TAR Napoli, 09.03.2020 n. 1066
Infondato è anche il quarto motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta l’omessa dichiarazione di una vicenda relativa a irregolarità contributive di una società sua ausiliaria.
In proposito, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio e menzionato anche dalla cooperativa controinteressata, ai sensi del quale è stata “ritenuta contrastante con il principio di proporzionalità una esclusione che trovi fondamento in una risoluzione in danno dell’impresa adottata più di tre anni prima della pubblicazione del bando di gara ed ha individuato nel lasso temporale triennale un limite coerente con l’applicazione di tale principio di derivazione eurounitaria (Tar Lombardia, sez. IV, 23 marzo 2017, n. 705). Il riferimento alla definitività dell’accertamento (peraltro inesistente nel disposto dell’art. 57, § 7, della direttiva 2014/24/UE) va, dunque, inteso nel senso che il termine decorre da quando è stato adottato l’atto definitivo, cioè di conclusione del procedimento di risoluzione” (Consiglio di Stato, sez. V, n. 2895/2019).
Nella stessa direzione della decorrenza del termine (triennale) dalla definitività dell’accertamento militano anche le Linee Guida ANAC n. 6 (aggiornate con deliberazione n. 1008 dell’11.10.2017).
La normativa comunitaria (art. 57 Direttiva 2014/24/UE), la normativa nazionale (art. 80 co. 5 e co. 10 D.Lgs. 50/2016) e le Linee Guida ANAC, in conclusione, convergono nel senso che il periodo massimo di rilevanza ostativa sulla affidabilità professionale di un provvedimento di risoluzione contrattuale è di tre anni.
La vicenda richiamata dalla ricorrente risale agli anni 2012 e 2013 e tanto rende superfluo ogni ulteriore approfondimento sulla rilevanza di quanto contestato.
RISORSE CORRELATE
- Condotta oggetto di procedimento penale - Durata dell' esclusione - Termine triennale art. 80, comma 10-bis d.lgs. n. 50/2016 - Decorrenza dall’ accertamento giuridicamente rilevante del fatto e non dal tempo della sua commissione materiale
- Limite temporale di rilevanza dei gravi illeciti professionali (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali : la Stazione Appaltante deve esprimersi mediante rigorosa motivazione , previa istruttoria in contraddittorio con l' Operatore Economico
- Rifiuto di sottoscrivere il verbale di consegna - Grave illecito professionale - Esclusione - Legittimità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali – Condanne – Limite triennale di rilevanza (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Risoluzione per inadempimento contrattuale intervenuta in corso di gara - Obbligo dichiarativo - Sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Condanne per reati diversi da quelli che comportano l’automatica esclusione - Rilevanza - Omessa dichiarazione - Conseguenze (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- False dichiarazioni o esclusione pregressa - Relative ad altre procedure - Non rilevano per la gara in corso - Gravi illeciti professionali - Obblighi dichiarativi - Occorre comunque che risultino dal Casellario Informatico ANAC (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Informazioni dovute alla Stazione appaltante - Comprendono tutti i fatti potenzialmente rilevanti della vita professionale del concorrente (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Dopo l'aggiudicazione - Obbligo dell'aggiudicatario di informare la Stazione Appaltante - Sussiste - Esclusione - Linee Guida ANAC n. 6 - Legittimità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Precedente esclusione per irregolarità fiscale ormai sanata - Obbligo dichiarazione - Non sussiste - False dichiarazioni o falsa documentazione - Motivo di esclusione da successive gare - Ipotesi tipiche - Operatività (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali: occorre dichiarare anche le notizie non inserite nel Casellario Informatico ANAC ?
- Gravi illeciti professionali - Sanzione della reticenza - Applicazione - Ratio (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Risoluzione anticipata di un precedente contratto - Mancata segnalazione ad ANAC - Irrilevanza ai fini della qualificazione di grave illecito professionale (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Contestazione - Giudizio pendente - Irrilevanza ai fini della valutazione sull'affidabilità dell'Operatore Economico - Pronuncia della Corte di Giustizia UE (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Desunti da notizie di stampa - Intrinseca inaffidabilità di tale fonte informativa - Inutilizzabilità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Omessa o falsa dichiarazione - Differenza - Conseguenze (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Rilevanza temporale ai fini della dichiarazione - Non sussiste - Annotazione sul Casellario ANAC - Irrilevanza - Linee Guida n. 6 - Applicazione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Onere di dichiarazione - Sussiste solo in caso di iscrizione nel Casellario ANAC (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Cause di esclusione - Gravi infrazioni / Gravi illeciti professionali - Soggetti dell'Operatore Economico a cui vanno riferiti - Disapplicazione Linee Guida ANAC n. 6 (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Gravi illeciti professionali – Operatore economico che ha subito soltanto una precedente risoluzione contrattuale – Esclusione – Legittimità; 2) Limite triennale di rilevanza degli inadempimenti contrattuali - Non sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Comportamento valutabile - Self cleaning - Misure - Rilevano solo per le gare successive (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 80, (Motivi di esclusione)