
L’applicazione dell’art. 80 co. 5 lett. c del d.lgs. 50/2016 (codice appalti) è stata ripetutamente oggetto dell’esame della giurisprudenza amministrativa.
In particolare, va segnalata l’ordinanza con cui questa Sezione ha sollevato una questione pregiudiziale del diritto dell’Unione Europea per la ritenuta difformità della norma interna con la direttiva che si intendeva recepire nella misura si impedisce in maniera assoluta alle Stazioni appaltanti di valutare, quali gravi illeciti professionali, i pregressi inadempimenti della concorrente se solo essi siano stati fatti oggetto di contestazione giudiziale (v. ordinanza T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV n. 5893 del 13.12.2017).
In quella sede, peraltro, si è escluso che i casi di cui alla menzionata norma (…«significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni…») abbiano un valore meramente esemplificativo, essendo evidente la ratio legis tesa a escludere ogni margine di discrezionalità in capo alla stazione appaltante nel caso in cui le precedenti risoluzioni contrattuali siano sub judice. In presenza di una contestazione giudiziale, quindi, le stazioni appaltanti non potranno escludere gli operatori che pure si assuma essere stati gravemente inadempienti in precedenti contratti con la P.A. (v. in proposito, anche, il parere n. 2286 del 3/11/2016 della sezione atti normativi del C.d.S. nonché Cons. Stato Sez. III, 05-09-2017, n. 4192; Consiglio di Stato, sez. V, 27/04/2017, n. 1955; T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 12-10-2017, n. 4781).In merito, giova rammentare che il provvedimento di esclusione deve recare un’adeguata motivazione circa l’incidenza della gravità del pregresso inadempimento sull’affidabilità del concorrente in rapporto alla diversa e futura prestazione oggetto della gara. In tal senso, si esprimono la giurisprudenza (v. Cons. Stato Sez. III, 23/11/2017, n. 5467; T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 01/08/2017, n. 1011) e le Linee guide n. 6 adottate dall’ANAC ai sensi del medesimo art. 80 co. 13 cod. appalti (v., in particolare, i punti 6.3 e 6.4.: «6.3. il requisito della gravità del fatto illecito deve essere valutato con riferimento all’idoneità dell’azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull’interesse della stazione appaltante a contrattare con l’operatore economico interessato. 6.4 La valutazione dell’idoneità del comportamento a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente attiene all’esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante e deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto»).
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- Gravi illeciti professionali - Fattispecie di cui alle lettere c) ed f bis) dell’art. 80 , comma 5 – Differenza (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
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- Gravi illeciti professionali – Risoluzione anticipata – Esclusione - Solo se risoluzione non è contestata o è confermata in giudizio – Rimessione alla Corte di Giustizia Europea (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Risoluzione per inadempimento - Giudizio pendente - Esclusione dalla gara - Giurisprudenza in contrasto (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Inadempimento contrattuale e risoluzione disposta da altra Amministrazione – Impugnazione pendente – Esclusione - Legittimità - Linee Guida ANAC n. 6 (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Elencazione del Codice - Carattere esemplificativo e non tassativo (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Penali sub iudice - Omessa dichiarazione - Non comporta esclusione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
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- Gravi illeciti professionali - Esclusione per significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto che ne hanno causato la risoluzione anticipata - Presupposti (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Motivi di esclusione – Gravi illeciti professionali – Differenze con la pregressa disciplina – Discrezionalità della Stazione appaltante, limiti – Automaticità, esclusione – Sanzione Agcm, inidoneità – Meccanismo del "self cleaning" applicabilità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Motivi di esclusione – Gravi illeciti professionali - Risoluzione anticipata da precedente contratto – Novità ripetto alla disciplina previgente - Impugnazione della risoluzione in sede civile - Esclusione - Illegittimità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Motivi di esclusione - Gravi illeciti professionali - Risoluzione di un precedente contratto - Mezzi di prova adeguati (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 80, (Motivi di esclusione)