Consiglio di Stato, sez. V, 27.04.2017 n. 1955
L’art. 80, comma 5, lett. c), consente alle stazioni appaltanti di escludere i concorrenti da una procedura di affidamento di contratti pubblici in presenza di «gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità», con la precisazione che in tali ipotesi rientrano, tra l’altro, «significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata», le quali siano alternativamente non siano contestate in giudizio dall’appaltatore privato o – per venire al caso che interessa nel presente giudizio – sia stata «confermata all’esito di un giudizio».
Non è dunque possibile allorquando difetta quest’ultimo presupposto, perché il giudizio civile è stato definito in una fase incidentale, di natura cautelare, contro l’atto di risoluzione adottato dalla stazione appaltante, mentre rimane tuttora impregiudicato il merito.
Non è per contro fondata l’interpretazione contraria secondo cui la disposizione in esame del nuovo codice dei contratti pubblici sarebbe riproduttiva dell’art. 38, comma 1, lett. f), del codice ora abrogato (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e dunque consentirebbe alle stazioni appaltanti di valutare discrezionalmente ed in modo autonomo la risoluzione disposta da altra stazione appaltante.
Più precisamente, può essere condivisa nella parte in cui rileva che l’elencazione dei gravi illeciti professionali contenuta nell’art. 80, comma 5, lett. c), non è tassativa, ma esemplificativa, come si evince dalla formula di apertura del periodo («Tra questi rientrano…») recante l’elenco dei casi rientranti in questa nozione. In tal senso si è del resto espresso il Consiglio di Stato, nel parere del 3 novembre 2016, n. 2286, numero affare 1888 del 2016 (reso sulle linee guida dell’ANAC recenti l’indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto d’appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c), del codice; in particolare al par. 6).
Ma la stessa interpretazione non può essere seguita nelle conseguenze finali che pretende di trarre, a fronte dell’ipotesi contemplata nell’elenco esemplificativo in questione, così espressa: «le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni». Sulla base dell’interpretazione letterale della norma (ex art. 12 delle preleggi) si richiede quindi che al provvedimento di risoluzione sia stata prestata acquiescenza o che lo stesso sia stato confermato in sede giurisdizionale. E questa conferma non può che essere data da una pronuncia di rigetto nel merito della relativa impugnazione divenuta inoppugnabile, come si evince dalla locuzione (ancorché atecnica) «all’esito di un giudizio». A questo medesimo riguardo è invece da ritenersi evidentemente insufficiente la definizione di un incidente di natura cautelare, con decisione avente funzione interinale e strumentale rispetto a quella di merito.
RISORSE CORRELATE
- Precedente risoluzione contrattuale - Anteriore al triennio - Omessa dichiarazione - Non comporta esclusione automatica - Occorre previa valutazione della Stazione Appaltante (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Pregressa risoluzione anticipata di un precedente contratto – Significative carenze nell’esecuzione - Non comporta esclusione automatica (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- False dichiarazioni o esclusione pregressa - Relative ad altre procedure - Non rilevano per la gara in corso - Gravi illeciti professionali - Obblighi dichiarativi - Occorre comunque che risultino dal Casellario Informatico ANAC (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Risoluzione anticipata di un precedente contratto - Mancata segnalazione ad ANAC - Irrilevanza ai fini della qualificazione di grave illecito professionale (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Risoluzione contrattuale pregressa - Contestazione giudiziale - Irrilevanza - Ragioni (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Rilevanza temporale ai fini della dichiarazione - Non sussiste - Annotazione sul Casellario ANAC - Irrilevanza - Linee Guida n. 6 - Applicazione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Illeciti professionali - Accertamento - Iscrizione nel Casellario Informatico - Effetti e rilevanza (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Onere di dichiarazione - Sussiste solo in caso di iscrizione nel Casellario ANAC (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Gravi illeciti professionali – Operatore economico che ha subito soltanto una precedente risoluzione contrattuale – Esclusione – Legittimità; 2) Limite triennale di rilevanza degli inadempimenti contrattuali - Non sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Obblighi dichiarativi - Riguardano qualunque circostanza - Discrezionalità del concorrente - Non sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Sanzione AGCM - Condotta anticoncorrenziale - Gravi illeciti professionali - Causa di esclusione non contestata, ovvero confermata all'esito di un giudizio - Compatibilità comunitaria (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Fattispecie di cui alle lettere c) ed f bis) dell’art. 80 , comma 5 – Differenza (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Pregressa risoluzione contrattuale - Nuova rimessione alla Corte di Giustizia Europea (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Risoluzione per inadempimento - Giudizio pendente - Esclusione dalla gara - Giurisprudenza in contrasto (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Inadempimento contrattuale e risoluzione disposta da altra Amministrazione – Impugnazione pendente – Esclusione - Legittimità - Linee Guida ANAC n. 6 (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Elencazione del Codice - Carattere esemplificativo e non tassativo (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Penali sub iudice - Omessa dichiarazione - Non comporta esclusione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Carenze nell'esecuzione di un precedente contratto - Contestazione giudiziale pendente - Esclusione - Illegittimità - Motivazione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali – Inadempimento precedente contratto – Quando integra causa di esclusione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto - Altre sanzioni - Rilevanza ai fini dell'esclusione - Differenze con la disciplina pregressa - Applicazione Linee Guida ANAC n. 6 sui mezzi di prova (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Esclusione dalla gara in presenza di gravi illeciti professionali - Disciplina nuovo Codice dei contratti - Interpretazione ed applicazione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Motivi di esclusione – Gravi illeciti professionali – Differenze con la pregressa disciplina – Discrezionalità della Stazione appaltante, limiti – Automaticità, esclusione – Sanzione Agcm, inidoneità – Meccanismo del "self cleaning" applicabilità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Motivi di esclusione – Gravi illeciti professionali - Risoluzione anticipata da precedente contratto – Novità ripetto alla disciplina previgente - Impugnazione della risoluzione in sede civile - Esclusione - Illegittimità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Motivi di esclusione - Gravi illeciti professionali - Risoluzione di un precedente contratto - Mezzi di prova adeguati (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Linee Guida ANAC n. 5: "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”
- Art. 80, (Motivi di esclusione)