TAR Torino, 12.11.2015 n. 1569
(sentenza integrale)“secondo il Collegio, alla luce della giurisprudenza amministrativa, anche della Sezione, formatasi pur successivamente alla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 3 del 2015 (invocata dalla ricorrente principale), dalla gara pubblica non possono essere escluse le imprese che, nella propria offerta economica, non hanno indicato separatamente i costi della sicurezza aziendali, nel caso in cui l’obbligo di scorporo di tali costi dall’offerta economica non emerge (come nella presente fattispecie) né dalla specifica disciplina di gara né, tanto meno, dalla modulistica predisposta dalla stazione appaltante, dovendosi in ogni caso, a fronte di clausole ambigue sui requisiti di ammissione e sulle cause di esclusione, privilegiare il favor partecipationis (cfr., in tal senso, di recente, TAR Abruzzo, L’Aquila, sent. n. 571 del 2015), e dovendo al più ritenersi che la valutazione dell’idoneità dell’offerta, anche nella prospettiva del soddisfacimento degli oneri connessi alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza del lavoro, sia rimandata alla fase di verifica della congruità dell’offerta (cfr. TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 1170 del 2015; Id., questa II sez., sent. n. 854 del 2015);
che, peraltro, nel caso di specie, assume prevalenza il dato sostanziale della congruità dell’offerta della ditta aggiudicataria – dato pacifico in quanto non contestato dalla ricorrente principale – sicché non può assumere rilievo neanche la circostanza, dedotta nel ricorso principale, che l’indicazione e la giustificazione dei costi della sicurezza aziendali non siano state effettuate nemmeno in sede di verifica dell’anomalia;
che, in proposito, premesso che il giudizio di congruità, in sede di anomalia, va riferito all’offerta nella sua globalità e non a singole voci separatamente (come quelle dei costi del lavoro: cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3770 del 2014; TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 197 del 2015), ciò che rileva è la serietà complessiva dell’offerta considerata, anche in mancanza di una specificazione e di un controllo distinto su singole voci, sulla scorta dell’insegnamento per cui, nelle gare pubbliche, il principio di derivazione comunitaria che richiede il procedimento di verifica delle offerte anomale non deve essere inteso in senso formale bensì in un’accezione di tipo sostanziale, con la conseguenza che eventuali omissioni di tipo formale, prive di lesività sostanziale, non inficiano il giudizio (cfr., analogamente, Cons. Stato, sez. III, sent. n. 4877 del 2014);
che, inoltre, non è fondato neanche l’ulteriore profilo di censura di cui all’art. 121, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, posto che la seduta pubblica imposta da tale disposizione (e che, nel caso specifico, la ricorrente principale contesta non essere avvenuta) riguarda solo la dichiarazione di anomalia delle offerte risultate non congrue e non anche la verifica stessa di anomalia”.www.giustizia-amministrativa.it
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