Illeciti professionali pregressi – Periodo massimo di rilevanza ostativa alla partecipazione – E’ di tre anni (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Napoli, 09.03.2020 n. 1066

Infondato è anche il quarto motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta l’omessa dichiarazione di una vicenda relativa a irregolarità contributive di una società sua ausiliaria.
In proposito, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio e menzionato anche dalla cooperativa controinteressata, ai sensi del quale è stata “ritenuta contrastante con il principio di proporzionalità una esclusione che trovi fondamento in una risoluzione in danno dell’impresa adottata più di tre anni prima della pubblicazione del bando di gara ed ha individuato nel lasso temporale triennale un limite coerente con l’applicazione di tale principio di derivazione eurounitaria (Tar Lombardia, sez. IV, 23 marzo 2017, n. 705). Il riferimento alla definitività dell’accertamento (peraltro inesistente nel disposto dell’art. 57, § 7, della direttiva 2014/24/UE) va, dunque, inteso nel senso che il termine decorre da quando è stato adottato l’atto definitivo, cioè di conclusione del procedimento di risoluzione” (Consiglio di Stato, sez. V, n. 2895/2019).
Nella stessa direzione della decorrenza del termine (triennale) dalla definitività dell’accertamento militano anche le Linee Guida ANAC n. 6 (aggiornate con deliberazione n. 1008 dell’11.10.2017).
La normativa comunitaria (art. 57 Direttiva 2014/24/UE), la normativa nazionale (art. 80 co. 5 e co. 10 D.Lgs. 50/2016) e le Linee Guida ANAC, in conclusione, convergono nel senso che il periodo massimo di rilevanza ostativa sulla affidabilità professionale di un provvedimento di risoluzione contrattuale è di tre anni.
La vicenda richiamata dalla ricorrente risale agli anni 2012 e 2013 e tanto rende superfluo ogni ulteriore approfondimento sulla rilevanza di quanto contestato.

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