dell’art. 80 , comma 5 – Differenza (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Pregressa risoluzione contrattuale - Nuova rimessione alla Corte di Giustizia Europea (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali e motivi di esclusione - Assenza di iscrizione nel Casellario ANAC - Onere dichiarazione - Non sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Comportamenti e condotte valutabili - Rinvio a giudizio - Sufficienza (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali – Risoluzione anticipata – Esclusione - Solo se risoluzione non è contestata o è confermata in giudizio – Rimessione alla Corte di Giustizia Europea (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Risoluzione per inadempimento - Giudizio pendente - Esclusione dalla gara - Giurisprudenza in contrasto (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Inadempimento contrattuale e risoluzione disposta da altra Amministrazione – Impugnazione pendente – Esclusione - Legittimità - Linee Guida ANAC n. 6 (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Elencazione del Codice - Carattere esemplificativo e non tassativo (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Penali sub iudice - Omessa dichiarazione - Non comporta esclusione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Carenze nell'esecuzione di un precedente contratto - Contestazione giudiziale pendente - Esclusione - Illegittimità - Motivazione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali – Inadempimento precedente contratto – Quando integra causa di esclusione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Linee Guida ANAC n. 6 (aggiornate): "Mezzi di prova e carenze nell'esecuzione"
- Gravi illeciti professionali - Significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto - Altre sanzioni - Rilevanza ai fini dell'esclusione - Differenze con la disciplina pregressa - Applicazione Linee Guida ANAC n. 6 sui mezzi di prova (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Esclusione dalla gara in presenza di gravi illeciti professionali - Disciplina nuovo Codice dei contratti - Interpretazione ed applicazione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Esclusione per significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto che ne hanno causato la risoluzione anticipata - Presupposti (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Motivi di esclusione – Gravi illeciti professionali – Differenze con la pregressa disciplina – Discrezionalità della Stazione appaltante, limiti – Automaticità, esclusione – Sanzione Agcm, inidoneità – Meccanismo del "self cleaning" applicabilità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Motivi di esclusione – Gravi illeciti professionali - Risoluzione anticipata da precedente contratto – Novità ripetto alla disciplina previgente - Impugnazione della risoluzione in sede civile - Esclusione - Illegittimità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Motivi di esclusione - Gravi illeciti professionali - Risoluzione di un precedente contratto - Mezzi di prova adeguati (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 80, (Motivi di esclusione)