ANAC – Annotazione di ” notizie utili ” a carico dell’Impresa nel Casellario Informatico – Presupposti – Tipologia – Finalità – Obbligo di motivazione specifica – Estrema cautela (art. 213 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Roma, 25.06.2019 n. 8269

In sede di verifica della offerta la ricorrente ha fatto presente la circostanza, sostanzialmente ammettendo di aver presentato una offerta inadeguata, rappresentando di non essere in grado di rispettarla e sostenendo di non aver colpa di tale circostanza, posto che il preventivo allegato agli atti di gara non era completo ed era suscettibile di essere mal interpretato; concludeva affermando, nelle giustificazioni, che “l’impresa non potendo lavorare sottocosto ritiene giustificata la propria offerta laddove la stazione appaltante aumenti l’importo di contratto…”.
La Stazione Appaltante ha disposto l’esclusione dalla gara dell’offerta della ricorrente, ha incamerato la cauzione ed ha anche segnalato l’accaduto all’ANAC, come “notizia utile”, con la seguente giustificazione: “il concorrente, aggiudicatario provvisorio, in sede di giustificazione dell’anomalìa della offerta ha chiesto la modificazione dell’importo a base di gara in considerazione del costo di acquisto di un manufatto per la realizzazione dell’opera”, sottolineando come nella domanda di partecipazione avesse dichiarato di aver preso conoscenza della natura dei lavori da eseguire, delle condizioni locali e generali che potessero influire e di tutti gli atti di gara; la Stazione Appaltante ha inoltre precisato, nella segnalazione, che “l’invito a modificare gli importi economici dell’appalto, in ragione del ribasso del prezzo presentato dal concorrente, è avvenuto nel giorno stesso di scadenza per la presentazione delle giustificazioni dell’anomalìa dell’offerta (26/7/2018) rendendo problematico il rispetto dei termini per l’esecuzione stessa dell’opera ed esponendo così il Comune di Verzuolo (committente dell’appalto) a danni economici”. La Stazione Appaltante ha completato la segnalazione commentando che “Il comportamento poco collaborativo della impresa aggiudicataria ha esposto il Comune di Verzuolo a danni derivanti dal rischio di impossibilità di realizzazione dell’opera nei termini previsti e concordati con soggetti terzi. Si sottolinea, in particolare, la delicatezza dell’intervento in questione, che coinvolge numerosi soggetti terzi. I termini per la realizzazione dell’opera erano stati esplicitati con chiarezza sia nel bando che nel capitolato speciale d’appalto”.

A tale segnalazione l’ANAC ha fatto seguito avviando il procedimento relativo all’annotazione, dandone comunicazione alla ricorrente, che ha presentato osservazioni a difesa.
In esito al procedimento l’ANAC, con il provvedimento in epigrafe indicato, dopo aver dato conto della vicenda e di quanto dedotto dalla ricorrente a propria difesa, e rammentati cenni generali in ordine alla natura delle iscrizioni, nel casellario informatico, delle c.d. “notizie utili”, ha disposto l’annotazione della seguente notizia: “La Stazione appaltante……..ha comunicato di aver disposto……l’esclusione dalla procedura di gara …….in danno dell’O.e. XXX S.r.l. (CF xxx) per effetto dell’impossibilità manifestata da parte dell’O.e. di sostenere la propria offerta economica in occasione del procedimento di verifica della congruità della stessa. Con la medesima determina la S.A. ha disposto l’escussione della garanzia provvisoria per inadempienza agli obblighi relativi alla procedura di gara. La presente annotazione è iscritta nell’Area B del Casellario Informatico, ai sensi del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, comma 13, del d. lgs. 50/2016, relativo al casellario informatico e Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici, e non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche.”

Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto impugnazione, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione della Delibera del Consiglio dell’Autorità num. 1386 del 21/12/2016, dell’art. 213 d.lgs. n. 50/2016 del Regolamento ANAC 6/6/2018, art. 18, eccesso di potere per omessa/carente istruttoria, carenza di presupposti, travisamento dei fatti, violazione ed eccesso di potere con riferimento ai principi di proporzionalità, buon andamento, parità di trattamento ed imparzialità.
Con tale censura la ricorrente evidenzia che l’annotazione delle “notizie utili”, per loro natura innominate, deve essere accompagnata da una motivazione che spieghi l’utilità della annotazione stessa, annotazione la quale, come già precisato dalla giurisprudenza della Sezione, deve rispondere a criteri di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, e deve tradursi nella corretta trasposizione di informazioni che siano conferenti con la tenuta del casellario informatico (così, da ultimo, Tar Lazio, Roma, sez. I, 24 aprile 2018, n. 4577); nel caso di specie l’Autorità non ha fornito alcun tipo di motivazione circa l’utilità della annotazione in questione, limitandosi a richiamare l’obbligo di eseguire l’annotazione stessa; l’esclusione della ricorrente non è stata determinata dal difetto di requisiti generali o dalla rilevata sussistenza di situazioni di controllo o collegamento, e quindi si trattava di situazione palesemente inconferente con la tenuta del casellario; la ricorrente, inoltre, non ha mai chiesto alla Stazione Appaltante la modificazione del prezzo contrattuale, essendosi limitata a far presente che i maggiori costi, esposti da Coprem, rendevano l’offerta non più sostenibile. L’ANAC, in definitiva, ha omesso qualsiasi valutazione del caso concreto, con il pretesto che l’annotazione costituirebbe atto dovuto, senza considerare che essa ha comunque l’obbligo di valutare se la notizia sia effettivamente utile, onde evitare di esporre le imprese ai danni conseguenti a segnalazioni generiche.
II) Violazione e falsa applicazione della Delibera ANAC numero 1386/2016, dell’art. 213 d.lgs. n. 50/2016, eccesso di potere per omessa/carente istruttoria, carenza di presupposti, travisamento dei fatti, violazione ed eccesso di potere con riferimento ai principi di proporzionalità, buon andamento, parità di trattamento ed imparzialità/illegittimità della segnalazione, illegittimità derivata.
La ricorrente censura, con la doglianza in esame, la segnalazione effettuata dalla Stazione Appaltante e, a valle, il provvedimento dell’ANAC, siccome palesemente inconferente con la tenuta del casellario informatico, osservando che le “notizie utili” soggette a segnalazione ed annotazione possono essere solo quelle rilevanti per le finalità indicate all’art. 213, comma 10, del Codice; se e nella misura in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano assoluta libertà di effettuare qualsivoglia segnalazione, si dovrebbe necessariamente ammettere che l’ANAC abbia un correlativo obbligo stringente di verificare l’effettiva utilità delle informazioni, dandone conto con adeguata motivazione, obbligo che nel caso di specie ANAC ha violato; la ricorrente contesta l’utilità della segnalazione, e della conseguente annotazione impugnata, ribadendo di non aver tenuto alcun comportamento che sia indice di inaffidabilità.
L’ ANAC si è costituita in giudizio per resistere al ricorso. Dopo aver ricostruito l’impianto normativo che consente all’ANAC di disporre l’annotazione nel casellario informatico delle c.d. “notizie utili”, l’Autorità ha rilevato di aver ritenuto conferenti le informazioni oggetto di segnalazione, rispetto alle finalità del Casellario, puntualizzando che “l’ANAC non può svolgere una funzione di “arbitro” nelle questioni insorte tra la stazione appaltante e l’operatore economico che hanno comportato l’esclusione di quest’ultimo e la relativa segnalazione”, che pertanto non spetta ad ANAC valutare il merito degli atti di causa o la fondatezza degli stessi, né la loro imputabilità in capo all’impresa interessata, essendo compito della Autorità solo quello di mettere l’impresa segnalata in condizione di difendersi, e di escludere l’inconferenza o la manifesta infondatezza della notizia, trattandosi di atto dovuto, che peraltro non comporta alcun effetto interdittivo. (…)

Secondo il TAR Il ricorso va accolto per fondatezza della assorbente censura tesa ad evidenziare che nel provvedimento impugnato non è dato rinvenire alcuna motivazione circa l’utilità delle informazioni oggetto di segnalazione.

La Sezione ha già avuto modo di chiarire che l’annotazione nel casellario informatico da parte dell’ANAC di notizie ritenute “utili” deve avvenire “in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa”; il che presuppone, oltre al fatto che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate, anche che le stesse “”non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 19 marzo 2019, n. 3660; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 giugno 2019 n. 7595). Ha inoltre ricordato che “le annotazioni ANAC non incidono mai in maniera “indolore” nella vita dell’impresa”, anche laddove non prevedano l’automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell’immagine sia sotto quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 febbraio 2019, n. 2178), dovendosi considerare che qualsiasi dubbio sulla affidabilità dell’operatore economico è in grado di ridondare, per esempio, sulla partecipazione delle gare ristrette, ad invito.
Pertanto, “la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l’Autorità da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia.” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 giugno 2019 n. 7595).
Ne discende che, in tutti in casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 8 marzo 2019, n. 3098): ciò richiede, come infra si dirà, l’esplicitazione delle ragioni che inducono a ritenere che i fatti oggetto di segnalazione siano, per come rappresentati dalla stazione segnalante, connessi alle finalità specifiche indicate all’art. 213, comma 10, del Codice, nonché, all’occorrenza, anche delle ragioni per cui i fatti medesimi, ed in particolare il comportamento di un operatore economico, possano influire su future gare cui partecipi l’operatore segnalato, dovendosi considerare che oggetto di segnalazione possono essere anche situazioni venutesi a creare per effetto di contingenze non facilmente replicabili.
Tale motivazione, caso per caso, è necessaria, non potendosi affatto generalizzare l’affermazione – che si legge nel provvedimento impugnato – secondo cui l’annotazione delle c.d. “notizie utili”, “trova piena giustificazione nella funzione surriferita di acquisire e pubblicare ogni notizia utile a fini di trasparenza e di corretta conduzione della procedura ad evidenza pubblica”, quasi che l’utilità della notizia possa ricavarsi dalla mera circostanza che oggetto di segnalazione siano eventi occorsi in occasione di una gara per l’affidamento di un contratto pubblico e, quindi, dalla presunzione che ogni informazione afferente una procedura ad evidenza pubblica persegua fini di trasparenza e di corretta conduzione delle gare per l’affidamento di contratti pubblici. Va al contrario evidenziato che la pubblicazione di informazioni relative a determinate procedure ad evidenza pubblica, tanto più quando riguardi vicende che non sono destinate a sfociare in un contenzioso che ne accerti l’effettiva consistenza e rilevanza, cela anche il rischio di indurre distorsioni nel sistema e di alterare la concorrenza, quale conseguenza della emarginalizzazione di un operatore economico; quindi, se non ispirata – come già raccomandato dalla sopra ricordata giurisprudenza della Sezione – a canoni di ragionevolezza e proporzionalità, tale pubblicazione non integra un rimedio idoneo ad assicurare la correttezza delle procedure ad evidenza pubblica.
Nel caso di specie, come si diceva, il provvedimento impugnato non contiene alcuna valutazione del tipo dianzi precisato, circa l’utilità delle informazioni segnalate dalla Stazione Appaltante. Scorrendone la motivazione, infatti, ci si avvede che l’Autorità non ha fatto altro che riassumere i fatti della vicenda e le posizioni rispettivamente assunte, dalla Stazione Appaltante e dalla ricorrente, facendo seguire, a tale esposizione, la giustificazione normativa del potere di disporre l’annotazione delle “notizie utili”: così facendo, l’ANAC ha del tutto omesso di indicare le ragioni per cui sarebbe utile la segnalazione dei fatti sopra riportati.

Con il secondo motivo la ricorrente contesta la legittimità della segnalazione e della decisione dell’ANAC in quanto “non conferente” ai fini della tenuta del casellario informatico, tenuto conto del fatto che l’art. 213, comma 10, del D. L.vo 50/2016 afferma che nel casellario informatico gestito dalla Autorità debbono confluire, oltre a “le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80” le (sole) notizie ritenute utili “ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84”.
L’ambito delle informazioni che debbono confluire nel casellario informatico è effettivamente circoscritto, ed il perimetro di tale ambito è dato dalla idoneità delle informazioni non tipizzate a garantire: (i) la miglior tenuta del casellario nella parte in cui esso segnala le iscrizioni previste dall’art. 80, e/o (ii) la individuazione degli operatori economici che siano incorsi in illeciti professionali rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5, e/o (iii) per l’attribuzione del rating di impresa e/o, infine, (iv) per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione. Sul punto il Collegio ritiene di dover precisare che, tenuto conto di quanto già osservato relativamente alle possibili distorsioni cui può dare luogo una improvvida annotazione delle “notizie utili” nonché dell’esigenza di non aggravare eccessivamente le stazioni appaltanti con gli adempimenti connessi all’espletamento di procedure ad evidenza pubblica, già di per sé numerosi, l’elenco delle finalità indicate dall’art. 213, comma 10, del D. L.vo 50/2016, in relazione alle quali vanno segnalate le “notizie utili”, deve ritenersi tassativo e non suscettibile di ampliamento, di guisa che, ove la notizia non risulti “conferente” ad una delle predette finalità, si deve escludere l’utilità stessa della notizia, in base ad una valutazione già effettuata a monte dal legislatore.
Di tanto tenuto conto è evidente che nel momento in cui l’ANAC decide di disporre l’annotazione di una segnalazione come “notizia utile” essa è tenuta a motivare non solo in ordine all’intrinseca utilità della notizia, ma anche, e prima ancora, in ordine alle ragioni per cui la notizia può/deve ritenersi funzionale ad assicurare le ricordate esigenze, indicate dalla norma, poiché la sussistenza di questo nesso funzionale già dice molto sull’utilità della annotazione.
In definitiva, la decisione dell’ANAC di disporre l’annotazione nel casellario di “notizie utili” deve essere sorretta da una motivazione che dia conto, da una parte, delle ragioni per cui esse possono ritenersi collegate, cioè “conferenti”, alle finalità specifiche indicate dall’art. 213, comma 10, d’altra parte delle ragioni per cui in concreto i fatti, le situazioni o i comportamenti oggetto di segnalazione siano replicabili e quindi in grado di influire sull’andamento di future gare, e come utili.
Nel caso di specie, anche sulla conferenza della segnalazione rispetto alle finalità indicate dall’art. 213, comma 10, del Codice, nulla dice il provvedimento impugnato, se non che tale “conferenza” è stata valutata come sussistente dalla Autorità: in questo modo l’ANAC ha evaso l’obbligo di motivazione su un punto fondamentale e di non manifesta evidenza.
Infatti, non si comprende cosa abbia a che vedere una esclusione per anomalia, e/o il fatto che l’operatore economico abbia mal interpretato o disatteso gli atti di gara, in fase di presentazione delle offerte, con le cause di esclusione indicate all’art. 80, comma 5, del Codice degli Appalti, o con una delle altre finalità indicate dall’art. 213, comma 10, dello stesso Codice. Allo stesso modo, anche a voler supporre che la ricorrente abbia chiesto un rialzo del prezzo di aggiudicazione – il che non emerge affatto con chiarezza – non si capisce per quale ragione specifica tale comportamento debba ritenersi rilevante per una delle finalità indicate all’art. 213, comma 10, e specialmente se e come esso sia qualificabile a termini dell’art. 80, comma 5, del D. L.vo 50/2016; del resto, ancora prima non si comprende come tale comportamento della ricorrente abbia potuto esporre la Stazione Appaltante al rischio di non eseguire l’opera nella tempistica stabilita, posto che la XXX S.r.l non era l’unica partecipante alla gara e la Stazione Appaltante poteva far scorrere la graduatoria e reperire velocemente un altro esecutore; inoltre, l’episodio non risulta essere stato in alcun modo denunciato alle Autorità competenti, e la richiesta di aumento del prezzo sarebbe stata palese e valutata liberamente e senza condizionamento alcuno. Da questo punto di vista bisogna rilevare che la segnalazione è confusa e perplessa. In ogni caso né la Stazione Appaltante nella segnalazione, né l’ANAC, nel provvedimento impugnato, spiegano la rilevanza dei fatti segnalati ai fini dell’art. 213, comma 10, del D. L.vo 50/2010.
L’ANAC, nelle proprie difese, richiama le Linee Guida n. 6 nonché l’art. 8, comma 1, lett. a), del Regolamento della Autorità 6 giugno 2018, il quale prevede che nella sezione B del casellario informatico siano annotate “le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto o di concessione e di revoca dell’aggiudicazione”. Tale osservazione non è dirimente, giacché tale norma non è minimamente citata nel provvedimento impugnato. V’è inoltre da dire che essa riguarda le fattispecie di esclusione di un operatore dalla partecipazione ad una gara, rispetto alle quali l’esclusione per offerta anomala non è equiparabile: ed infatti, mentre l’art. 80, comma 5, del D. L.vo 50/2016 non prevede che un operatore possa essere escluso per il solo fatto, in sé considerato, di aver presentato una offerta anomala, l’art. 97, comma 7, del Codice prevede che la stazione appaltante esclude l’offerta, e non già l’operatore, ove questa non sia congrua e giustificata. Dovendo il Regolamento 6 giugno 2018 dell’ANAC essere interpretato, in prima battura, in senso conforme al Codice dei contratti pubblici ed agli scopi che esso assegna al casellario informatico, i relativi articoli 8, comma 1, lett. a), e 11, comma 1, che pone a carico delle stazioni appaltanti l’obbligo di inviare le “informazioni concernenti l’esclusione dalle gare”, devono essere letti nel senso che l’obbligo informativo riguarda i casi in cui un soggetto viene escluso dalla gara per motivi afferenti i requisiti di partecipazione, e non per motivi afferenti l’offerta.

Per concludere, il Collegio sottolinea che estrema cautela deve osservarsi nel disporre l’annotazione di “notizie utili” ai sensi dell’art. 213, comma 10, del Codice degli Appalti, al fine di non pregiudicare la reputazione di un operatore economico per fatti che possano avere varie chiavi di lettura; tale cautela deve essere massima in particolare quando le notizie non abbiano originato alcun tipo di contenzioso, che possa servire a stabilire la verità dei fatti e le eventuali ed effettive responsabilità. Proprio per tale ragione si impone all’ANAC, nella decisione di disporre l’annotazione di “notizie utili”, l’osservanza dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità nonché dell’obbligo di motivare la decisione nei sensi dianzi precisati, quale sola modalità in grado di assicurare la dovuta riflessione preliminare alla decisione; riflessione che all’occorrenza può anche richiedere e declinarsi in un accertamento dei fatti oggetto di segnalazione, laddove essi si prestino a diverse interpretazioni e nessuna altra autorità sia stata investita del relativo accertamento.
Le considerazioni che precedono danno ragione della fondatezza anche del secondo motivo di ricorso, nella parte in cui si contesta la legittimità della annotazione impugnata perché non reca una motivazione relativa alla conferenza della vicenda rispetto alle finalità indicate dall’art. 213, comma 10, del Codice, comunicando l’impressione che l’ANAC ritenga di poter annotare come “notizie utili” anche segnalazioni che prescindono dalle anzidette finalità.

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