Gravi illeciti professionali e motivi di esclusione – Assenza di iscrizione nel Casellario ANAC – Onere dichiarazione – Non sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. III, 12.07.2018 n. 4266

Nella fattispecie si dibatteva in ordine alla mancata esclusione di un operatore economico per asserita sussistenza dei motivi di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) ed f-bis), d.lgs. n. 50/2016, in particolare per presunta omissione della dichiarazione in ordine a pregresse risoluzioni contrattuali sub iudice, nonché ad un accordo transattivo con una Stazione Appaltante. Il Consiglio di Stato ha chiarito in particolare quanto segue:

– nessuna omissione dichiarativa può dirsi sussistente rispetto ad un episodio risolutivo che, in quanto ancora sub iudice e non avente dunque i connotati della definitività, per espressa previsione di legge non può costituire elemento idoneo a mettere in dubbio, nemmeno astrattamente, l’integrità o l’affidabilità dell’impresa concorrente;

– un accordo transattivo è di contenuto meramente patrimoniale e non può ritenersi dia luogo, propriamente, ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d. lgs. n. 50 del 2016, concetto, questo, di stretta interpretazione, proprio per le conseguenze espulsive che derivano dalla fattispecie tipizzata dal legislatore, e che per definizione presuppone una statuizione giudiziale condannatoria e non già un accordo transattivo (art. 1965 c.c.).

per potersi ritenere integrata la causa di esclusione è necessario che le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione risultino, comunque, dal Casellario informatico dell’ANAC, in quanto solo rispetto a tali notizie potrebbe porsi un onere dichiarativo ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, così come è stato chiarito dalle Linee guida dell’ANAC n. 6, al punto 4.6. Eventuali esclusioni da precedenti procedure di gara, per quanto siano state accertate dal giudice amministrativo, assumono pertanto rilevanza solo se e fino a quando risultino iscritte nel Casellario, per gli effetti e con le modalità previste nell’art. 80, comma 12, del d. lgs. n. 50 del 2016, qualora l’ANAC ritenga che emerga il dolo o la colpa grave dell’impresa interessata, in considerazione della importanza o della gravità dei fatti (v., sul punto, anche Cons. St., sez. V, 4 luglio 2017, nn. 3257 e 3258).
Nel caso di specie è pacifico che nessuna iscrizione risulta effettuata dall’ANAC, escludendosi di conseguenza, come ha già chiarito la sentenza del medesimo Consiglio di Stato n. 2063 del 2018, qualsivoglia connesso onere dichiarativo al riguardo.

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