Consiglio di Stato, sez. III, 23.08.2018, n. 5040
Il codice di contratti, per quanto di più diretto interesse, impone, all’art. 80 comma 5 lettera c), l’adozione di una misura espulsiva qualora “la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.
Il successivo comma f bis correla l’applicazione della suddetta sanzione dell’esclusione della gara al fatto de “ l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”.
Com’è noto, l’art. 80 co. 5 sopra trascritto si pone a presidio dell’esigenza di verificare l’affidabilità morale e professionale dell’operatore economico che andrà a contrarre con la p.a.
La declinazione applicativa dei suindicati principi regolatori ha trovato chiara esplicazione nelle Linee guida n. 6 all’uopo confezionate dall’ANAC, che, al punto 4.2., precisano, tra l’altro, che “la sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell’esclusione.
Quanto poi alle possibili ricadute si è ulteriormente chiarito in giurisprudenza (cfr. TAR Campania, Sez. IV n. 703 del 2018) che, in alcuni casi, la violazione degli obblighi dichiarativi refluisce nella categoria del cd. illecito professionale di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) che, come noto, annovera, tra le altre, anche la seguente fattispecie “il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione”. In siffatta evenienza, l’accertamento del presupposto necessita di una adeguata valutazione e di una congrua motivazione da parte della stazione appaltante.
Al contempo, l’art. 80 cit., alla lettera f-bis), prevede che le stazioni appaltanti escludono “l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”.
Come evidenziato dal CdS, in sede di parere (numero 02042/2017), licenziato a seguito dell’Adunanza del 14 settembre 2017, la differenza tra le due ipotesi è sostanziale, atteso che, nell’ipotesi di cui al comma 5, lett. c), la valutazione in ordine alla rilevanza in concreto ai fini dell’esclusione dei comportamenti accertati è rimessa alla stazione appaltante, mentre nel caso del comma 5, lett. f-bis), l’esclusione dalla gara è atto vincolato, discendente direttamente dalla legge, che ha la sua fonte nella mera omissione da parte dell’operatore economico.
Fermo restando che, da un punta di vista strutturale, anche l’omessa dichiarazione può concretare un’ipotesi di dichiarazione non veritiera, il discrimen tra le due fattispecie sembra doversi incentrare sull’oggetto della dichiarazione, che assumerà rilievo, ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera f-bis), nei soli casi di mancata rappresentazione di circostanze specifiche, facilmente e oggettivamente individuabili e direttamente qualificabili come cause di esclusione a norma della disciplina in commento, ricadendosi altrimenti – alle condizioni previste dalla corrispondete disposizaione normativa – nella previsione di cui alla fattispecie prevista al comma 5 lettera c).
RISORSE CORRELATE
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- Gravi illeciti professionali - Dopo l'aggiudicazione - Obbligo dell'aggiudicatario di informare la Stazione Appaltante - Sussiste - Esclusione - Linee Guida ANAC n. 6 - Legittimità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Gravi illeciti professionali - Obbligo dichiarativo generalizzato - Limiti di operatività; 2) Decadenza dall’aggiudicazione per mancata prestazione della garanzia definitiva - Rilevanza (art. 80 , art. 103 d.lgs. n. 50/2013)
- Gravi illeciti professionali - Omessa o falsa dichiarazione - Differenza - Conseguenze (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Rilevanza temporale ai fini della dichiarazione - Non sussiste - Annotazione sul Casellario ANAC - Irrilevanza - Linee Guida n. 6 - Applicazione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Tentativo di condizionare la Stazione Appaltante - Revoca dell'aggiudicazione - Presupposti - Limiti (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Le indagini penali possono incidere sulla valutazione di affidabilità dell'opertore economico ?
- Gravi illeciti professionali - Condotte, condanne e soggetti rilevanti - Individuazione - Omessa dichiarazione - Esclusione - Motivazione per relationem ad un parere di precontenzioso ANAC (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Illeciti professionali - Accertamento - Iscrizione nel Casellario Informatico - Effetti e rilevanza (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Onere di dichiarazione - Sussiste solo in caso di iscrizione nel Casellario ANAC (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Cause di esclusione - Gravi infrazioni / Gravi illeciti professionali - Soggetti dell'Operatore Economico a cui vanno riferiti - Disapplicazione Linee Guida ANAC n. 6 (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Comportamento valutabile - Self cleaning - Misure - Rilevano solo per le gare successive (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Obblighi dichiarativi - Riguardano qualunque circostanza - Discrezionalità del concorrente - Non sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Sanzione AGCM - Condotta anticoncorrenziale - Gravi illeciti professionali - Causa di esclusione non contestata, ovvero confermata all'esito di un giudizio - Compatibilità comunitaria (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Pregressa risoluzione contrattuale - Nuova rimessione alla Corte di Giustizia Europea (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali e motivi di esclusione - Assenza di iscrizione nel Casellario ANAC - Onere dichiarazione - Non sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Comportamenti e condotte valutabili - Rinvio a giudizio - Sufficienza (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali – Risoluzione anticipata – Esclusione - Solo se risoluzione non è contestata o è confermata in giudizio – Rimessione alla Corte di Giustizia Europea (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Risoluzione per inadempimento - Giudizio pendente - Esclusione dalla gara - Giurisprudenza in contrasto (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Inadempimento contrattuale e risoluzione disposta da altra Amministrazione – Impugnazione pendente – Esclusione - Legittimità - Linee Guida ANAC n. 6 (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
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- Gravi illeciti professionali - Significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto - Altre sanzioni - Rilevanza ai fini dell'esclusione - Differenze con la disciplina pregressa - Applicazione Linee Guida ANAC n. 6 sui mezzi di prova (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
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- Gravi illeciti professionali - Esclusione per significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto che ne hanno causato la risoluzione anticipata - Presupposti (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Motivi di esclusione – Gravi illeciti professionali – Differenze con la pregressa disciplina – Discrezionalità della Stazione appaltante, limiti – Automaticità, esclusione – Sanzione Agcm, inidoneità – Meccanismo del "self cleaning" applicabilità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Motivi di esclusione – Gravi illeciti professionali - Risoluzione anticipata da precedente contratto – Novità ripetto alla disciplina previgente - Impugnazione della risoluzione in sede civile - Esclusione - Illegittimità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Motivi di esclusione - Gravi illeciti professionali - Risoluzione di un precedente contratto - Mezzi di prova adeguati (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 80, (Motivi di esclusione)