
TAR Napoli, 27.11.2019 n. 5615
Ritenuto che il ricorso va accolto per i motivi di seguito illustrati:
– è fondata la prima censura con cui, in sintesi, parte ricorrente lamenta la mancata esclusione della società controinteressata per aver reso dichiarazione non veritiera in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione, segnatamente in ordine a quello di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 di non aver commesso alcun illecito professionale tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, risultando invece destinataria di un provvedimento di risoluzione contrattuale per inadempimento da parte del Comune di (…) riferito ad un precedente appalto, oggetto di una successiva transazione, in relazione al quale le pende un giudizio risarcitorio;
– al riguardo, la giurisprudenza amministrativa va orientandosi, anche nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, nel senso che le informazioni dovute alla stazione appaltante comprendono ogni addebito subìto in pregresse vicende professionali che possa rivelarsi utile all’amministrazione per valutare l’affidabilità e l’integrità dell’operatore economico e non solo, dunque, quelle informazioni che potrebbero dar luogo a provvedimenti espulsivi dalla procedura (nei termini cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 settembre 2018 n. 5142; 25 luglio 2018 n. 4532; 11 giugno 2018 n. 3592), sicché deve ritenersi che il concorrente è tenuto a segnalare tutti i fatti della propria vita professionale potenzialmente rilevanti per il giudizio della stazione appaltante in ordine alla sua affidabilità quale futuro contraente, a prescindere da considerazioni su fondatezza, gravità e pertinenza di tali episodi;
– difatti se si ammette che la stazione appaltante possa nella propria discrezionalità valutare quali illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) risultino ostativi alla partecipazione a gare pubbliche, devono essere, poi, necessariamente posti a carico dell’operatore obblighi dichiarativi più ampi che investano le pregresse vicende professionali potenzialmente rilevanti per la valutazione della sua integrità e affidabilità;
– pertanto, l’omessa dichiarazione di dette informazioni è stata ritenuta idonea ad integrare il “grave illecito professionale” che, per porsi in contrasto con il principio di lealtà nei confronti della stazione appaltante, pregiudica la valutazione di affidabilità del concorrente (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6461/2018);
– l’omissione informativa che abbia ad oggetto una pregressa vicenda professionale suscettibile di integrare “grave illecito professionale” non può essere emendata mediata attivazione del soccorso istruttorio; è la condotta omissiva in sé ad assumere rilevanza per la valutazione dell’affidabilità dell’operatore e non soltanto l’oggetto dell’informazione omessa.
RISORSE CORRELATE
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