Deve anzitutto ribadirsi, in materia, come in base all’art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 sia stato consacrato nel nostro ordinamento dei contratti pubblici un vero e proprio principio del clare loqui – di per sé costituente espressione particolare del più generale canone della buona fede precontrattuale – in forza del quale, come è noto, l’operatore economico che concorra in una procedura di evidenza pubblica è tenuto a dichiarare situazioni ed eventi potenzialmente rilevanti ai fini del riscontro dell’effettivo possesso dei requisiti di ordine generale di partecipazione alla stessa.
Non è configurabile in capo all’impresa alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare, sussistendo l’obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, in modo da permettere alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di competenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, del 05.09.2017 n. 4192 , già conformi C.d.S. n. 1412 del 11/04/2016, C.d.S. n. 943 del 25/02/2015, Cass. n. 2610 del 14/05/2013).
Dunque sussiste «l’obbligo di onnicomprensività della dichiarazione in vista dell’apprezzamento di spettanza esclusiva della stazione appaltante; la gravità dell’evento, infatti, è ponderata dalla stazione appaltante, sicché l’operatore economico è tenuto a dichiarare lo stesso ed a rimettersi alla valutazione della stazione appaltante. Ne consegue che la mancata esternazione di un evento, anche se poi ritenuto non grave, comporta di norma, l’esclusione dalla gara specifica» (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13.06.2018 n. 3628).
Deve tuttavia tenersi in debito conto che la minima rilevanza economica della sanzione (inferiore all’1% del valore annuo della commessa) risulta essere tale da non poter assumere alcuna valenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 al fine di poter costituire un pregiudizio all’acquisizione di ulteriori commesse pubbliche (cfr. Linee Guida ANAC n. 6, così come risultanti dalle modifiche adottate in data 11.10.2017) ed appare emergere un profilo di effettivo dubbio sulla effettiva rilevanza dell’omissione dichiarativa che potrebbe risolversi con l’applicazione del principio del favor partecipationis, piuttosto che con il provvedimento di esclusione (in tal senso, TAR Bari, 20.09.2018 n. 1232).
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