TAR Torino, 29.10.2015 n. 330 ord.
(testo integrale)“Ritenuto, ai limitati fini dell’esame dell’istanza cautelare:
– che la lettera d’invito e la documentazione di gara non richiedevano la specificazione separata degli oneri di sicurezza aziendale nell’offerta economica e tale circostanza può aver indotto in errore l’aggiudicataria, al pari di altre imprese concorrenti, circa la necessità di adempiere a quanto prescritto dall’art. 87 del Codice dei contratti pubblici, nel senso definitivamente chiarito soltanto dalla decisione n. 3 del 2015 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (ma si veda in seguito: Cons. Stato, sez. V, n. 4583 del 2015, che ha ritenuto ammissibile il soccorso istruttorio per fattispecie analoga) ; … (si veda, per il condivisibile richiamo del principio di tutela dell’affidamento: Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd., ord. n. 1 del 15 gennaio 2015)”.www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- MEPA e mancata indicazione dei costi della manodopera
- Costi della manodopera - Errore indotto dal modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante - Irrilevanza (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Schema (o modello) allegato al bando: quale valore assume ai fini dell'ammissione in gara?
- Oneri di sicurezza aziendali - Omessa indicazione - Esclusione - In mancanza di una espressa previsione della lex specialis - Illegittimità
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- Oneri della sicurezza aziendali o interni, mancata indicazione, errore indotto dai documenti / modelli messi a disposizione dalla Stazione appaltante, scusabilità, non opera l'etero-integrazione della lex specialis, vanno indicati in sede di verifica della congruità (Artt. 86, 87)
- Dichiarazioni, obbligo per i Procuratori speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza - Mancata dichiarazione indotta dai modelli predisposti dalla Stazione appaltante, non comporta esclusione - Falsità di una dichiarazione non necessaria ai fini della partecipazione alla gara, conseguenze (Art. 38, 46)
- Oneri di sicurezza aziendali, mancata indicazione, la sanzione dell'esclusione vale anche per le gare antecedenti alla sentenza plenaria n. 3 del 2015 (Artt. 86, 87)
- Oneri di sicurezza aziendali – Omessa indicazione – In mancanza previsione nella lex specialis e nei modelli predisposti dalla Stazione appaltante – Non comporta esclusione anche in seguito all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2015 – Prevale il favor partecipationis e la tutela dell’ affidamento - Valutazione rimandata alla fase di verifica della congruità, riferito all'offerta nella sua globalità (Artt. 86, 87, 121 Reg.)
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali - Soccorso istruttorio - Non è esercitabile - Neppure per le gare concluse prima della decisione plenaria n. 3 del 2015 - Ragioni - Nuova conferma da parte dell'Adunanza Plenaria (Artt. 86, 87)
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali o per rischio specifico - Non comporta esclusione se non espressamente previsto dal bando - Rileva ai soli fini della valutazione di anomalia (Artt. 86, 87)
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza anziendali negli appalti di lavori: va confermata l'esclusione anche se non prescritto dal bando (Artt. 38, 46, 87)
- Appalto lavori - Oneri di sicurezza aziendali - Omessa indicazione - Non comporta esclusione (Artt. 86, 87)
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali o "da rischio specifico" negli appalti di servizi o di forniture: non comporta esclusione automatica (Art. 87 , 46)
- Indicazioni alle Stazioni appaltanti in tema di oneri di sicurezza aziendali e soccorso istruttorio
- Mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali: è causa di esclusione anche se non previsto dal bando di gara (Artt. 86, 87)
- Sull'onere di specificazione dei costi per oneri di sicurezza da rischio specifico negli appalti di servizi esclusi di cui all'Allegato II B
- Non sussiste obbligo di indicazione degli oneri aziendali di sicurezza in sede di offerta: la mancanza non comporta esclusione (Art. 86)
- Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali negli appalti di lavori: conseguenze (Artt. 86, 87)
- Omessa o incompleta indicazione degli oneri di sicurezza da "interferenza" ed "aziendali" (Artt. 86, 87)
- Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse